Sanatoria, non conta il reddito dell’affine
Nel calcolo oltre al datore entrano solo il coniuge e i parenti fino al 2° grado
Il reddito dell’affine non potrà essere conteggiato per la regolarizzazione di un lavoratore.
Lo chiarisce l’Inps nel messaggio n. 2327/2020, 2327/ 2020, del 4 giugno scorso, che segue a distanza di pochi giorni la circolare esplicativa n. 68 del 31 maggio 2020 sui requisiti reddituali richiesti al datore di lavoro per l’emersione di un rapporto di lavoro subordinato domestico.
Il reddito del datore di lavoro che inoltra l’istanza non deve essere inferiore a 20mila euro annui se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto (percettore ( percettore di reddito), mentre se il nucleo è composto da più soggetti il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27mila euro annui.
Al raggiungimento dei limiti di reddito possono concorrere i redditi del coniuge o dei parenti entro il 2° grado, anche se non conviventi.
Per una migliore comprensione sul concorso dei parenti nel superamento della soglia minima richiesta, l’istituto di previdenza fornisce 3 esempi esplicativi:
1) datore di lavoro unico componente del nucleo familiare: il reddito non deve essere inferiore a 20mila euro annui. Se il figlio non convivente ha un reddito pari a 5mila euro annui, il datore di lavoro può presentare la dichiarazione di emersione, in quanto il limite reddituale di 20mila euro può essere raggiunto con il concorso dei due redditi del datore di lavoro e del figlio non convivente;
2) datore di lavoro con un nucleo familiare composto da quattro persone: il reddito non deve essere inferiore a 27mila euro annui. Il requisito può essere perfezionato con il concorso del reddito del coniuge o di un parente del datore di lavoro entro il 2° grado, come un genitore, un nonno o un fratello, anche non convivente;
3) datore di lavoro con nucleo familiare di tre componenti (datore di lavoro, figlio e affine): il limite minimo di reddito, pari a 27mila euro annui, potrà essere perfezionato considerando il reddito del datore di lavoro e del figlio, ma non il reddito dell’affine.
Infine, il messaggio si conclude con la spiegazione delle modalità di compilazione del modello F24 Elide richiesto per il versamento del contributo forfettario di 500,00 euro per l’assuznione di ciascun lavoratore. Il compilatore, oltre ai dati anagrafici per l’identificazione del datore di lavoro, dovrà fare attenzione a inserire, nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del lavoratore ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso.