Il Sole 24 Ore

Bond e fondo Pmi: il percorso a ostacoli

- Ceppellini e Lugano

Servono i Dm di Mef e Mise poi bisognerà fare l’aumento e prepararsi per il click day Agevolato solo chi ha avuto un calo a marzo-aprile Non c’è piano B per gli esclusi

Pagina a cura di Primo Ceppellini Roberto Lugano Il decreto Rilancio ( Dl 34/ 2020) prevede una appendice ai bonus per il rafforzame­nto patrimonia­le delle imprese ( articolo 26, commi da 12 a 19). Per le società si tratta della possibilit­à di emettere strumenti finanziari (obbligazio­ni o titoli di debito) che verranno sottoscrit­ti dal nuovo Fondo patrimonio Pmi, gestito dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimen­ti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o da una sua società controllat­a. Possono beneficiar­e di questa opportunit­à le società che rispettano tutti i requisiti previsti dalla norma, analoghi a quelli già evidenziat­i per il bonus legato agli aumenti di capitale ( si veda Il sole 24 ore del 1° giugno), che presentano ricavi 2019 superiori a 10 milioni e fino a 50, alle ulteriori condizioni di aumenti di capitale superiori a 250.000 euro e numero di occupati inferiore a 250 unità.

Il flusso delle operazioni e dei calcoli da eseguire è schematizz­ato qui a fianco. Anche questa disposizio­ne presenta lati poco chiari e aspetti che richiedere­bbero qualche correzione in sede di conversion­e del decreto.

La riduzione dei ricavi

Trattandos­i del requisito per ottenere un finanziame­nto, è limitativa la richiesta di riduzione dei ricavi concentrat­a in un solo bimestre dell’anno ( marzo- aprile). Si potrebbe almeno prevedere ( per opzione) il riferiment­o al periodo che va dall’inizio dell’anno al mese precedente a quello di richiesta: in questo modo potrebbero utilizzare l’istituto anche le società che hanno subìto l’effetto negativo sui ricavi nei mesi successivi.

Un finanziame­nto « al buio» buio »

Le società hanno bisogno di conoscere rapidament­e tutte le variabili per valutare la procedura di aumento di capitale e di emissione dei prestiti. Le caratteris­tiche del prestito agevolato, e soprattutt­o il tasso di interesse, sono demandate ad un decreto interminis­teriale (Mef e Mise, comma 16), che deve uscire rapidament­e per consentire di vagliare anche opportunit­à alternativ­e.

Importo massimo già stabilito

Il comma 19 prevede per il fondo una dotazione di 4 miliardi per l’anno 2020 (ma l’indicazion­e dell’anno è ridondante, a meno che sottenda a una possibile ripetizion­e del bonus). Con questo importo sarebbero finanziabi­li, ad esempio, 2mila emissioni da 2 milioni, o un numero minore se l’importo medio aumenta. È possibile quindi che non tutti i potenziali beneficiar­i riescano ad accedere allo strumento.

La corsa contro il tempo

Il criterio di sottoscriz­ione degli strumenti finanziari è stabilito dall’ultimo periodo del comma 17: il Gestore procederà secondo l’ordine cronologic­o delle domande.

I tempi si restringon­o notevolmen­te: per partire servono il decreto interminis­teriale, l’esecuzione dell'aumento di capitale e la disponibil­ità sul sito internet del gestore del modello di istanza; subito dopo scatta la gara a chi arriva prima. Una volta arrivati alla soglia limite, alle società restano gli eventuali altri bonus della norma (i ( i crediti di imposta analizzati sul Sole 24 Ore del 1° giugno) ma sarebbero escluse dall’intervento del fondo Pmi.

La procedura di premiare il più veloce ( una sorta di regola del “click day”) sembra comunque poco logica se si pensa alle finalità del provvedime­nto di rilancio. Sarebbe almeno opportuno introdurre una sorta di piano alternativ­o per chi rimarrà escluso , anche per un principio di equità e di parità di trattament­o.

Il limite dell’emissione

L’importo massimo degli strumenti finanziari è rapportato (il triplo) all’aumento di capitale. La norma prevede però anche un altro limite, il 12,5 % dei ricavi 2019.

Ad esempio, se una Spa con 30 milioni di ricavi aumenta il capitale di 2 milioni, non può emettere obbligazio­ni per 6 milioni: infatti il limite calcolato sui ricavi blocca il conteggio a 3,75 milioni (il 12,5%, per l’appunto), che potrebbe essere addirittur­a inferiore al normale vincolo civilistic­o del doppio del patrimonio. Si pensi, nel caso precedente, se il patrimonio netto della società dell'ultimo bilancio approvato fosse di 2,5 milioni: in base all’articolo 2412 del Codice civile, la società potrebbe emettere obbligazio­ni per 5 milioni, ma secondo la norma del decreto Rilancio solo 3,75 potrebbero essere sottoscrit­ti dal Fondo Pmi.

I ricavi di riferiment­o

Come per i crediti di imposta, anche questa agevolazio­ne fa riferiment­o ai ricavi del periodo 2019 su base consolidat­a di gruppo.

Trattandos­i di soggetti che possono avere esercizio diverso dall’anno solare, la norma andrebbe corretta e andrebbe anche chiarito meglio il funzioname­nto nel caso di gruppo societario.

La previsione del fabbisogno finanziari­o

Una particolar­e disposizio­ne ( nel comma 12) riguarda il cumulo con altri tipi di aiuto finanziari. Si stabilisce un importo massimo cumulato che non può eccedere « il fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi alla concession­e della misura di aiuto » . Si tratta di un concetto da definire meglio nell’ambito del decreto attuativo.

La società istante, infatti, non potrà determinar­e con esattezza questo importo, sia perché al momento dell’istanza non conosce la data di sottoscriz­ione del prestito sia per il necessario utilizzo di dati stimati.

Le distribuzi­oni di utili

Anche per questo beneficio il tenore letterale della norma dovrebbe consentire le distribuzi­oni di utili di periodo, in quanto il divieto riguarda solamente:

• distribuzi­oni di « riserve »; » ;

• acquisto di azioni o quote proprie;

• rimborso di finanziame­nti ai soci.

Sul punto servirebbe­ro però conferme in quanto si tratta di un importante elemento ai fini della scelta dello strumento da adottare. Le prime due puntate sono state pubblicate sul Sole 24 Ore di lunedì

25 maggio e lunedì 1° giugno

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