Accordi preventivi rivedibili a causa del Covid-19
La richiesta di correzione ha un iter che va concluso entro 180 giorni
La crisi economica dovuta al Covid-19 può avere impatto sugli accordi preventivi con l’amministrazione finanziaria sui prezzi di trasferimento (Apa) e richiedere azioni correttive. Come previsto dall’articolo 31 ter comma 2 del Dpr 600/1973 l’accordo ha una durata di 5 anni durante il quale l’amministrazione e il contribuente si vincolano a rispettare la metodologia descritta nell’Apa. Nel caso frequente in cui i prezzi di trasferimento siano basati su analisi di benchmark, è prassi che l’intervallo di libera concorrenza sia identificato al momento della stipula dell’accordo e rimanga invariato per i 5 anni. Per le società che sono impattate dalla pandemia e che negli anni passati hanno stipulato un’Apa che copre anche il 2020, si pone quindi il problema di rivedere la metodologia concordata e/o rivedere le analisi di benchmark, che potrebbero non rispecchiare più le condizioni di mercato. La richiesta di revisione dei termini dell’accordo è disciplinata al punto 9 del provvedimento 2016/42295 del direttore delle Entrate. Con istanza motivata l’impresa può richiedere, durante il periodo di vigenza dell’accordo, la modifica del medesimo quando sopravvengono circostanze non prevedibili che possono incidere significativamente sulla validità delle conclusioni raggiunte. L’istanza deve indicare le modifiche proposte e le ragioni di fatto e di diritto poste a base delle modifiche stesse. Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dall’istanza, termine da considerarsi comunque ordinatorio. Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo sulla modifica, l’Apa si intende privo di efficacia dal momento in cui si sono verificati i mutamenti nelle condizioni di diritto e di fatto. Anche i singoli Apa prevedono spesso che le analisi in essi contenute si intendono valide salvo «significativi e rilevanti mutamenti nelle circostanze economiche relativamente al mercato di riferimento» che possono riguardare sia i comparabili che il profilo funzionale della società. Per le imprese che stanno attualmente negoziando l’Apa, va valutato se aspettare per avere più visibilità sull’andamento del mercato e concludere la procedura negli esercizi successivi. Questa soluzione escluderebbe però dalla tutela dell’Apa il 2020, che proprio per la sua eccezionalità dovrebbe invece essere gestito in un aperto dialogo tra contribuente ed amministrazione. Peraltro, l’articolo 31 Ter comma 3 del Dpr 600/1973 prevede la possibilità di far valere retroattivamente gli accordi se ricorrono per gli anni precedenti le circostanze di fatto e di diritto a base dell’Apa. Tuttavia ciò potrebbe difficilmente applicarsi al 2020, vista l’eccezionalità di quest’anno.Si noti che un’eventuale modifica dell’accordo potrebbe essere richiesta anche dall’amministrazione. Il provvedimento 42295/2016 prevede infatti che, se l’Ufficio in sede di verifica del rispetto dell’accordo riscontra una modifica delle condizioni di fatto o di diritto, si instaura il contraddittorio in analogia a quanto avviene per le istanze del contribuente.
Il processo è più articolato per chi ha Apa multi/bi-laterali in quanto dovrà essere considerata anche la normativa estera e l’approccio delle autorità locali.