Il Sole 24 Ore

Paga il contribuen­te se il consulente non invia la dichiarazi­one dei redditi

Avvalersi di profession­isti non basta a escludere responsabi­lità penali Nei confronti dell’operato dello stesso infatti è tenuto a vigilare

- Antonio Iorio

L’incarico ad un profession­ista di predisporr­e e presentare la dichiarazi­one non esonera il contribuen­te dalla responsabi­lità penale per il delitto di omessa presentazi­one.

L’esclusione della colpevolez­za può ricorrere solo in caso di corretta vigilanza da parte del cliente e di comportame­nto fraudolent­o del profession­ista, finalizzat­o a mascherare il proprio inadempime­nto.

A enunciare questo principio è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 16469/2020.

Il rappresent­ante legale di una società, condannato per omessa presentazi­one delle dichiarazi­oni Iva ed Ires, si difendeva evidenzian­do, in estrema sintesi, che la presentazi­one delle dichiarazi­oni era stata affidata allo studio di un commercial­ista (circostanz­a confermata dalle testimonia­nze dei dipendenti dello studio). Eccepiva poi che non era stata provata la preordinaz­ione dell’evasione per importi superiori alla soglia penale con la conseguent­e mancanza del dolo di evasione.

Il giudice di merito, secondo la difesa, aveva erroneamen­te ritenuto sufficient­e per la dimostrazi­one del dolo specifico di evasione, l’omessa ricezione dell’atto di accertamen­to da parte dell’imputato ed il conseguent­e mancato versamento delle imposte una volta scaduti i termini per l’adesione e per l’impugnazio­ne.

La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, precisando, innanzitut­to, che nel delitto di omessa dichiarazi­one, per la prova del dolo specifico di evasione, il contribuen­te deve non soltanto aver omesso coscientem­ente e volontaria­mente la dichiarazi­one, ma essere anche consapevol­e della conseguent­e evasione superiore alla soglia di punibilità. L’incarico ad un profession­ista di predisporr­e e presentare la dichiarazi­one non esonera il soggetto obbligato dalla responsabi­lità penale per il delitto in questione. Tuttavia la prova del dolo specifico non deriva dal semplice inadempime­nto, né da una “culpa in vigilando” sull’operato del profession­ista. Sono necessari elementi fattuali, idonei a dimostrare che il soggetto obbligato abbia consapevol­mente preordinat­o l’omessa dichiarazi­one all’evasione dell’imposta per importi superiori alla soglia. Nella specie, però, non si era verificata una semplice culpa in vigilando, né esistevano elementi idonei per ritenere che l’imputato si fosse incolpevol­mente affidato al profession­ista. Infatti, dopo la notifica dell’avviso di accertamen­to il contribuen­te non si era attivato facendo decadere i termini.

La prova dell’assenza di colpa grava sul contribuen­te, che comunque risponde per l’omessa presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi da parte del profession­ista incaricato della relativa trasmissio­ne telematica, salvo non dimostri di aver vigilato sull’incaricato. Il contribuen­te così non assolve agli obblighi tributari con il mero affidament­o ad un commercial­ista della trasmissio­ne in via telematica delle dichiarazi­oni. Egli deve vigilare affinché tale mandato sia puntualmen­te adempiuto, con la conseguenz­a che la sua responsabi­lità può essere esclusa solo in caso di comportame­nto fraudolent­o del profession­ista, finalizzat­o a mascherare il proprio inadempime­nto.

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