Società semplici, regime di trasparenza sugli utili black
Trasparenza «perfetta» sugli utili distribuiti da non residenti in Italia
Il regime di trasparenza fiscale perfetta per i dividendi percepiti da società semplici si applica anche agli utili distribuiti dai soggetti non residenti in Italia.
L’articolo 28 del Dl 23/2020 dispone che il regime di trasparenza fiscale «perfetta» introdotto dall’articolo 32quater del Dl 124/2019 per i dividendi percepiti da società semplici si applica anche agli utili distribuiti dai soggetti non residenti in Italia di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir. Unitamente a questa modifica è stato aggiunto il comma 1-bis all’articolo 32-quater, in base al quale «resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato» ai sensi dell’articolo 47-bis del Tuir.
La relazione illustrativa pare suggerire che gli utili provenienti da Stati a fiscalità privilegiata siano esclusi dal regime dell’articolo 32-quater e che ad essi “continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Tuir». La relazione sembrerebbe, quindi, implicare che per gli utili black torna applicabile la trasparenza fiscale ordinaria di cui all’articolo 5 del Tuir. In realtà il comma 1-bis non impone necessariamente tale interpretazione; viceversa, privilegiando una lettura sistematica, si ritiene che il legislatore abbia semplicemente inteso riaffermare un principio che già poteva desumersi dal primo comma, ossia che la mediazione della società semplice non fa venire meno il più oneroso regime fiscale sancito per i dividendi black. Anche a tali dividendi può, pertanto, applicarsi il regime di trasparenza perfetta; tuttavia, poiché le fattispecie elencate in modo casistico dal secondo periodo del primo comma dell’art. 32-quater fanno riferimento a casi di utili parzialmente imponibili, si è dovuto chiarire che per gli utili provenienti da paradisi fiscali rimane ferma l’imponibilità integrale. Quest’interpretazione appare peraltro l’unica in grado di attribuire rilevanza all’eventuale dimostrazione, nel caso di specie, della seconda esimente prevista dall’articolo 47-bis, comma 2, Tuir; se, infatti, gli utili percepiti da società semplici che provengono da regimi a fiscalità privilegiata fossero effettivamente soggetti alle ordinarie regole del Tuir (e non allo speciale regime di trasparenza dell’articolo 32-quater), l’eventuale dimostrazione che dalla partecipazione estera non si è conseguito l’effetto di localizzare redditi in paradisi fiscali non condurrebbe ad alcun concreto beneficio, dato che, dopo la legge di Bilancio 2018, le disposizioni del Tuir comporterebbero comunque l’imponibilità integrale del dividendo.
Aderire all’una piuttosto che all’altra tesi può avere notevoli risvolti pratici. Sesiescludono Sesiescludonogliutiliblackdalregime gliutili black dal regime di trasparenza perfetta, tali redditi redditidevonoessereimputatiaisocidella devonoessereimputatiaisoci della societàsempliceallachiusuradel societàsempliceallachiusuradelperiodo periodo d’imposta di quest’ultima in forza deicriteri deicriteridettatidall’articolo5delTuir, dettati dall’articolo5 del Tuir, anziché a coloro che sono soci al momento in cui la società semplice incassail incassaildividendoblack. dividendo black. Inoltre, seunasocietà semplice detiene partecipazioni insocietàchebeneficianodiunregime fiscale privilegiato e i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, la primatesiimporrebbedifarconcorrere integralmente i relativi dividendi al reddito della società semplice da allocareexarticolo5Tuir, mentresolo mentresolol’interpretazione l’interpretazione qui proposta (trasparenzaperfetta) consentirebbediapplicare la ritenuta a titolo d’imposta prevista dall’articolo 27, comma 4, del Dpr 600/1973 per la quota di tali dividendi riferibileaisoci riferibileaisocipersonefisicheitaliane personefisicheitaliane non imprenditori (quest’impostazionealtresìsarebbecoerenteconlariformulataletterac) delprimocommadell’articolo 32-quater).
Per quanto riguarda, invece, i soci Ires della società semplice, solo ritenendo applicabile la speciale disciplina di trasparenza dell’art. 32-quater, essi potrebbero beneficiare della c.d. semi-pex (detassazione al 50%) prevista dall’art. 89, comma 3, Tuir, qualora si dimostri che la società “paradisiaca” svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (prima esimente art. 47-bis, comma 2, Tuir). Infine, l’interpretazione avanzata dovrebbe altresì portare ad escludere da tassazione in Italia gli utili black per la quota allocabile a soci non residenti della società semplice, in quanto, non applicandosi l’art. 5 Tuir, verrebbe meno il criterio di collegamento territoriale dell’art. 23, comma 1, lett. g), Tuir.