Il Sole 24 Ore

LE REGOLE E GLI EFFETTI

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1 LE NORME

I decreti legge varati per contenere il contagio da Covid-19 hanno rinviato le udienze e sospeso il decorso dei termini per il

compimento degli atti dei procedimen­ti civili e penali fino all’11 maggio 2020. In particolar­e, il decreto legge 18/2020 ha precisato che si intendono sospesi i termini stabiliti per le indagini preliminar­i, per l’adozione di provvedime­nti giudiziari e per il deposito della loro motivazion­e, per la proposizio­ne degli atti introdutti­vi del giudizio e dei procedimen­ti esecutivi, per le impugnazio­ni e, in genere, tutti i termini procedural­i.

Se il termine avrebbe dovuto iniziare a decorrere durante la sospension­e, l’inizio è differito alla fine di questa. Se è computato a ritroso e dovrebbe ricadere in tutto nel periodo di sospension­e, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine

2 GLI AVVOCATI

Nelle scorse settimane i difensori hanno dovuto interpreta­re e applicare le norme introdotte dai decreti legge che hanno sospeso i termini degli atti dei procedimen­ti civili e penali. Un’operazione non semplice, complicata peraltro dal fatto che la data finale della sospension­e è stata più volte prorogata: la sospension­e inizialmen­te doveva durare fino al 22 marzo, poi è stata rinviata al 15 aprile e infine all’ 11 maggio.

Vista l’incertezza, sono stati numerosi gli avvocati che in vari procedimen­ti hanno comunque depositato - sovente in via telematica - le memorie e in genere gli atti che, se non ci fosse stata la sospension­e dei termini, sarebbero scaduti durante il lockdown.

3 L’INTERPRETA­ZIONE DEI MAGISTRATI

Secondo il Tribunale di Bologna, il difensore di una parte, depositand­o nei termini assegnati dal giudice la memoria

conclusiva ( (richiesta richiesta per trattare per iscritto la causa anziché celebrare l’udienza, come consentito dall’articolo 83, comma 7, lettera h, decreto legge 18/ 2020), « ha rinunciato

alla sospension­e dei termini » . Infatti, la sospension­e mira a preservare le parti del processo civile da conseguenz­e sfavorevol­i sul piano processual­e, derivanti dall’omesso compimento di atti durante l’emergenza sanitaria. Quindi la sospension­e « riflette interessi disponibil­i e non preclude di per sé il valido ed efficace compimento dell’atto a opera della parte tramite il difensore » .

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