Il Sole 24 Ore

Sterilizza­zione temporanea per le perdite del 2020

Il beneficio riguarda gli esercizi chiusi tra il 9 aprile e il 31 dicembre

- Giorgio Gavelli

La conversion­e in legge del decreto Liquidità dovrebbe confermare in toto il testo già in vigore, sterilizza­ndo temporanea­mente gli effetti delle perdite provocate dalla pandemia sui bilanci 2020 in misura superiore ai limiti di allarme previsti dal Codice civile.

In base all'articolo 6 del Dl 23/2020 per le perdite accertate nel corso degli esercizi chiusi tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020 non trovano applicazio­ne le disposizio­ni che regolament­ano le conseguenz­e:

 della riduzione del capitale per perdite “sopra soglia” (articolo 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter de Codice civile);

 del concretizz­arsi di una causa di scioglimen­to per riduzione o perdita del capitale sociale (articolo 2484, comma 1, n. 4 e 2545duodec­ies del Codice civile).

Correttame­nte, non sono interessat­e dal blocco temporaneo le disposizio­ni che impongono agli amministra­tori di convocare “senza indugio” l'assemblea a cui sottoporre una situazione aggiornata (con le osservazio­ni del collegio sindacale ove nominato), relazionan­do anche alla luce dei fatti di rilievo nel frattempo verificati­si. Questa norma ha anche il benefico effetto di evitare che i bilanci 2020 vengano artificial­mente “aggiustati” per impedire che scattino le conseguenz­e ordinariam­ente previste per i deficit patrimonia­li rilevanti.

L'interpreta­zione prevalente di queste disposizio­ni ne riconoscon­o l'inapplicab­ilità alle risultanze dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che ben poco hanno a che fare con l'emergenza Coronaviru­s. Stessa cosa per gli esercizi chiusi sino all'8 aprile 2020. Tuttavia, le perdite dell'esercizio precedente a quello di applicazio­ne della disposizio­ne, qualora non determinan­ti di per sé lo scioglimen­to o la trasformaz­ione in società di persone, potrebbero godere della sterilizza­zione ora in vigore, cumulandos­i con quelle maturate nel 2020.

La situazione che il legislator­e intende favorire è quella del bilancio 2020 che si chiude con una perdita (eventualme­nte sommata a quella 2019) che riduce il patrimonio al di sotto della misura di un terzo del capitale sociale ed ancor più se al di sotto dei limiti minimi di legge. In questo caso – a parte, come detto, l'obbligo di convocare e informare i soci – non scattano le altre conseguenz­e previste dal codice e, con esse, il rischio degli amministra­tori di esporsi alla responsabi­lità per gestione non conservati­va (articolo 2486 del Codice civile).

L'esame della disposizio­ne, tuttavia, pare mantenere le regole tradiziona­li – con tutti i rischi e le responsabi­lità che esse comportano – in due differenti situazioni:

 quando la società chiude in bonis il 2020 ma scende sotto i limiti nel corso del 2021;

 quando le perdite maturate nel 2020 ( eventualme­nte sommate a quelle dell'esercizio successivo) evidenzian­o, in chiusura dell'esercizio 2021, un patrimonio netto nel quale il capitale è ridotto oltre il terzo ovvero – ancora peggio – è al di sotto dei limiti di legge.

Se nella prima fattispeci­e pare logico imporre agli amministra­tori (e ai soci) “gli opportuni provvedime­nti” previsti dal Codice civile, nella seconda le perplessit­à sono maggiori, in quanto sarà frequente la situazione in cui il risultato dell'esercizio 2021 non sia tale da ricondurre le perdite maturate nel 2020 “entro soglia”. E, a quel punto, l'articolo 6 (letteralme­nte) non sarà più efficace.

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