Agenzia Dogane: accise pagate a rate contro la crisi della liquidità
Dilazioni a regime su alcolici ed energetici per versamenti fino a 1 miliardo di euro
Può valere fino a un miliardo di euro la rateizzazione delle accise dovute da chi gestisce depositi fiscali di prodotti energetici e alcolici. Per ottenerla il gestore del deposito fiscale dovrà autocertificare di trovarsi in «condizioni oggettive, non addebitabili al depositario autorizzato, e temporanee di difficoltà economica». Diventa operativa ufficialmente da oggi e va a regime la possibilità di dilazionare le accise dovute, così come prevede il decreto rilancio (articolo 162), se la crisi sanitaria e il lungo lockdown rendono ora impossibile ai gestori dei depositi fiscali che non possono assolvere l’obbligo di pagamento in unica soluzione dell’accisa relativa alle immissioni in consumo effettuate nei mesi scorsi di prodotti energetici, alcole e alcolici.
A fissare regole e modalità di accesso alla dilazione dei pagamenti delle accise è stato il direttore delle Dogane, Marcello Minenna, con una determinazione e una circolare firmate ieri e che oggi saranno inviate alle associazioni di categoria. Associazioni che nei giorni scorsi avevano lanciato anche più di un segnale di allarme.
La crisi del depositario e la difficile situazione economica dovrà essere attestata dal soggetto autorizzato attraverso una dichiarazione sostitutiva secondo le regole dettate dagli articoli 46 e 47 del Dpr 45/2000. Si dovrà trattare comunque di una situazione transitoria di squilibrio finanziario per fattori contingenti - estranei alla responsabilità di chi gestisce il deposito fiscale. La domanda di dilazione dei pagamenti dovrà essere accompagnata dalla documentazione contabile aggiornata e - come si legge nella determina e nella circolare - saranno inammissibili « le istanze di rateizzazione presentate dalle imprese che si trovano in stato di insolvenza o che sono in liquidazione volontaria o nei cui confronti risultano pendenti procedure concorsuali». Non saranno accettate neanche le domande presentate da altri soggetti autorizzati allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi nonché gli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici per i propri prodotti detenuti presso depositi ausiliari.
Per il piano di rateizzazione le regole e le istruzioni firmate da Minenna stabiliscono che il pagamento frazionato dell’imposta dovrà comunque terminare nello stesso anno solare di avvio della rateizzazione e la scadenza della rata mensile finale non potrà superare quella prevista da Testo unico delle accise per il versamento dell’accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre dello stesso anno (16 dicembre). Non saranno pertanto accettati dagli uffici piani di rateizzazione riferite a immissioni in consumo di prodotti effettuate nei mesi di novembre e nei primi quindici giorni di dicembre.
Per essere autorizzato il gestore del deposito fiscale in difficoltà economica attraverso una posta elettronica certificata avvierà il procedimento di autorizzazione indicando il codice di accisa attribuito al deposito fiscale, l’importo dell’accisa dovuto e l’ammontare per il quale si chiede la rateizzazione, nonché il numero di rate con cui si intende estinguere il debito fiscale.
La domanda andrà presentata all’ufficio delle dogane competente per territorio sul deposito fiscale dal quale sono stati immessi in consumo i prodotti nel mese precedente. Nel caso in cui l’importo del debito da rateizzare risulti superiore a milione di euro, la domanda andrà presentata anche alla Direzione centrale energie e alcoli tramite l’ufficio territoriale competente.
Per quanto riguarda la documentazione da allegare all’istanza, la circolare di Minenna chiarisce che in questa fase il titolare del deposito fiscale, qualora impossibilitato per l’urgenza di contenere gli effetti dello stato di crisi temporanea, può presentare la relazione aggiornata sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa sottoscritta, salva certificazione da parte di società di revisione o professionista abilitati da far pervenire nei dieci giorni.
Una volta ottenuta la rateizzazione, però, bisogna rispettare le scadenze. Altrimenti scatta la decadenza con la necessità di pagare gli importi residui dovuti con sanzioni e indennità di mora. In ogni caso, è possibile “uscire” dalla rateizzazione con l’estinzione integrale del debito: per “certificarlo” andrà trasmessa la copia del modello F24 e della quietanza di versamento.