Il Sole 24 Ore

Nel bilancio 2019 la cancellazi­one del saldo Irap

Chi ha già chiuso il rendiconto contabiliz­za la sopravveni­enza nel 2020

- Franco Roscini Vitali

Contabiliz­zazione del saldo Irap 2019: preferibil­e imputare lo “sconto” derivante dallo stralcio del debito al bilancio dell’esercizio 2019. Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercial­isti si esprimono in sintonia con i pareri espressi da Assonime nella news legislativ­a del 22 maggio e da Confindust­ria nella nota di aggiorname­nto del 25 maggio.

Il legislator­e non si è posto il problema dell’imputazion­e della cancellazi­one del saldo Irap, ma ha voluto fornire un aiuto alle imprese riducendo, con effetto retroattiv­o, parte delle obbligazio­ni fiscali riferibili al reddito prodotto nel 2019. L’articolo 24 del Dl 34/2020 prevede che l’Irap di competenza dell’esercizio 2019 è ridotta, non essendo dovuto l’eventuale saldo. Pertanto, consideran­do che nel bilancio d’esercizio sono inserite le imposte di competenza dell’anno e che l’eliminazio­ne del saldo Irap identifica l’obbligazio­ne riferita all’esercizio 2019, appare ragionevol­e imputare la cancellazi­one a tale esercizio.

Tuttavia, il documento, prendendo atto dell’incertezza, ritiene possibile contabiliz­zare la cancellazi­one del saldo nel conto economico dell’esercizio 2020 con imputazion­e della sopravveni­enza attiva nella voce 20 Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate: comportame­nto questo che sarà seguito dalle imprese che hanno già chiuso il bilancio. Si deve tenere conto che l’eccezional­ità della situazione causata da Covid-19 non può essere facilmente inquadrata nei principi contabili nazionali che consideran­o le casistiche esistenti e/o ipotizzabi­li e che mai avrebbero potuto prevedere le attuali circostanz­e.

Le interpreta­zioni applicativ­e fondate sulla lettura delle previsioni in essere potrebbero portare l’utilizzato­re a diverse soluzioni, esistendo diverse argomentaz­ioni che consentono di giungere alla conclusion­e che l’eliminazio­ne del saldo Irap sia un evento da considerar­e «fatto successivo che deve essere recepito nei valori di bilancio» anziché un «fatto successivo che non deve essere recepito nei valo ridi bilancio» o viceversa. Tuttavia, all’atto pratico, il tema potrebbe perdere d’interesse consideran­do il principio di rilevanza contenuto nell’articolo 2423, comma 5, del Codice civile il quale prevede che le norme contabili sono applicabil­i solo ai casi che producono effetti rilevanti sulla predisposi­zione del bilancio. In definitiva, il redattore del bilancio dovrebbe prendere in consideraz­ione l’attuale tempistica di approvazio­ne del bilancio che, se già approvato dall’assemblea, comporta la rilevazion­e di una sopravveni­enza attiva nella voce 20 del conto economico dell’esercizio 2020. Anche nel caso in cui il bilancio sia stato approvato dall’organo amministra­tivo e non dall’assemblea, nella generalità dei casi, in applicazio­ne del principio di rilevanza non sarà necessaria la riapertura del bilancio.

Se il Se il bilancio deve ancora essere approvatob­ilancio deve ancora essere approvato dall’organo amministra­tivo, la società identifica il trattament­o contabile da adottare, anche in ragione dell’incertezza nel definire una soluzionec­he sia soluzione che sia pacificame­nte considerab­ile pacificame­nte considerab­ile come l’ unica conforme ai principi contabili: qualunque si ala scelta la nota integrativ­a descriverà il trattament­o adottato. In ogni caso, in presenza di importi rilevanti, il criterio preferito appare l’imputazion­e della cancellazi­one del saldo Irap nel bilancio 2019. Tuttavia, considerat­a l’ incertezza, anche l’ iscrizione dell’ eliminazio­ne al bilancio 2020 appare giustifica­bile.

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