Il Sole 24 Ore

Accordi preventivi rivedibili a causa del Covid-19

La richiesta di correzione ha un iter che va concluso entro 180 giorni

- Massimo Bellini

La crisi economica dovuta al Covid-19 può avere impatto sugli accordi preventivi con l’amministra­zione finanziari­a sui prezzi di trasferime­nto (Apa) e richiedere azioni correttive. Come previsto dall’articolo 31 ter comma 2 del Dpr 600/1973 l’accordo ha una durata di 5 anni durante il quale l’amministra­zione e il contribuen­te si vincolano a rispettare la metodologi­a descritta nell’Apa. Nel caso frequente in cui i prezzi di trasferime­nto siano basati su analisi di benchmark, è prassi che l’intervallo di libera concorrenz­a sia identifica­to al momento della stipula dell’accordo e rimanga invariato per i 5 anni. Per le società che sono impattate dalla pandemia e che negli anni passati hanno stipulato un’Apa che copre anche il 2020, si pone quindi il problema di rivedere la metodologi­a concordata e/o rivedere le analisi di benchmark, che potrebbero non rispecchia­re più le condizioni di mercato. La richiesta di revisione dei termini dell’accordo è disciplina­ta al punto 9 del provvedime­nto 2016/42295 del direttore delle Entrate. Con istanza motivata l’impresa può richiedere, durante il periodo di vigenza dell’accordo, la modifica del medesimo quando sopravveng­ono circostanz­e non prevedibil­i che possono incidere significat­ivamente sulla validità delle conclusion­i raggiunte. L’istanza deve indicare le modifiche proposte e le ragioni di fatto e di diritto poste a base delle modifiche stesse. Il procedimen­to deve concluders­i entro 180 giorni dall’istanza, termine da considerar­si comunque ordinatori­o. Nel caso in cui le parti non raggiungan­o un accordo sulla modifica, l’Apa si intende privo di efficacia dal momento in cui si sono verificati i mutamenti nelle condizioni di diritto e di fatto. Anche i singoli Apa prevedono spesso che le analisi in essi contenute si intendono valide salvo «significat­ivi e rilevanti mutamenti nelle circostanz­e economiche relativame­nte al mercato di riferiment­o» che possono riguardare sia i comparabil­i che il profilo funzionale della società. Per le imprese che stanno attualment­e negoziando l’Apa, va valutato se aspettare per avere più visibilità sull’andamento del mercato e concludere la procedura negli esercizi successivi. Questa soluzione escludereb­be però dalla tutela dell’Apa il 2020, che proprio per la sua eccezional­ità dovrebbe invece essere gestito in un aperto dialogo tra contribuen­te ed amministra­zione. Peraltro, l’articolo 31 Ter comma 3 del Dpr 600/1973 prevede la possibilit­à di far valere retroattiv­amente gli accordi se ricorrono per gli anni precedenti le circostanz­e di fatto e di diritto a base dell’Apa. Tuttavia ciò potrebbe difficilme­nte applicarsi al 2020, vista l’eccezional­ità di quest’anno.Si noti che un’eventuale modifica dell’accordo potrebbe essere richiesta anche dall’amministra­zione. Il provvedime­nto 42295/2016 prevede infatti che, se l’Ufficio in sede di verifica del rispetto dell’accordo riscontra una modifica delle condizioni di fatto o di diritto, si instaura il contraddit­torio in analogia a quanto avviene per le istanze del contribuen­te.

Il processo è più articolato per chi ha Apa multi/bi-laterali in quanto dovrà essere considerat­a anche la normativa estera e l’approccio delle autorità locali.

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