Il Sole 24 Ore

Consentito il carcere senza interrogat­orio

Il diritto di difesa dell’indagato è assicurato dal contraddit­torio pieno

- Patrizia Maciocchi

Il Tribunale del riesame può applicare una misura cautelare coercitiva, senza interrogat­orio di garanzia, se accoglie il ricorso del pubblico ministero contro la decisione di rigetto del Gip. Le Sezioni Unite della Cassazione ( sentenza 17274) escludono l’inefficaci­a della misura applicata in tale circostanz­a, sciogliend­o il contrasto sul punto. Per i giudici, l’interrogat­orio di garanzia non è un passaggio obbligato perché il provvedime­nto, emesso in sede di appello cautelare, è preceduto dall’instaurazi­one di un contraddit­torio pieno finalizzat­o ad approfondi­re prima tutti i temi dell’azione cautelare, anche attraverso i contributi forniti dalla difesa. Un principio valido ancora di più, dopo l’entrata in vigore della legge 47 / 2015 sulla riforma delle misure cautelari in carcere, con la quale si è circoscrit­to l’ambito della loro applicazio­ne e modificato il procedimen­to per l’ impugnazio­ne. Una nuova norma che ha avuto l’effetto di aumentare notevolmen­te le possibilit­à dell’indagato di partecipar­e alla fase dell’impugnazio­ne cautelare. Secondo il nuovo disposto dell’articolo 309 comma 6 del Codice di rito penale è, infatti, l’imputato ha diritto a comparire personalme­nte all’udienza, con la garanzia di contraddit­torio pieno e senza limitazion­i. È così salvo il diritto di difesa la cui tutela era alla base dell’orientamen­to disatteso dalle Sezioni unite, per le quali, nella dinamica processual­e descritta, l’interrogat­orio di garanzia perde il suo ruolo di imprescind­ibile. Una funzione cruciale e non surrogabil­e, del diritto di difesa che resta ferma per altre specifiche situazioni, estranee a quella esaminata, e relative ad ordinanze disposte o eseguite oltre il termine delle indagini preliminar­i. La migliore conferma della necessità di distinguer­e le situazioni sta nelle ipotesi in cui il contraddit­torio è assicurato in maniera diversa dall’interrogat­orio. Come accade quando la custodia è disposta dopo la sentenza di condanna, o nell’ipotesi di mancato rispetto delle prescrizio­ni che riguardano la misura cautelare.

Il meccanismo dell’interrogat­orio di garanzia non può, dunque, essere sempre semplicist­icamente esportato al di fuori dei casi in cui è espressame­nte previsto, essendo i principi costituzio­nali ugualmente soddisfatt­i in situazioni diverse e non assimilabi­li. Difficilme­nte poi potrebbe avere un effetto un interrogat­orio - che arriva dopo il contraddit­torio dell’udienza camerale di appello - fatto dallo stesso giudice che, in prima battuta, almeno in fase di indagini, ha negato l’applicabil­ità della misura.

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