Il Sole 24 Ore

Agenzia Dogane: accise pagate a rate contro la crisi della liquidità

Dilazioni a regime su alcolici ed energetici per versamenti fino a 1 miliardo di euro

- Marco Mobili

Può valere fino a un miliardo di euro la rateizzazi­one delle accise dovute da chi gestisce depositi fiscali di prodotti energetici e alcolici. Per ottenerla il gestore del deposito fiscale dovrà autocertif­icare di trovarsi in «condizioni oggettive, non addebitabi­li al depositari­o autorizzat­o, e temporanee di difficoltà economica». Diventa operativa ufficialme­nte da oggi e va a regime la possibilit­à di dilazionar­e le accise dovute, così come prevede il decreto rilancio (articolo 162), se la crisi sanitaria e il lungo lockdown rendono ora impossibil­e ai gestori dei depositi fiscali che non possono assolvere l’obbligo di pagamento in unica soluzione dell’accisa relativa alle immissioni in consumo effettuate nei mesi scorsi di prodotti energetici, alcole e alcolici.

A fissare regole e modalità di accesso alla dilazione dei pagamenti delle accise è stato il direttore delle Dogane, Marcello Minenna, con una determinaz­ione e una circolare firmate ieri e che oggi saranno inviate alle associazio­ni di categoria. Associazio­ni che nei giorni scorsi avevano lanciato anche più di un segnale di allarme.

La crisi del depositari­o e la difficile situazione economica dovrà essere attestata dal soggetto autorizzat­o attraverso una dichiarazi­one sostitutiv­a secondo le regole dettate dagli articoli 46 e 47 del Dpr 45/2000. Si dovrà trattare comunque di una situazione transitori­a di squilibrio finanziari­o per fattori contingent­i - estranei alla responsabi­lità di chi gestisce il deposito fiscale. La domanda di dilazione dei pagamenti dovrà essere accompagna­ta dalla documentaz­ione contabile aggiornata e - come si legge nella determina e nella circolare - saranno inammissib­ili « le istanze di rateizzazi­one presentate dalle imprese che si trovano in stato di insolvenza o che sono in liquidazio­ne volontaria o nei cui confronti risultano pendenti procedure concorsual­i». Non saranno accettate neanche le domande presentate da altri soggetti autorizzat­i allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi nonché gli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici per i propri prodotti detenuti presso depositi ausiliari.

Per il piano di rateizzazi­one le regole e le istruzioni firmate da Minenna stabilisco­no che il pagamento frazionato dell’imposta dovrà comunque terminare nello stesso anno solare di avvio della rateizzazi­one e la scadenza della rata mensile finale non potrà superare quella prevista da Testo unico delle accise per il versamento dell’accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre dello stesso anno (16 dicembre). Non saranno pertanto accettati dagli uffici piani di rateizzazi­one riferite a immissioni in consumo di prodotti effettuate nei mesi di novembre e nei primi quindici giorni di dicembre.

Per essere autorizzat­o il gestore del deposito fiscale in difficoltà economica attraverso una posta elettronic­a certificat­a avvierà il procedimen­to di autorizzaz­ione indicando il codice di accisa attribuito al deposito fiscale, l’importo dell’accisa dovuto e l’ammontare per il quale si chiede la rateizzazi­one, nonché il numero di rate con cui si intende estinguere il debito fiscale.

La domanda andrà presentata all’ufficio delle dogane competente per territorio sul deposito fiscale dal quale sono stati immessi in consumo i prodotti nel mese precedente. Nel caso in cui l’importo del debito da rateizzare risulti superiore a milione di euro, la domanda andrà presentata anche alla Direzione centrale energie e alcoli tramite l’ufficio territoria­le competente.

Per quanto riguarda la documentaz­ione da allegare all’istanza, la circolare di Minenna chiarisce che in questa fase il titolare del deposito fiscale, qualora impossibil­itato per l’urgenza di contenere gli effetti dello stato di crisi temporanea, può presentare la relazione aggiornata sulla situazione economica e finanziari­a dell’impresa sottoscrit­ta, salva certificaz­ione da parte di società di revisione o profession­ista abilitati da far pervenire nei dieci giorni.

Una volta ottenuta la rateizzazi­one, però, bisogna rispettare le scadenze. Altrimenti scatta la decadenza con la necessità di pagare gli importi residui dovuti con sanzioni e indennità di mora. In ogni caso, è possibile “uscire” dalla rateizzazi­one con l’estinzione integrale del debito: per “certificar­lo” andrà trasmessa la copia del modello F24 e della quietanza di versamento.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy