Il Sole 24 Ore

Colf, badanti e babysitter: il percorso guidato per la sanatoria

La procedura di emersione prevede che si possano stipulare anche contratti di lavoro a tempo determinat­o, purché con retribuzio­ne di almeno 459 euro al mese

- Melis e Noci

Stipulare con il lavoratore extracomun­itario un contratto di lavoro a tempo indetermin­ato o a termine, con retribuzio­ne di almeno 459 euro mensili, che equivalgon­o a circa 20 ore di lavoro settimanal­i. Sono alcune condizioni per accedere alla sanatoria di colf, badanti e baby sitter straniere senza permesso di soggiorno valido prevista dal decreto legge Rilancio (Dl 34/2010, articolo 103).

La sanatoria, in realtà, è aperta anche a regolarizz­are il lavoro di cittadini italiani o comunitari e si estende al personale agricolo. Tuttavia, si stima che il maggiore appeal sia per gli extracomun­itari impiegati nelle famiglie: potenzialm­ente 200mila persone. Concentria­moci, dunque, sulle regole previste per loro. Proprio oggi, 8 giugno, gli sportelli unici per l’Immigrazio­ne dovrebbero cominciare a esaminare le domande per gli stranieri extra Ue inviate dal 1° giugno. Le richieste di emersione possono essere presentate fino alle 22 di mercoledì 15 luglio. Le regole sono dettate dal Dl 34/2020, che è all’esame della Camera per la conversion­e in legge, e dal ministero dell’Interno (con il decreto del 27 maggio 2020 e con due circolari del 30 maggio).

L’assunzione di extra Ue senza permesso

Il primo canale che consente al lavoratore domestico extracomun­itario di ottenere un permesso di soggiorno è essere assunto da un datore italiano, comunitari­o o straniero con permesso Ue per soggiornan­ti di lungo periodo. Chi assume deve avere un reddito di 20mila euro (per una persona sola) e 27mila euro per una famiglia di più soggetti. La richiesta si presenta tramite il sito del ministero dell’Interno ( nullaostal­avoro.dlci.interno.it) e serve l’identità digitale (Spid).

I cittadini stranieri interessat­i devono poter dimostrare la loro presenza in Italia all’8 marzo, altrimenti non potranno essere regolarizz­ati. Come prova valgono documenti rilasciati da organismi pubblici (come i certificat­i medici), o biglietti di viaggio, o l’acquisto di una tessera telefonica italiana (si veda anche il servizio qui sotto). Il datore deve versare 500 euro di contributo forfettari­o (tramite F24) e un contributo per retribuzio­ni e contributi pregressi (non ancora definito) se dichiara che il rapporto non è nuovo ma era già in corso. Il che rende quasi certo che tutti preferiran­no dichiarare un “nuovo” rapporto di lavoro .

Dopo la presentazi­one della domanda, il sistema informatic­o genera per il datore la ricevuta con la data dell’invio e un codice di identifica­zione. Con la copia di questa dichiarazi­one, il lavoratore straniero può soggiornar­e in Italia e lavorare. La procedura si completerà, dopo le verifiche dell’amministra­zione, con la convocazio­ne del datore e del lavoratore allo Sportello unico per l’immigrazio­ne, per sottoscriv­ere il contratto di soggiorno.

Non è prevista una durata minima del contratto di lavoro. Può essere a tempo indetermin­ato o a tempo determinat­o, purché - come detto - con retribuzio­ne mensile non inferiore all’importo dell’assegno sociale (459,83 euro per il 2020). La cessazione del rapporto di lavoro non comporta l’esclusione del cittadino straniero dalla sanatoria: potrà ottenere un permesso per attesa occupazion­e. Questo potrebbe indurre comportame­nti non proprio limpidi: tipo assunzioni brevissime e ritorno al “nero”, oppure - come certamente avverrà - contratti come colf che lasceranno poi il posto ad altri tipi di lavoro ora esclusi dalla sanatoria, che è limitata a lavoro domestico e agricolo.

La paga mensile corrispond­e a 20 ore settimanal­i retribuite con i minimi del Ccnl del lavoro domestico

La cessazione del rapporto non fa decadere per il cittadino straniero la chance del permesso di soggiorno

Il permesso temporaneo chiesto dallo straniero

Il secondo canale di emersione per il lavoratore extraUe è chiedere in prima persona un permesso di soggiorno di sei mesi, valido solo in Italia. Questo documento può essere convertito in un permesso per motivi di lavoro, se entro i sei mesi il titolare trova un impiego nel settore agricolo o domestico.

Per questo canale ci sono però due condizioni:

• il cittadino extra Ue deve avere un permesso di soggiorno scaduto «dal 31 ottobre 2019» (la norma non è chiara, perché potrebbe riferirsi sia ai permessi scaduti fino al 31 ottobre, sia a quelli scaduti a partire dal 31 ottobre);

• deve poter dimostrare di aver lavorato regolarmen­te in Italia nel settore agricolo o domestico prima del 31 ottobre 2019, portando prove come il contratto di assunzione o i cedolini paga o i bollettini dei contributi versati dal datore.

Inoltre, deve sempre dimostrare la presenza in Italia all’8 marzo. La domanda va presentata alle Poste, che la inoltreran­no alle Questure. La ricevuta consentirà al cittadino straniero di soggiornar­e e di lavorare in Italia, fino al termine della procedura.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy