Iva nelle esportazioni da calcolare in base alla destinazione del bene
Precisazione delle Entrate tra cessione all’esportazione e intracomunitaria Sul tema della prova si è espressa anche la circolare 11 di Assonime
La distinzione Iva tra cessione all’esportazione e cessione intracomunitaria dipende sempre dalla destinazione finale del bene. Questa destinazione va sempre debitamente provata.
L’agenzia delle Entrate interviene, con la risposta 166 di ieri, nuovamente sulle operazioni internazionali e precisa i criteri da seguire per distinguere le due predette operazioni. Nella risposta sottolinea nuovamente l’importanza della prova del trasporto. Il tema della prova, sempre ieri, è stato oggetto della circolare 11/2020 di Assonime che riesaminando le note esplicative della Commissione Ue e le ultimi prassi nazionali ha proposto alcune semplificazioni gestionali.
In relazione alla classificazione delle operazioni internazionali la risposta 166/E/2020 derivava da un’istanza di un’impresa che richiedeva se la realizzazione in Italia di un bene destinato ad essere installato su una piattaforma di sfruttamento delle risorse sita in acque territoriali di uno Stato membro della Ue, potesse rientrare nelle ipotesi previste dall’articolo 8 del decreto Iva, quale cessione all’esportazione. In particolare, il quinto comma della citata norma prevede che si intendono spediti o trasportati fuori dalla Ue i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione ed equipaggiamento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento.
Dopo aver esaminato in dettaglio la tipologia di operazione e averla qualificata come cessione di beni e non prestazione di servizi, l’Agenzia ha chiarito che il quinto comma dell’articolo 8 contempla le ipotesi in cui i beni sono destinati ad essere impiegati nel mare territoriale, mentre nel caso descritto dall’istante i beni saranno utilizzati al di fuori delle acque territoriali italiane, ovvero nelle acque di un altro Stato Ue. Per questo motivo, l’Agenzia non ha ritenuto applicabile l’articolo 8 del decreto Iva, quanto l’articolo 41 del Dl 331/93, qualificando l’operazione ugualmente “non imponibile”, ma come cessione intra comuntiaria.
L’assunto deriva dal fatto che la norma domestica, che prevede l’applicazione della non imponibilità per talune operazioni caratterizzate da una rilevanza territoriale extra unionale, ha valenza per la normativa indallo terna ed è stata introdotta nel decreto Iva a seguito dell’opzione, esercitata da legislatore domestico, prevista dall’articolo 156, paragrafo 1, lettera d) della direttiva unionale 2006/12/CE. Trattandosi di invio ed installazione dei beni prodotti dall’istante direttamente nelle acque territoriali dello Stato membro Ue, l’Agenzia classifica la cessione di beni come cessione intracomunitaria. Ne deriva, quindi, il necessario adempimento di tutte le disposizioni previste per la realizzazione delle operazioni di cessione intracomunitaria, dall’emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, all’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile. Inoltre, conformemente alle nuove norme unionali in vigore dallo scorso 1° gennaio 2020, l’Agenzia ricorda che la fattura deve contenere l’indicazione del numero di identificazione Iva attribuito al cessionario Stato membro di appartenenza e che l’applicazione della non imponibilità è condizionata al rispetto di tutte le circostanze previste dall’articolo 41 del decreto 331/1993 ed in particolare alla prova del trasporto del bene da parte del cedente al di fuori del territorio dello Stato, secondo quanto prevede l’articolo 45-bis del Regolamento numero 282/2011.
Documento di prova che, come proposto ieri da Assonime nella circolare 11, che qui si condivide, nelle ipotesi di trasporto a cura del cessionario, potrebbe essere costituito da una dichiarazione di ricevimento dei beni riepilogativa di tutte le cessioni effettuate durante un determinato lasso di tempo. I documenti probatori, infine, come ribadito da Assonime e da noi sostenuto più volte, possono essere prodotti anche in formato elettronico, determinando una concreta semplificazione gestionale per gli operatori.