Domanda entro maggio solo se è la prima
Indicazioni dell’Inps per le richieste di Cigo e assegno ordinario
Il Dl 34/2020 ha apportato delle modifiche all’articolo 19 del Dl 18/2020 in tema di presentazione dell’istanza di accesso agli ammortizzatori, abolendo (per la Cigo e l’assegno ordinario) i quattro mesi originariamente previsti e fissando il termine alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, prevedendo anche una penalizzazione per chi non rispetta la scadenza.
Il nuovo comma 2 ter stabilisce, inoltre, che per le sospensioni già attuate dai datori di lavoro nel periodo 23 febbraio-30 aprile, la scadenza è il 31 maggio e che le domande inoltrate dopo tale data sono soggette alle nuove decurtazioni.
Inps, con il messaggio 2183/ 2020, interpreta il dettato normativo e di fatto confina la scadenza del 31 maggio (tra una manciata di giorni) alle sole aziende che, pur avendo posto in cassa i lavoratori nell’arco temporale sopra citato, non hanno mai inoltrato la domanda.
Restano fuori dall’adempimento in imminente scadenza, tutti i datori di lavoro che, per esempio, vogliono avvalersi di una proroga magari perché dalla verifica effettuata a posteriori, in base alla circolare 58/2009 al messaggio 2101/2020, è emerso che non tutte le settimane richieste sono state effettivamente utilizzate.