Ultimo ok al Dl Come segnalare la continuità aziendale in bilancio
L’Oic ha pubblicato la versione finale del documento interpretativo 6 Nell’informativa focus sulla prospettiva della continuità aziendale
Informazioni contenute nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione rilevanti ai fini della descrizione degli effetti conseguenti alla pandemia Covid 19. L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato sul proprio sito la versione finale del documento interpretativo 6, relativo all’articolo 7 «Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio» del decreto legge 23/2020 che ha avuto ieri il via libera definitivo dell’aula del Senato (approvata la fiducia posta dal governo sullo stesso testo già varato dalla Camera con 156 sì e 119 no).
Rispetto al documento diffuso in bozza per la consultazione, la versione finale presenta soltanto alcuni affinamenti, di carattere formale, nei paragrafi relativi alla Nota integrativa e nelle Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento ai bilanci che chiudono al 30 giugno 2021.
L’articolo 7 del decreto liquidità consente (facoltà) di derogare al disposto del n. 1 dell’articolo 2423-bis del Codice civile il quale prevede che la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell’attività: la deroga opera se la continuità sussisteva al 23 febbraio 2020 pertanto, nella generalità dei casi, al 31 dicembre 2019.
Questo significa che i bilanci al 31 dicembre 2019 possono essere redatti nel presupposto dell’esistenza della continuità perché la situazione causata da Covid-19 è un fatto intervenuto dopo il 23 febbraio 2020 i cui effetti, per l’articolo 2427, n. 11-quater, del Codice civile, devono essere illustrati nella nota integrativa.
Il documento interpretativo ribadisce che le società che si avvalgono della deroga devono fornire le informazioni circa tale scelta all’inizio della nota integrativa, nel punto in cui sono illustrati i criteri di valutazione applicati. Restano ferme le altre disposizioni relative alle informazioni che devono essere fornite nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
L’informativa riguarda le significative incertezze relative alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Devono essere fornite le informazioni relative a fattori di rischio, assunzioni effettuate e incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Inoltre, nei casi in cui, nell’arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.
Con riferimento ai bilanci che chiudono al 30 giugno 2021 la società può applicare la deroga prevista dall’articolo 7 del decreto se:
nel bilancio chiuso al 30 giugno 2020 sussisteva la continuità aziendale ai sensi dei paragrafi 21 (continuità) e 22 (incertezze) dell’Oic 11, senza che la società si fosse avvalsa in tale bilancio della facoltà di deroga prevista dalla legge;
nel bilancio chiuso al 30 giugno 2020 sussisteva la continuità aziendale in quanto la società si era avvalsa in tale bilancio della facoltà di deroga prevista dalla legge.
Per i bilanci con scadenza al 31 dicembre, nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2020 è possibile applicare la facoltà di deroga se il bilancio al 31 dicembre 2019 soddisfa le condizioni di continuità aziendale di cui ai citati paragrafi 21 e 22 dell’Oic 11.