LE REGOLE E GLI EFFETTI
1 LE NORME
I decreti legge varati per contenere il contagio da Covid-19 hanno rinviato le udienze e sospeso il decorso dei termini per il
compimento degli atti dei procedimenti civili e penali fino all’11 maggio 2020. In particolare, il decreto legge 18/2020 ha precisato che si intendono sospesi i termini stabiliti per le indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
Se il termine avrebbe dovuto iniziare a decorrere durante la sospensione, l’inizio è differito alla fine di questa. Se è computato a ritroso e dovrebbe ricadere in tutto nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine
2 GLI AVVOCATI
Nelle scorse settimane i difensori hanno dovuto interpretare e applicare le norme introdotte dai decreti legge che hanno sospeso i termini degli atti dei procedimenti civili e penali. Un’operazione non semplice, complicata peraltro dal fatto che la data finale della sospensione è stata più volte prorogata: la sospensione inizialmente doveva durare fino al 22 marzo, poi è stata rinviata al 15 aprile e infine all’ 11 maggio.
Vista l’incertezza, sono stati numerosi gli avvocati che in vari procedimenti hanno comunque depositato - sovente in via telematica - le memorie e in genere gli atti che, se non ci fosse stata la sospensione dei termini, sarebbero scaduti durante il lockdown.
3 L’INTERPRETAZIONE DEI MAGISTRATI
Secondo il Tribunale di Bologna, il difensore di una parte, depositando nei termini assegnati dal giudice la memoria
conclusiva ( (richiesta richiesta per trattare per iscritto la causa anziché celebrare l’udienza, come consentito dall’articolo 83, comma 7, lettera h, decreto legge 18/ 2020), « ha rinunciato
alla sospensione dei termini » . Infatti, la sospensione mira a preservare le parti del processo civile da conseguenze sfavorevoli sul piano processuale, derivanti dall’omesso compimento di atti durante l’emergenza sanitaria. Quindi la sospensione « riflette interessi disponibili e non preclude di per sé il valido ed efficace compimento dell’atto a opera della parte tramite il difensore » .