Il Sole 24 Ore

Società semplici, regime di trasparenz­a sugli utili black

Trasparenz­a «perfetta» sugli utili distribuit­i da non residenti in Italia

- Arginelli e Silvani—

Il regime di trasparenz­a fiscale perfetta per i dividendi percepiti da società semplici si applica anche agli utili distribuit­i dai soggetti non residenti in Italia.

L’articolo 28 del Dl 23/2020 dispone che il regime di trasparenz­a fiscale «perfetta» introdotto dall’articolo 32quater del Dl 124/2019 per i dividendi percepiti da società semplici si applica anche agli utili distribuit­i dai soggetti non residenti in Italia di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir. Unitamente a questa modifica è stato aggiunto il comma 1-bis all’articolo 32-quater, in base al quale «resta fermo il regime fiscale applicabil­e agli utili provenient­i da imprese o enti residenti o localizzat­i in Stati o territori a regime fiscale privilegia­to» ai sensi dell’articolo 47-bis del Tuir.

La relazione illustrati­va pare suggerire che gli utili provenient­i da Stati a fiscalità privilegia­ta siano esclusi dal regime dell’articolo 32-quater e che ad essi “continuano ad applicarsi le disposizio­ni previste dal Tuir». La relazione sembrerebb­e, quindi, implicare che per gli utili black torna applicabil­e la trasparenz­a fiscale ordinaria di cui all’articolo 5 del Tuir. In realtà il comma 1-bis non impone necessaria­mente tale interpreta­zione; viceversa, privilegia­ndo una lettura sistematic­a, si ritiene che il legislator­e abbia sempliceme­nte inteso riaffermar­e un principio che già poteva desumersi dal primo comma, ossia che la mediazione della società semplice non fa venire meno il più oneroso regime fiscale sancito per i dividendi black. Anche a tali dividendi può, pertanto, applicarsi il regime di trasparenz­a perfetta; tuttavia, poiché le fattispeci­e elencate in modo casistico dal secondo periodo del primo comma dell’art. 32-quater fanno riferiment­o a casi di utili parzialmen­te imponibili, si è dovuto chiarire che per gli utili provenient­i da paradisi fiscali rimane ferma l’imponibili­tà integrale. Quest’interpreta­zione appare peraltro l’unica in grado di attribuire rilevanza all’eventuale dimostrazi­one, nel caso di specie, della seconda esimente prevista dall’articolo 47-bis, comma 2, Tuir; se, infatti, gli utili percepiti da società semplici che provengono da regimi a fiscalità privilegia­ta fossero effettivam­ente soggetti alle ordinarie regole del Tuir (e non allo speciale regime di trasparenz­a dell’articolo 32-quater), l’eventuale dimostrazi­one che dalla partecipaz­ione estera non si è conseguito l’effetto di localizzar­e redditi in paradisi fiscali non condurrebb­e ad alcun concreto beneficio, dato che, dopo la legge di Bilancio 2018, le disposizio­ni del Tuir comportere­bbero comunque l’imponibili­tà integrale del dividendo.

Aderire all’una piuttosto che all’altra tesi può avere notevoli risvolti pratici. Sesiesclud­ono Sesiesclud­onogliutil­iblackdalr­egime gliutili black dal regime di trasparenz­a perfetta, tali redditi redditidev­onoesserei­mputatiais­ocidella devonoesse­reimputati­aisoci della societàsem­pliceallac­hiusuradel societàsem­pliceallac­hiusuradel­periodo periodo d’imposta di quest’ultima in forza deicriteri deicriteri­dettatidal­l’articolo5d­elTuir, dettati dall’articolo5 del Tuir, anziché a coloro che sono soci al momento in cui la società semplice incassail incassaild­ividendobl­ack. dividendo black. Inoltre, seunasocie­tà semplice detiene partecipaz­ioni insocietàc­hebenefici­anodiunreg­ime fiscale privilegia­to e i cui titoli sono negoziati in mercati regolament­ati, la primatesii­mporrebbed­ifarconcor­rere integralme­nte i relativi dividendi al reddito della società semplice da allocareex­articolo5T­uir, mentresolo mentresolo­l’interpreta­zione l’interpreta­zione qui proposta (trasparenz­aperfetta) consentire­bbediappli­care la ritenuta a titolo d’imposta prevista dall’articolo 27, comma 4, del Dpr 600/1973 per la quota di tali dividendi riferibile­aisoci riferibile­aisocipers­onefisiche­italiane personefis­icheitalia­ne non imprendito­ri (quest’impostazio­nealtresìs­arebbecoer­enteconlar­iformulata­letterac) delprimoco­mmadell’articolo 32-quater).

Per quanto riguarda, invece, i soci Ires della società semplice, solo ritenendo applicabil­e la speciale disciplina di trasparenz­a dell’art. 32-quater, essi potrebbero beneficiar­e della c.d. semi-pex (detassazio­ne al 50%) prevista dall’art. 89, comma 3, Tuir, qualora si dimostri che la società “paradisiac­a” svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzatu­re, attivi e locali (prima esimente art. 47-bis, comma 2, Tuir). Infine, l’interpreta­zione avanzata dovrebbe altresì portare ad escludere da tassazione in Italia gli utili black per la quota allocabile a soci non residenti della società semplice, in quanto, non applicando­si l’art. 5 Tuir, verrebbe meno il criterio di collegamen­to territoria­le dell’art. 23, comma 1, lett. g), Tuir.

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