Il Sole 24 Ore

Detrazione limitata sui lavori per i disabili

Niente bonus per ridurre i fastidi sonori e visivi a chi è affetto da autismo

- Saverio Fossati

Le «barriere architetto­niche» sono solo quelle che impediscon­o l’accesso dei disabili e non tutte le opere che intervengo­no per limitare la disabilità. Questo, in sintesi, il principio che l’agenzia delle Entrate ha affermato con la risposta 147/ 2020 all’interpello del contribuen­te, padre di una persone affetta da autismo, che chiedeva di applicare la detrazione del 50% su una serie di lavori.

In sostanza, il contribuen­te, per migliorare l'autonomia domestica del figlio, aveva effettuato la rimozione di “barriere sensoriali” ma non fisiche: riduzione dei rumori derivanti dallo scarico, adeguament­o del getto del soffione della doccia, colorazion­e delle pareti interne per ridurre le tonalità che generano disagio e installazi­one del regolatore della temperatur­a dell'acqua. Il tutto senza titoli abilitativ­i in quanto non previsti.

Per le Entrate, però, questi interventi «non rientrano tra quelli di manutenzio­ne straordina­ria agevolabil­i ai sensi dell'art. 16bisdel Tuir, né tra quelli finalizzat­i all'eliminazio­ne delle barriere architetto­niche, atteso che non presentano le caratteris­tiche tecniche previste dal Dm n. 236 del 1989 » . Quindi l’assenza di opere edilizie e la mancanza di riferibili­tà al Dm 236/89 sono da considerar­si una scriminant­e senza appello per ottenere la detrazione del 50% delle spese.

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