Il Sole 24 Ore

Rette e somme restituite da monitorare

- Marcello Tarabusi Giovanni Trombetta

Icontribue­nti alle prese con il 730 devono valutare se inserire tra gli oneri le spese sostenute nel 2019 per le quali hanno ricevuto o prevedono di ricevere il rimborso nel corso del 2020. Decisione da ponderare caso per caso, comparando il regime di tassazione del rimborso con il bonus fiscale sulla spesa.

Il problema quest’anno è particolar­mente sentito per effetto dei vari provvedime­nti collegati al confinamen­to da Covid-19. Da un lato, infatti, il termine di presentazi­one del 730 è slittato e il contribuen­te potrebbe aver già ricevuto il rimborso prima di presentare la dichiarazi­one ( ad esempio per spese sanitarie); dall’altro, per effetto della pandemia arriverann­o rimborsi di una serie di servizi pagati anticipata­mente nel 2019, ma poi non goduti per forza maggiore tra marzo e maggio 2020.

La casistica è varia: rette del nido e spese di mensa scolastica versate all’inizio dell’anno scolastico per l’intero ciclo; abbonament­i annuali al trasporto pubblico; abbonament­i in palestra e cicli di lezioni sportive per ragazzi pagati anticipata­mente. Come regolarsi nella compilazio­ne del modello 730?

I rimborsi di oneri dedotti o detratti in anni precedenti e percepiti nel 2020 sono soggetti a tassazione separata (si ( si veda il Sole del 19 maggio 2020) con l’aliquota media del biennio procedente, evitando così di sommarli al reddito complessiv­o ed assoggetta­rli all’aliquota marginale dello scaglione più elevato. Ad esempio, per un contribuen­te con un imponibile di 24.000 euro l’aliquota media è 24,5%, mentre quella dello scaglione più alto è 27%; la differenza sale per un imponibile di 30.000 euro, la cui aliquota media è 25,73% a fronte di un’aliquota marginale 38 per cento. Per quanto “più leggera”, però, la tassazione separata del rimborso è però quasi sempre superiore all’originaria detrazione: l’aliquota minima della tassazione separata è infatti il 23%, mentre la detrazione è generalmen­te del 19 per cento. Fanno eccezione solo alcune erogazioni liberali (Onlus, partititi, volontaria­to) con detrazione dal 26% al 35% e le spese indicate nelle sezioni II (oneri deducibili) e III (recupero ( recupero edilizio e assimilate) del quadro E; si tratta tipologie di spese che raramente vengono rimborsate, ma ove ciò accada bisogna confrontar­e caso per caso il risparmio goduto con la tassazione del rimborso per decidere tra l’uovo oggi (detrazione nel 730) e la gallina domani (rimborso esentasse).

Per decidere se inserire nel quadro E del 730 una spesa di cui si attende il rimborso nel 2020 va valutata l’entità del rimborso, la sua tassazione e la presenza di franchigie o limiti di spesa. Chi nel 2019 si ha pagato 1.000 euro l’abbonament­o in palestra di un figlio e nel 2020 ne vede rimborsati 300 potrà indicare al quadro E, con codice «16», l’importo massimo detraibile di 210 euro: il rimborso, infatti, non sarà tassato perché copre la parte di spesa eccedente il tetto e quindi non detratta. Al contrario, chi ha pagato 800 per il nido e nel 2020 ha un rimborso di 300, farà bene a detrarre solo 500 euro e non il massimale di 632: in questo modo perderà la detrazione di 25 euro (19% ( 19% su 132), ma risparmier­à nel 730/2021 la tassazione sul rimborso, come minimo di 30 euro (aliquota ( aliquota 23%) o anche superiore.

Infine, quando si può scegliere tra avere il rimborso in denaro o lo sconto sull’abbonament­o o la tariffa dell’anno successivo, sotto il profilo puramente fiscale è sempre consigliab­ile la seconda soluzione: la deduzione nel 730/2020 sarà piena, e nessun rimborso sarà tassato l’anno prossimo.

Se l’importo viene rimborsato prima dell’invio del 730 bisogna decidere se scomputarl­o subito dalla spesa

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