Nel bilancio 2019 la cancellazione del saldo Irap
Chi ha già chiuso il rendiconto contabilizza la sopravvenienza nel 2020
Contabilizzazione del saldo Irap 2019: preferibile imputare lo “sconto” derivante dallo stralcio del debito al bilancio dell’esercizio 2019. Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti si esprimono in sintonia con i pareri espressi da Assonime nella news legislativa del 22 maggio e da Confindustria nella nota di aggiornamento del 25 maggio.
Il legislatore non si è posto il problema dell’imputazione della cancellazione del saldo Irap, ma ha voluto fornire un aiuto alle imprese riducendo, con effetto retroattivo, parte delle obbligazioni fiscali riferibili al reddito prodotto nel 2019. L’articolo 24 del Dl 34/2020 prevede che l’Irap di competenza dell’esercizio 2019 è ridotta, non essendo dovuto l’eventuale saldo. Pertanto, considerando che nel bilancio d’esercizio sono inserite le imposte di competenza dell’anno e che l’eliminazione del saldo Irap identifica l’obbligazione riferita all’esercizio 2019, appare ragionevole imputare la cancellazione a tale esercizio.
Tuttavia, il documento, prendendo atto dell’incertezza, ritiene possibile contabilizzare la cancellazione del saldo nel conto economico dell’esercizio 2020 con imputazione della sopravvenienza attiva nella voce 20 Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate: comportamento questo che sarà seguito dalle imprese che hanno già chiuso il bilancio. Si deve tenere conto che l’eccezionalità della situazione causata da Covid-19 non può essere facilmente inquadrata nei principi contabili nazionali che considerano le casistiche esistenti e/o ipotizzabili e che mai avrebbero potuto prevedere le attuali circostanze.
Le interpretazioni applicative fondate sulla lettura delle previsioni in essere potrebbero portare l’utilizzatore a diverse soluzioni, esistendo diverse argomentazioni che consentono di giungere alla conclusione che l’eliminazione del saldo Irap sia un evento da considerare «fatto successivo che deve essere recepito nei valori di bilancio» anziché un «fatto successivo che non deve essere recepito nei valo ridi bilancio» o viceversa. Tuttavia, all’atto pratico, il tema potrebbe perdere d’interesse considerando il principio di rilevanza contenuto nell’articolo 2423, comma 5, del Codice civile il quale prevede che le norme contabili sono applicabili solo ai casi che producono effetti rilevanti sulla predisposizione del bilancio. In definitiva, il redattore del bilancio dovrebbe prendere in considerazione l’attuale tempistica di approvazione del bilancio che, se già approvato dall’assemblea, comporta la rilevazione di una sopravvenienza attiva nella voce 20 del conto economico dell’esercizio 2020. Anche nel caso in cui il bilancio sia stato approvato dall’organo amministrativo e non dall’assemblea, nella generalità dei casi, in applicazione del principio di rilevanza non sarà necessaria la riapertura del bilancio.
Se il Se il bilancio deve ancora essere approvatobilancio deve ancora essere approvato dall’organo amministrativo, la società identifica il trattamento contabile da adottare, anche in ragione dell’incertezza nel definire una soluzioneche sia soluzione che sia pacificamente considerabile pacificamente considerabile come l’ unica conforme ai principi contabili: qualunque si ala scelta la nota integrativa descriverà il trattamento adottato. In ogni caso, in presenza di importi rilevanti, il criterio preferito appare l’imputazione della cancellazione del saldo Irap nel bilancio 2019. Tuttavia, considerata l’ incertezza, anche l’ iscrizione dell’ eliminazione al bilancio 2020 appare giustificabile.