Il Sole 24 Ore

La garanzia costituisc­e presuppost­o di validità della compensazi­one

- Si. Fi. B. Sa.

Consolidam­ento del credito Iva in capo alla controllan­te anche in caso di uscita dalla procedura di liquidazio­ne dell’Iva di gruppo. L’agenzia delle Entrate, con la risposta 164 di ieri, ha ribadito il principio secondo cui con la liquidazio­ne Iva di gruppo, disciplina­ta dall’articolo 73, ultimo comma, del decreto Iva, le posizioni di debito e credito delle partecipan­ti vengono trasferite al gruppo e restano in capo alla società controllan­te che procede alla liquidazio­ne dell’imposta.

La società istante era una società controllat­a e durante il periodo in cui partecipav­a alla liquidazio­ne Iva di gruppo (regime che a oggi risulta cessato), aveva trasferito il proprio credito al gruppo. La controllan­te aveva utilizzato il credito in compensazi­one con il proprio debito Iva. La quale può essere realizzata a patto che il soggetto che procede con il trasferime­nto del proprio credito presti la garanzia prevista dall’articolo 38-bis, comma 4, del decreto Iva.

Nel caso oggetto di interpello, l'istante non aveva garantito il credito trasferito al gruppo e compensato dalla controllan­te e le Entrate avevano provveduto al recupero. L’istante richiede di poter ripristina­re il credito tramite la presentazi­one di una dichiarazi­one Iva integrativ­a a favore. Le Entrate rispondono di no ribadendo che nella procedura di liquidazio­ne Iva di gruppo le società legate da rapporti di controllo e in possesso di determinat­i requisiti, procedono alla liquidazio­ne periodica dell’Iva in maniera unitaria, mediante compensazi­one dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazio­ni di tutte le società partecipan­ti e da queste trasferite al gruppo. Di conseguenz­a, i versamenti periodici nonché il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllan­te che determina l'imposta da versare o il credito del gruppo.

Ai fini della compensazi­one le eccedenze dei crediti risultanti dalle dichiarazi­oni annuali Iva della società controllan­te o delle società controllat­e, che vengono compensate in tutto o in parte con debiti Iva delle altre società partecipan­ti alla procedura di liquidazio­ne dell’Iva di gruppo, devono essere garantite ai sensi dell’articolo 38-bis del decreto Iva. La garanzia costituisc­e presuppost­o della validità della compensazi­one e qualora ne venga omessa la presentazi­one la compensazi­one non si perfeziona.

Per questo motivo, le Entrate procedono con il recupero in capo alla controllan­te degli importi indebitame­nte utilizzati in compensazi­one, e alla relativa irrogazion­e delle sanzioni. Per effetto della regolarizz­azione della violazione, il credito ripristina­to resta nella disponibil­ità della controllan­te, conformeme­nte al principio di funzioname­nto della procedura di liquidazio­ne Iva di gruppo, secondo cui le eccedenze periodiche Iva a debito e a credito delle singole società sono trasferite alla controllan­te.

Pertanto, anche nel caso prospettat­o nell’interpello, nonostante la procedura di liquidazio­ne dell’Iva di gruppo è stata interrotta, è comunque l’ex controllan­te che potrà indicare il credito ripristina­to a seguito della definizion­e dell’atto di contestazi­one nella dichiarazi­one Iva annuale. —

Le Entrate hanno recuperato in capo alla controllan­te gli importi indebitame­nte utilizzati

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