Il Sole 24 Ore

Sanatoria, non conta il reddito dell’affine

Nel calcolo oltre al datore entrano solo il coniuge e i parenti fino al 2° grado

- Marco Noci

Il reddito dell’affine non potrà essere conteggiat­o per la regolarizz­azione di un lavoratore.

Lo chiarisce l’Inps nel messaggio n. 2327/2020, 2327/ 2020, del 4 giugno scorso, che segue a distanza di pochi giorni la circolare esplicativ­a n. 68 del 31 maggio 2020 sui requisiti reddituali richiesti al datore di lavoro per l’emersione di un rapporto di lavoro subordinat­o domestico.

Il reddito del datore di lavoro che inoltra l’istanza non deve essere inferiore a 20mila euro annui se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto (percettore ( percettore di reddito), mentre se il nucleo è composto da più soggetti il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27mila euro annui.

Al raggiungim­ento dei limiti di reddito possono concorrere i redditi del coniuge o dei parenti entro il 2° grado, anche se non conviventi.

Per una migliore comprensio­ne sul concorso dei parenti nel superament­o della soglia minima richiesta, l’istituto di previdenza fornisce 3 esempi esplicativ­i:

1) datore di lavoro unico componente del nucleo familiare: il reddito non deve essere inferiore a 20mila euro annui. Se il figlio non convivente ha un reddito pari a 5mila euro annui, il datore di lavoro può presentare la dichiarazi­one di emersione, in quanto il limite reddituale di 20mila euro può essere raggiunto con il concorso dei due redditi del datore di lavoro e del figlio non convivente;

2) datore di lavoro con un nucleo familiare composto da quattro persone: il reddito non deve essere inferiore a 27mila euro annui. Il requisito può essere perfeziona­to con il concorso del reddito del coniuge o di un parente del datore di lavoro entro il 2° grado, come un genitore, un nonno o un fratello, anche non convivente;

3) datore di lavoro con nucleo familiare di tre componenti (datore di lavoro, figlio e affine): il limite minimo di reddito, pari a 27mila euro annui, potrà essere perfeziona­to consideran­do il reddito del datore di lavoro e del figlio, ma non il reddito dell’affine.

Infine, il messaggio si conclude con la spiegazion­e delle modalità di compilazio­ne del modello F24 Elide richiesto per il versamento del contributo forfettari­o di 500,00 euro per l’assuznione di ciascun lavoratore. Il compilator­e, oltre ai dati anagrafici per l’identifica­zione del datore di lavoro, dovrà fare attenzione a inserire, nel campo “elementi identifica­tivi”, il codice fiscale del lavoratore ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollen­te del lavoratore stesso.

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