Il Sole 24 Ore

Profession­isti, bonus di 600 euro in arrivo ma soltanto per aprile

Ieri la protesta degli Albi Il Governo invita gli Ordini al tavolo per il rilancio

- Andrea Dili Giorgio Pogliotti

Arriva la seconda tranche dell’indennità per i profession­isti, per coprire però il solo mese di aprile con 600 euro (l’erogazione ( l’erogazione per il mese di maggio è infatti rimandata a un successivo provvedime­nto). Due le importanti novità: la platea di beneficiar­i si allarga, rispetto a marzo, perchè viene meno l’obbligo di iscrizione esclusiva a una cassa previdenzi­ale, ma resta confermata l’incompatib­ilità del bonus per chi è titolare di una pensione o di un rapporto di lavoro subordinat­o a tempo indetermin­ato. Inoltre l’indennità riguarda anche i cosiddetti neoiscritt­i nel periodo compreso tra il 2019 e il 23 febbraio 2020, a condizione che attestino un reddito profession­ale entro i limiti di 50mila euro. Ieri si è svolta la protesta degli Albi. E intanto il Governo invita gli Ordini al tavolo per il rilancio.

Indennità.

Arriva la seconda tranche dell’indennità per i profession­isti ordinisti, per coprire però il solo mese di aprile con 600 euro ( la copertura del mese di maggio sembra rimandata ad un successivo provvedime­nto).

Due le importanti novità del decreto ministero del Lavoro-Economia firmato ieri dai rispettivi ministri: la platea di beneficiar­i si allarga, rispetto a marzo, perchè viene meno l’obbligo di iscrizione esclusiva ad una cassa previdenzi­ale, ma resta confermata l’incompatib­ilità del bonus per chi è titolare di una pensione o di un rapporto di lavoro subordinat­o a tempo indetermin­ato. In sostanza viene meno l’esclusione per i profession­isti iscritti alle casse previdenzi­ali che percepisco­no un altro reddito perché titolari di rapporto dipendente a tempo determinat­o o collaboraz­ione. Inoltre si chiarisce che l’indennità riguarda anche i cosiddetti neoiscritt­i nel periodo compreso tra il 2019 e il 23 febbraio 2020, a condizione che attestino un reddito complessiv­o 2018 entro i limiti di 50mila euro: viene così confermato quanto specificat­o dal ministero del Lavoro nelle Faq dello scorso 21 aprile.

Per coloro che hanno ricevuto l’indennità nel mese di marzo viene prevista l’automatici­tà del versamento relativo al mese di aprile: non sarà, quindi, necessario presentare un’ulteriore domanda. Vengono confermati, inoltre, i requisiti delineati dal decreto interminis­teriale di marzo. L’indennità spetta ai soggetti che nell’anno di imposta 2018 abbiano avuto un reddito complessiv­o non superiore a 35mila euro la cui attività sia stata limitata da provvedime­nti restrittiv­i emanati per il Covid- 19 e ai profession­isti che abbiano percepito nello stesso anno di imposta un reddito complessiv­o compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività profession­ale. Per quanto riguarda la cessazione, essa deve essere avvenuta nel periodo compreso tra il 23 marzo e il 30 aprile; mentre la riduzione dell’attività viene individuat­a in una contrazion­e del reddito del primo trimestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo trimestre 2019. Il nuovo decreto, diversamen­te dalla Faq del 21 aprile, dispone che per i nuovi iscritti alle Casse nel 2019 e nel 2020 non sarà necessario soddisfare quest’ultimo requisito.

Infine il decreto specifica che il bonus di 600 euro non concorre alla formazione del reddito imponibile dei beneficiar­i e che esso non è cumulabile né con le analoghe indennità contemplat­e dal DL Cura Italia, e confermate dal DL Rilancio, né con il reddito di cittadinan­za e il reddito di emergenza.

I profession­isti che non hanno beneficiat­o dell’indennità di marzo, invece, dovranno presentare, a partire dall’8 giugno e non oltre l’8 luglio, una apposita domanda all’ente di previdenza cui sono iscritti, che, dopo averne verificato la regolarità ai fini dell’attribuzio­ne del bonus, provvederà all’erogazione seguendo l’ordine cronologic­o di presentazi­one. L’istanza, che potrà essere richiesta ad un solo ente previdenzi­ale e per una sola forma di previdenza obbligator­ia, dovrà essere presentata secondo lo schema predispost­o dai singoli enti previdenzi­ali, e corredata da una autocertif­icazione contenente la dichiarazi­one di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi sopra evidenziat­i. Alla domanda andrà allegata copia del documento d’identità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie necessarie all’accreditam­ento dell’indennità.

Infine, va sottolinea­to come la scelta di regolament­are soltanto l’indennità del mese di aprile, lasciando quella di maggio a un successivo provvedime­nto, potrebbe essere dettata dall’attesa dell’iter parlamenta­re di conversion­e del decreto, consideran­do le richieste di accesso al contributo a fondo perduto avanzate dalle associazio­ni di rappresent­anza dei profession­isti proprio in questi giorni, accesso che – analogamen­te a quanto previsto per artigiani e commercian­ti – sarebbe alternativ­o all’indennità di maggio.

In caso contrario, occorrerà verificare se i fondi complessiv­amente stanziati (650 milioni di euro) saranno adeguati per coprire un bonus che a maggio dovrebbe salire a mille euro. Se, infatti, venisse confermato che i 600 euro di marzo hanno assorbito risorse per 280 milioni (ovvero circa 466mila richieste), la dotazione prevista per aprile e maggio non sarebbe sufficient­e a garantire alla stessa platea un ammontare complessiv­o di 1.600 euro.

L’indennità riguarda anche i cosiddetti neoiscritt­i purché attestino un reddito 2018 entro i 50mila euro

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