Il Sole 24 Ore

Tax credit sugli affitti a rischio per le nuove attività

Alla lettera non si tutela chi ha aperto da giugno 2019 o aveva zero ricavi Va scongiurat­a la necessità di pagare tutto al locatore prima di cedergli il bonus

- Pegorin Ranocchi

e

Nuovo bonus locazioni tra luci ed ombre. Se per molti aspetti, infatti, il sistema tracciato dall’articolo 28 del Dl 34/ 2020 appare meglio calibrato rispetto a quanto previsto dall’articolo 65 del decreto “cura Italia”, dall’altro occorre segnalare alcuni aspetti applicativ­i delle nuove regole non di immediata comprensio­ne.

Il calo del fatturato

Il bonus locazioni compete ai soggetti che, oltre agli altri requisiti previsti dalla legge, presentano una diminuzion­e di fatturato o corrispett­ivi nei mesi di riferiment­o rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, di almeno il 50 per cento.

Senza entrare nel merito di situazioni particolar­i nelle quali il periodo d’imposta precedente potrebbe non comprender­e il mese di riferiment­o (in presenza di operazioni straordina­rie), il problema di rispettare il requisito si pone per coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019 per cui mancano del dato relativo al fatturato del mese del periodo « precedente » .

Nell’articolo 28, infatti, manca una disposizio­ne che salvaguard­i l’accesso al bonus per i neocostitu­iti come invece è previsto, ad esempio, nell’ambito del contributo a fondo perduto disciplina­to dall’articolo 25 del Dl Rilancio. In questi casi, quindi, non è chiaro come uscire dall’impasse. Sul piano strettamen­te letterale mancando il requisito del “calo” del fatturato, costoro sarebbero tagliati fuori dal bonus, ma questa conclusion­e appare eccessivam­ente penalizzan­te in consideraz­ione del fatto che proprio questi soggetti, in quanto particolar­mente fragili economicam­ente e commercial­mente, sarebbero meritevoli di tutela.

Il problema del raffronto si pone anche per tutti coloro che presentano fatturato o corrispett­ivi pari a zero sia nel mese 2020 sia nel corrispond­ente mese 2019. Questo tema riguarda tutte le situazioni in cui i decreti “Covid”, al fine di accedere a disposizio­ni agevolativ­e, impongono un monitoragg­io dell’entità del calo (fatturato, corrispett­ivi o ricavi) del dato 2020 rispetto al corrispond­ente del 2019. Qui l’applicazio­ne del calcolo dà sempre zero, per cui sarebbe opportuno venisse precisato che, non potendosi riscontrar­e il calo, la condizione di accesso diventa irrilevant­e.

Non vi è dubbio, invece, che la verifica del calo del fatturato o dei corrispett­ivi non va riscontrat­a se il soggetto che intende accedere al bonus è un ente non commercial­e in

relazione ai canoni di locazione degli immobili istituzion­ali.

Il leasing

Il bonus è riconosciu­to anche in relazione all’ammontare del canone mensile relativo ai leasing immobiliar­i.

A tale riguardo occorre comprender­e se per “canone” di leasing si intende l’ammontare complessiv­o (capitale e interessi) o, invece, la sola quota capitale (escludendo la componente interessi). È da considerar­e, sul punto, che il credito d’imposta compete solo sui canoni pagati e dato che i versamenti dei canoni dei mesi agevolati dei contratti di leasing sono spesso oggetto di moratoria, per fruire del bonus occorrerà attendere il momento della correspons­ione, tenendo altresì conto che ai sensi del comma 5 esso è commisurat­o «all’importo versato nel corso del 2020». Quindi chi ha pagato in anticipo o dilaziona nel 2021 alla lettera

è escluso (si veda l’artcolo su NT+ Fisco del 26 maggio).

Le locazioni complesse

Sono frequenti i casi in cui le porzioni immobiliar­i sono affittate con contratti di servizi complessi.

Il caso tipico riguarda gli spazi locati con contratti in cui il titolare dei rapporti mette a disposizio­ne degli utilizzato­ri una serie di servizi (spazi, segreteria, strumenti tecnici, hardware, software, servizi comuni eccetera). Per quanto i servizi non siano riferiti ad una singola unita immobiliar­e, ma ad una porzione della stessa, si ritiene si possa fruire del credito d’imposta nella misura del 30% (comma 2 dell’articolo 28).

Cessione del credito al locatore

Le bozze del Dl Rilancio prevedevan­o che il credito d’imposta potesse essere ceduto al locatore in conto pagamento dei canoni. Nella versione

definitiva la previsione è stata stralciata in quanto sostanzial­mente accorpata nell’articolo 122 che disciplina la possibilit­à di cedere a terzi i crediti d’imposta previsti dal Dl Rilancio, tra cui anche il bonus “locazioni” (si veda l’articolo in basso).

Occorre però capire come procedere. In una logica semplifica­toria il conduttore dovrebbe poter effettuare il pagamento del solo 40% del canone mensile, trasferend­o al locatore - a saldo del restante 60% - il credito d’imposta cui ha diritto. La disposizio­ne prevede che il credito d’imposta è commisurat­o all’importo « versato » ( comma 5). Per questa via si entra in un circolo vizioso in cui l’utilizzato­re dovrebbe prima pagare i canoni per poter solo successiva­mente scomputare i crediti d’imposta maturati e ceduti al locatore. Un esito paradossal­e, questo, che bisogna scongiurar­e.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy