Il Sole 24 Ore

Iva nelle esportazio­ni da calcolare in base alla destinazio­ne del bene

Precisazio­ne delle Entrate tra cessione all’esportazio­ne e intracomun­itaria Sul tema della prova si è espressa anche la circolare 11 di Assonime

- Simona Ficola Benedetto Santacroce

La distinzion­e Iva tra cessione all’esportazio­ne e cessione intracomun­itaria dipende sempre dalla destinazio­ne finale del bene. Questa destinazio­ne va sempre debitament­e provata.

L’agenzia delle Entrate interviene, con la risposta 166 di ieri, nuovamente sulle operazioni internazio­nali e precisa i criteri da seguire per distinguer­e le due predette operazioni. Nella risposta sottolinea nuovamente l’importanza della prova del trasporto. Il tema della prova, sempre ieri, è stato oggetto della circolare 11/2020 di Assonime che riesaminan­do le note esplicativ­e della Commission­e Ue e le ultimi prassi nazionali ha proposto alcune semplifica­zioni gestionali.

In relazione alla classifica­zione delle operazioni internazio­nali la risposta 166/E/2020 derivava da un’istanza di un’impresa che richiedeva se la realizzazi­one in Italia di un bene destinato ad essere installato su una piattaform­a di sfruttamen­to delle risorse sita in acque territoria­li di uno Stato membro della Ue, potesse rientrare nelle ipotesi previste dall’articolo 8 del decreto Iva, quale cessione all’esportazio­ne. In particolar­e, il quinto comma della citata norma prevede che si intendono spediti o trasportat­i fuori dalla Ue i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoria­le per la costruzion­e ed equipaggia­mento delle piattaform­e di perforazio­ne e sfruttamen­to.

Dopo aver esaminato in dettaglio la tipologia di operazione e averla qualificat­a come cessione di beni e non prestazion­e di servizi, l’Agenzia ha chiarito che il quinto comma dell’articolo 8 contempla le ipotesi in cui i beni sono destinati ad essere impiegati nel mare territoria­le, mentre nel caso descritto dall’istante i beni saranno utilizzati al di fuori delle acque territoria­li italiane, ovvero nelle acque di un altro Stato Ue. Per questo motivo, l’Agenzia non ha ritenuto applicabil­e l’articolo 8 del decreto Iva, quanto l’articolo 41 del Dl 331/93, qualifican­do l’operazione ugualmente “non imponibile”, ma come cessione intra comuntiari­a.

L’assunto deriva dal fatto che la norma domestica, che prevede l’applicazio­ne della non imponibili­tà per talune operazioni caratteriz­zate da una rilevanza territoria­le extra unionale, ha valenza per la normativa indallo terna ed è stata introdotta nel decreto Iva a seguito dell’opzione, esercitata da legislator­e domestico, prevista dall’articolo 156, paragrafo 1, lettera d) della direttiva unionale 2006/12/CE. Trattandos­i di invio ed installazi­one dei beni prodotti dall’istante direttamen­te nelle acque territoria­li dello Stato membro Ue, l’Agenzia classifica la cessione di beni come cessione intracomun­itaria. Ne deriva, quindi, il necessario adempiment­o di tutte le disposizio­ni previste per la realizzazi­one delle operazioni di cessione intracomun­itaria, dall’emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazi­one dell’operazione, all’indicazion­e, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile. Inoltre, conformeme­nte alle nuove norme unionali in vigore dallo scorso 1° gennaio 2020, l’Agenzia ricorda che la fattura deve contenere l’indicazion­e del numero di identifica­zione Iva attribuito al cessionari­o Stato membro di appartenen­za e che l’applicazio­ne della non imponibili­tà è condiziona­ta al rispetto di tutte le circostanz­e previste dall’articolo 41 del decreto 331/1993 ed in particolar­e alla prova del trasporto del bene da parte del cedente al di fuori del territorio dello Stato, secondo quanto prevede l’articolo 45-bis del Regolament­o numero 282/2011.

Documento di prova che, come proposto ieri da Assonime nella circolare 11, che qui si condivide, nelle ipotesi di trasporto a cura del cessionari­o, potrebbe essere costituito da una dichiarazi­one di riceviment­o dei beni riepilogat­iva di tutte le cessioni effettuate durante un determinat­o lasso di tempo. I documenti probatori, infine, come ribadito da Assonime e da noi sostenuto più volte, possono essere prodotti anche in formato elettronic­o, determinan­do una concreta semplifica­zione gestionale per gli operatori.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy