La garanzia costituisce presupposto di validità della compensazione
Consolidamento del credito Iva in capo alla controllante anche in caso di uscita dalla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo. L’agenzia delle Entrate, con la risposta 164 di ieri, ha ribadito il principio secondo cui con la liquidazione Iva di gruppo, disciplinata dall’articolo 73, ultimo comma, del decreto Iva, le posizioni di debito e credito delle partecipanti vengono trasferite al gruppo e restano in capo alla società controllante che procede alla liquidazione dell’imposta.
La società istante era una società controllata e durante il periodo in cui partecipava alla liquidazione Iva di gruppo (regime che a oggi risulta cessato), aveva trasferito il proprio credito al gruppo. La controllante aveva utilizzato il credito in compensazione con il proprio debito Iva. La quale può essere realizzata a patto che il soggetto che procede con il trasferimento del proprio credito presti la garanzia prevista dall’articolo 38-bis, comma 4, del decreto Iva.
Nel caso oggetto di interpello, l'istante non aveva garantito il credito trasferito al gruppo e compensato dalla controllante e le Entrate avevano provveduto al recupero. L’istante richiede di poter ripristinare il credito tramite la presentazione di una dichiarazione Iva integrativa a favore. Le Entrate rispondono di no ribadendo che nella procedura di liquidazione Iva di gruppo le società legate da rapporti di controllo e in possesso di determinati requisiti, procedono alla liquidazione periodica dell’Iva in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo. Di conseguenza, i versamenti periodici nonché il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllante che determina l'imposta da versare o il credito del gruppo.
Ai fini della compensazione le eccedenze dei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali Iva della società controllante o delle società controllate, che vengono compensate in tutto o in parte con debiti Iva delle altre società partecipanti alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, devono essere garantite ai sensi dell’articolo 38-bis del decreto Iva. La garanzia costituisce presupposto della validità della compensazione e qualora ne venga omessa la presentazione la compensazione non si perfeziona.
Per questo motivo, le Entrate procedono con il recupero in capo alla controllante degli importi indebitamente utilizzati in compensazione, e alla relativa irrogazione delle sanzioni. Per effetto della regolarizzazione della violazione, il credito ripristinato resta nella disponibilità della controllante, conformemente al principio di funzionamento della procedura di liquidazione Iva di gruppo, secondo cui le eccedenze periodiche Iva a debito e a credito delle singole società sono trasferite alla controllante.
Pertanto, anche nel caso prospettato nell’interpello, nonostante la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo è stata interrotta, è comunque l’ex controllante che potrà indicare il credito ripristinato a seguito della definizione dell’atto di contestazione nella dichiarazione Iva annuale. —
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Le Entrate hanno recuperato in capo alla controllante gli importi indebitamente utilizzati