Consentito il carcere senza interrogatorio
Il diritto di difesa dell’indagato è assicurato dal contraddittorio pieno
Il Tribunale del riesame può applicare una misura cautelare coercitiva, senza interrogatorio di garanzia, se accoglie il ricorso del pubblico ministero contro la decisione di rigetto del Gip. Le Sezioni Unite della Cassazione ( sentenza 17274) escludono l’inefficacia della misura applicata in tale circostanza, sciogliendo il contrasto sul punto. Per i giudici, l’interrogatorio di garanzia non è un passaggio obbligato perché il provvedimento, emesso in sede di appello cautelare, è preceduto dall’instaurazione di un contraddittorio pieno finalizzato ad approfondire prima tutti i temi dell’azione cautelare, anche attraverso i contributi forniti dalla difesa. Un principio valido ancora di più, dopo l’entrata in vigore della legge 47 / 2015 sulla riforma delle misure cautelari in carcere, con la quale si è circoscritto l’ambito della loro applicazione e modificato il procedimento per l’ impugnazione. Una nuova norma che ha avuto l’effetto di aumentare notevolmente le possibilità dell’indagato di partecipare alla fase dell’impugnazione cautelare. Secondo il nuovo disposto dell’articolo 309 comma 6 del Codice di rito penale è, infatti, l’imputato ha diritto a comparire personalmente all’udienza, con la garanzia di contraddittorio pieno e senza limitazioni. È così salvo il diritto di difesa la cui tutela era alla base dell’orientamento disatteso dalle Sezioni unite, per le quali, nella dinamica processuale descritta, l’interrogatorio di garanzia perde il suo ruolo di imprescindibile. Una funzione cruciale e non surrogabile, del diritto di difesa che resta ferma per altre specifiche situazioni, estranee a quella esaminata, e relative ad ordinanze disposte o eseguite oltre il termine delle indagini preliminari. La migliore conferma della necessità di distinguere le situazioni sta nelle ipotesi in cui il contraddittorio è assicurato in maniera diversa dall’interrogatorio. Come accade quando la custodia è disposta dopo la sentenza di condanna, o nell’ipotesi di mancato rispetto delle prescrizioni che riguardano la misura cautelare.
Il meccanismo dell’interrogatorio di garanzia non può, dunque, essere sempre semplicisticamente esportato al di fuori dei casi in cui è espressamente previsto, essendo i principi costituzionali ugualmente soddisfatti in situazioni diverse e non assimilabili. Difficilmente poi potrebbe avere un effetto un interrogatorio - che arriva dopo il contraddittorio dell’udienza camerale di appello - fatto dallo stesso giudice che, in prima battuta, almeno in fase di indagini, ha negato l’applicabilità della misura.