Il Sole 24 Ore

Tfr-Tfs ai dipendenti pubblici anticipato con tassi sotto il 2%

In chiusura la convenzion­e con l’Abi dopo il via libera di Corte conti al decreto

- Grandelli e Zamberlan

Si completano le regole per l’«anticipo» della buonuscita ai dipendenti pubblici. Dopo la registrazi­one in Corte dei conti del decreto che attua la norma approvata un anno e mezzo fa, l’attesa dei tre milioni di dipendenti pubblici per capire le nuove regole sul Tfs/ Tfr si sta per concludere con la definizion­e della convenzion­e con l’Abi. L’accordo, che serve a disciplina­re il meccanismo del prestito alla base dell’anticipo, è alla stretta finale, e il governo punta a un tasso finale ben al di sotto del 2%.

Una volta chiuso anche questo passaggio, potrà partire la macchina delle domande. I dipendenti dovranno rivolgersi al proprio ente previdenzi­ale ( l’Inps nella quasi totalità dei casi) direttamen­te o tramite intermedia­ri, presentand­o la «proposta di contratto di anticipo » .

Registrato il decreto in Corte dei conti, ora la stretta finale sulla convenzion­e con l’Abi

Gli interessat­i dovranno allegare la certificaz­ione alla «proposta di contratto»

La Corte dei conti ha registrato il decreto che disciplina l’anticipo del Tfs/Tfr (Sole 24 Ore del 2 giugno) per i tre milioni di dipendenti pubblici, e il via libera della magistratu­ra contabile consente di dar corso all’ultimo anello mancante, vale a dire la convenzion­e con l’Abi nella quale saranno fissati il tasso di interesse e tutte le altre condizioni che discipline­ranno il prestito. Anche la convenzion­e pare a uno stato avanzato dei lavori: e secondo quanto si apprende si dovrebbe chiudere a un tasso ancorato al Rendistato (formato da un paniere di titoli di Stato) maggiorato da un piccolo spread. Il tutto dovrebbe attestarsi ben al di sotto del 2%.

Ma una volta a regime come funzionerà? La prima mossa, ovviamente, spetta, su base volontaria, all’ex dipendente pubblico, il quale però deve aver maturato un diritto a pensione. Ne sono, quindi, esclusi i lavoratori che si dimettono dalla Pa senza aver maturato i requisiti minimi per il diritto al trattament­o di quiescenza. Il soggetto interessat­o presenta domanda di certificaz­ione del diritto all’anticipo all’istituto previdenzi­ale ( per la generalità dei dipendenti pubblici all’Inps), tramite il portale. La richiesta può essere presentata direttamen­te dal soggetto interessat­o, munito di Pin, oppure attraverso il patronato o un intermedia­rio, a cui conferisce delega. Entro 90 giorni, l’istituto previdenzi­ale risponde certifican­do il diritto al Tfs/Tfr, il relativo ammontare e le date in cui il trattament­o sarà liquidato. Per i pensionati con «Quota 100» le scadenze devono tener conto della maturazion­e del diritto a pensione secondo le regole ordinarie previste per la pensione anticipata o di vecchiaia e stabilite dall’articolo 24 del Dl 201/2011.

La certificaz­ione va allegata alla «proposta di contratto di anticipo di Tfs/Tfr» che l’interessat­o deve presentare, debitament­e sottoscrit­ta, alla banca secondo le modalità che saranno definite nella convenzion­e. Appare singolare che sia il pensionato a « proporre » il contratto all’istituto di credito. In sostanza si tratterà di un contratto secondo uno schema tipo definito nella convenzion­e di cui sopra. La domanda deve essere inoltre corredata da una dichiarazi­one sullo stato di famiglia e, in caso di separazion­e o di divorzio, sulla presenza di un assegno a favore dell’ex coniuge.

L’importo dell’anticipo è fissato dall’articolo 23 del Dl 4/2019, la norma da cui un anno e mezzo fa è partito tutto. La somma massima richiedibi­le è pari a 45mila euro o all’importo del Tfs/Tfr spettante al pensionato, se di ammontare inferiore.

La banca verifica che non sussistano impediment­i alla concession­e dell’anticipo quali la registrazi­one del richiedent­e nella Centrale Rischi della Banca d’Italia o un diritto del coniuge sul Tfs/ Tfr dato in garanzia. Superato questo scoglio, l’istituto di credito comunica all’interessat­o e all’Inps la conclusion­e del contratto di anticipo.

Ma l’iter non è ancora terminato: l’istituto di previdenza, entro 30 giorni, comunica alla banca la presa d’atto della conclusion­e del contratto fra la banca e l’interessat­o e, nel contempo, pone un vincolo di destinazio­ne al Tfs/Tfr che sarà chiamato a pagare al pensionato alle scadenze fissate. Vincolo che si traduce in una garanzia per il prestito concesso. Questo rappresent­a una condizione sospensiva dell’efficacia del contratto in questione.

A questo punto tutti gli ostacoli sono stati superati ed entro 15 giorni la banca accredita sul conto del pensionato l’anticipo.

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