Sterilizzazione temporanea per le perdite del 2020
Il beneficio riguarda gli esercizi chiusi tra il 9 aprile e il 31 dicembre
La conversione in legge del decreto Liquidità dovrebbe confermare in toto il testo già in vigore, sterilizzando temporaneamente gli effetti delle perdite provocate dalla pandemia sui bilanci 2020 in misura superiore ai limiti di allarme previsti dal Codice civile.
In base all'articolo 6 del Dl 23/2020 per le perdite accertate nel corso degli esercizi chiusi tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020 non trovano applicazione le disposizioni che regolamentano le conseguenze:
della riduzione del capitale per perdite “sopra soglia” (articolo 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter de Codice civile);
del concretizzarsi di una causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale (articolo 2484, comma 1, n. 4 e 2545duodecies del Codice civile).
Correttamente, non sono interessate dal blocco temporaneo le disposizioni che impongono agli amministratori di convocare “senza indugio” l'assemblea a cui sottoporre una situazione aggiornata (con le osservazioni del collegio sindacale ove nominato), relazionando anche alla luce dei fatti di rilievo nel frattempo verificatisi. Questa norma ha anche il benefico effetto di evitare che i bilanci 2020 vengano artificialmente “aggiustati” per impedire che scattino le conseguenze ordinariamente previste per i deficit patrimoniali rilevanti.
L'interpretazione prevalente di queste disposizioni ne riconoscono l'inapplicabilità alle risultanze dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che ben poco hanno a che fare con l'emergenza Coronavirus. Stessa cosa per gli esercizi chiusi sino all'8 aprile 2020. Tuttavia, le perdite dell'esercizio precedente a quello di applicazione della disposizione, qualora non determinanti di per sé lo scioglimento o la trasformazione in società di persone, potrebbero godere della sterilizzazione ora in vigore, cumulandosi con quelle maturate nel 2020.
La situazione che il legislatore intende favorire è quella del bilancio 2020 che si chiude con una perdita (eventualmente sommata a quella 2019) che riduce il patrimonio al di sotto della misura di un terzo del capitale sociale ed ancor più se al di sotto dei limiti minimi di legge. In questo caso – a parte, come detto, l'obbligo di convocare e informare i soci – non scattano le altre conseguenze previste dal codice e, con esse, il rischio degli amministratori di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa (articolo 2486 del Codice civile).
L'esame della disposizione, tuttavia, pare mantenere le regole tradizionali – con tutti i rischi e le responsabilità che esse comportano – in due differenti situazioni:
quando la società chiude in bonis il 2020 ma scende sotto i limiti nel corso del 2021;
quando le perdite maturate nel 2020 ( eventualmente sommate a quelle dell'esercizio successivo) evidenziano, in chiusura dell'esercizio 2021, un patrimonio netto nel quale il capitale è ridotto oltre il terzo ovvero – ancora peggio – è al di sotto dei limiti di legge.
Se nella prima fattispecie pare logico imporre agli amministratori (e ai soci) “gli opportuni provvedimenti” previsti dal Codice civile, nella seconda le perplessità sono maggiori, in quanto sarà frequente la situazione in cui il risultato dell'esercizio 2021 non sia tale da ricondurre le perdite maturate nel 2020 “entro soglia”. E, a quel punto, l'articolo 6 (letteralmente) non sarà più efficace.