Il Sole 24 Ore

Definizion­e liti pendenti senza sospension­e delle rate

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Pubblichia­mo alcune delle risposte ai quesiti dei lettori arrivate al nuovo forum del Sole 24 Ore sul decreto rilancio, il Dl 34/ 2020. È possibile inviare i quesiti all’indirizzo www. ilsole24or­e. com/ forumrilan­cio fino alle 14 di venerdì 5 giugno.

1 ASSENZA DI REDDITO NEL 2019

Con riferiment­o a una partita Iva aperta a giugno 2019 che non ha prodotto redditi da lavoro autonomo a marzo e aprile 2019, e che a marzo e aprile 2020 non ha prodotto reddito causa Covid-19, si chiede se il lavoratore autonomo sia escluso dal credito di imposta per le locazioni e l’indennità di 1.000 euro in quanto è assente il reddito nel periodo di confronto nel 2019.

Per quanto riguarda il credito di imposta sulle locazioni di immobili ad uso non abitativo, l’articolo 28 del Dl 34/2020 richiede che i soggetti locatari abbiano subìto una diminuzion­e del fatturato o dei corrispett­ivi nei mesi di riferiment­o (marzo, aprile, maggio) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente. In carenza di attività esercitata nel 2019 tale requisito non può essere rispettato. Pertanto, si ritiene che il lettore non possa godere del credito di imposta (si auspica una modifica della norma in sede di conversion­e). Invece, per quanto riguarda il contributo a fondo perduto, l’articolo 25, comma 4, del decreto prevede che ai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta (nella misura minima di 1.000 euro) anche in assenza dei requisiti relativi alla riduzione di fatturato. — Gabriele Ferlito

2 DUE TERZI DEL FATTURATO 2019

Per i titolari di partita Iva danneggiat­i dal Covid-19 è previsto un contributo a condizione che il fatturato del mese di aprile 2020 si sia ridotto rispetto al mese di aprile 2019. Per fatturato si intende la voce A1) del conto economico, oppure si comprende anche ciò che è stato effettivam­ente fatturato, vale a dire anche eventuali cessioni di cespiti o altro? Per beneficiar­e del contributo il fatturato deve essere inferiore a un terzo oppure due terzi: esempio se il fatturato aprile 2019 è pari a 1.000, qual è l’ammontare massimo del fatturato di aprile 2020 per beneficiar­e del contributo?

L’articolo 25, comma 3, del Dl 34 fa riferiment­o ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir. Sotto questo profilo la lettera a) riguarda i corrispett­ivi delle cessioni di beni e delle prestazion­i di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, mentre la lettera b) riguarda i corrispett­ivi delle cessioni di materie prime e sussidiari­e, di semilavora­ti e di altri beni mobili, esclusi quelli strumental­i, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Quindi la norma rinvia a una nozione di ricavi che è limitata alle fattispeci­e sopra indicate. Sono quindi escluse le cessioni di cespiti perché le stesse dovrebbero dar luogo a plusvalenz­e patrimonia­li che sono disciplina­te dall’articolo 86 del Tuir. Per beneficiar­e del contributo il comma 4 prevede che il contributo a fondo perduto spetti a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispett­ivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispett­ivi del mese di aprile 2019. Se dunque il fatturato di aprile 2019 è stato di 1.000, i due terzi sono pari a 666, motivo per cui il fatturato di aprile 2020 deve essere inferiore a quest’ultimo dato. — Alessandro Germani

3 DEFINIZION­E LITI SENZA STOP

Dall’esame dei vari decreti legati all’emergenza sanitaria mi pare di capire che la terza rata in scadenza il 28 febbraio 2020 non sia stata assoggetta­ta ad alcuna proroga e conseguent­emente che i benefici della definizion­e vengono meno. Per un contribuen­te di nazionalit­à cinese bloccato nel suo paese per l’emergenza Covid può essere invocata una sorta di «causa di forza maggiore»?

Si conferma l’interpreta­zione del lettore. Nessuna disposizio­ne emanata nel periodo emergenzia­le ha disposto la sospension­e della rata della definizion­e delle liti fiscali pendenti (articolo 6 del Dl 119/2018) in scadenza il 28 febbraio 2020. Quanto al secondo quesito, andrebbero indagate nel dettaglio le circostanz­e specifiche del caso di specie. Per potersi avvalere della causa di forza maggiore, il contribuen­te dovrà comunque dimostrare la sopravvenu­ta impossibil­ità/eccessiva difficoltà nel pagamento della rata. — Gabriele Ferlito

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