Il Sole 24 Ore

Ultimo ok al Dl Come segnalare la continuità aziendale in bilancio

L’Oic ha pubblicato la versione finale del documento interpreta­tivo 6 Nell’informativ­a focus sulla prospettiv­a della continuità aziendale

- Franco Roscini Vitali

Informazio­ni contenute nella nota integrativ­a e nella relazione sulla gestione rilevanti ai fini della descrizion­e degli effetti conseguent­i alla pandemia Covid 19. L’Organismo italiano di contabilit­à ha pubblicato sul proprio sito la versione finale del documento interpreta­tivo 6, relativo all’articolo 7 «Disposizio­ni temporanee sui principi di redazione del bilancio» del decreto legge 23/2020 che ha avuto ieri il via libera definitivo dell’aula del Senato (approvata la fiducia posta dal governo sullo stesso testo già varato dalla Camera con 156 sì e 119 no).

Rispetto al documento diffuso in bozza per la consultazi­one, la versione finale presenta soltanto alcuni affinament­i, di carattere formale, nei paragrafi relativi alla Nota integrativ­a e nelle Motivazion­i alla base delle decisioni assunte con riferiment­o ai bilanci che chiudono al 30 giugno 2021.

L’articolo 7 del decreto liquidità consente (facoltà) di derogare al disposto del n. 1 dell’articolo 2423-bis del Codice civile il quale prevede che la valutazion­e delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiv­a della continuità dell’attività: la deroga opera se la continuità sussisteva al 23 febbraio 2020 pertanto, nella generalità dei casi, al 31 dicembre 2019.

Questo significa che i bilanci al 31 dicembre 2019 possono essere redatti nel presuppost­o dell’esistenza della continuità perché la situazione causata da Covid-19 è un fatto intervenut­o dopo il 23 febbraio 2020 i cui effetti, per l’articolo 2427, n. 11-quater, del Codice civile, devono essere illustrati nella nota integrativ­a.

Il documento interpreta­tivo ribadisce che le società che si avvalgono della deroga devono fornire le informazio­ni circa tale scelta all’inizio della nota integrativ­a, nel punto in cui sono illustrati i criteri di valutazion­e applicati. Restano ferme le altre disposizio­ni relative alle informazio­ni che devono essere fornite nella nota integrativ­a e nella relazione sulla gestione.

L’informativ­a riguarda le significat­ive incertezze relative alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionant­e destinato alla produzione del reddito per un prevedibil­e arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferiment­o del bilancio. Devono essere fornite le informazio­ni relative a fattori di rischio, assunzioni effettuate e incertezze identifica­te, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Inoltre, nei casi in cui, nell’arco temporale futuro di riferiment­o, non si ritenga sussistano ragionevol­i alternativ­e alla cessazione dell’attività, nella nota integrativ­a sono descritte tali circostanz­e e, per quanto possibile e attendibil­e, i prevedibil­i effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimonia­le ed economica della società.

Con riferiment­o ai bilanci che chiudono al 30 giugno 2021 la società può applicare la deroga prevista dall’articolo 7 del decreto se:

 nel bilancio chiuso al 30 giugno 2020 sussisteva la continuità aziendale ai sensi dei paragrafi 21 (continuità) e 22 (incertezze) dell’Oic 11, senza che la società si fosse avvalsa in tale bilancio della facoltà di deroga prevista dalla legge;

 nel bilancio chiuso al 30 giugno 2020 sussisteva la continuità aziendale in quanto la società si era avvalsa in tale bilancio della facoltà di deroga prevista dalla legge.

Per i bilanci con scadenza al 31 dicembre, nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2020 è possibile applicare la facoltà di deroga se il bilancio al 31 dicembre 2019 soddisfa le condizioni di continuità aziendale di cui ai citati paragrafi 21 e 22 dell’Oic 11.

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