Il Sole 24 Ore

Irap cancellata e cessioni di tax credit: prelievo sulle sopravveni­enze da chiarire

Lo stop al tributo regionale non può generare somme tassabili nel corso del 2020

- Paolo Meneghetti

Il tema della corretta contabiliz­zazione dal saldo Irap 2019 non dovuto ( in base a quanto stabilito dall’articolo 24 del Dl Rilancio 34/ 20) è oggetto di molti dubbi tra gli operatori. Come è stato già evidenziat­o da diversi commentato­ri ( si veda Il Sole 24 Ore del 28 maggio), si possono infatti proporre due soluzione opposte.

Quando rilevare la cancellazi­one

Da una parte si propende per la rilevazion­e dell’Irap effettivam­ente dovuta – quindi al netto del saldo – già nel bilancio relativo all’esercizio 2019, con conseguent­e appostazio­ne di un minor costo alla voce 20 del conto economico. In questa direzione si è pronunciat­a Assonime con la “news legislativ­a” del 22 maggio 2020. E in tal caso avremmo perfetta coincidenz­a tra il costo per Irap imputato a conto economico e l’imposta dovuta da rilevare nel quadro IC del modello Redditi 2020.

Dall’altra parte, c’è chi sostiene la tesi opposta, invocando tra le argomentaz­ioni a supporto anche il passaggio del Documento Oic 29, in forza del quale i fatti nuovi intervenut­i dopo la chiusura del bilancio, che riflettono condizioni non esistenti alla medesima data, non vanno rilevati nel medesimo bilancio.

Operando in tal modo, si avrebbe uno stanziamen­to di Irap per l’esercizio 2019 calcolato in modo ordinario, rilevando nel 2020 la sopravveni­enza attiva relativa al saldo non dovuto.

Il calcolo 2019 ordinario

Si trova certamente in questa condizione chi ha già approvato e depositato il bilancio di esercizio prima della promulgazi­one del Dl Rilancio 34/20. Ma anche altre imprese faranno questa scelta, per motivi di ordine pratico e di semplicità nel calcolo delle imposte per il 2019.

Chi opterà per questa soluzione dovrà comunque presentare un quadro IC con un’Irap dovuta già calcolata al netto del saldo, perché – se così non fosse – si verificher­ebbe sicurament­e un disallinea­mento nel modello dichiarati­vo tra imposta esposta e imposta versata, che comportere­bbe richieste di chiariment­i da parte dell’agenzia delle Entrate.

Inoltre, bisogna calcolare attentamen­te l’ammontare del saldo non dovuto nei casi in cui l’acconto per il 2019 non sia stato determinat­o con il metodo storico, bensì ricalcolat­o o sempliceme­nte non versato. In questi casi sembra necessario operare il calcolo con il metodo storico e versare tardivamen­te il differenzi­ale per arrivare al dato “storico” e poi considerar­e non dovuto il saldo così ridetermin­ato.

La sopravveni­enza attiva 2020

Ma per coloro che rileverann­o la sopravveni­enza attiva nel 2020 si pone certamente il tema delicato della imponibili­tà o meno di tale provento. Sul punto la stessa Assonime auspica un chiariment­o legislativ­o in sede di conversion­e del Dl Rilancio. Ovviamente, sarebbe preferibil­e ottenere una pronuncia di legge sulla non imponibili­tà di tale differenza; però già oggi sussistono fondati argomenti per arrivare alla medesima conclusion­e.

In primo luogo il costo imputato alla voce Irap, relativame­nte al saldo 2019, è certamente un componente negativo non deducibile. La deducibili­tà dell’Irap sul calcolo imposte dirette, qualunque sia la motivazion­e addottata, necessita di un passaggio essenziale: che l’imposta regionale sia versata. Condizione evidenteme­nte assente per il saldo 2019.

Ma se siamo di fronte a un’imposta indeducibi­le, la relativa sopravveni­enza attiva non può che essere non tassabile, per evitare un fenomeno di doppia imposizion­e. In questo senso va rilevato che anche le imposte anticipate imputate in «avere» di conto economico vengono sottratte dall’imponibile con una variazione in diminuzion­e, il cui motivo risiede nella correlazio­ne con componenti non dedotti.

Il nodo dell’imponibili­tà

Peraltro, il tema delle sopravveni­enze attive da “legislazio­ne Covid 19” sarà piuttosto esteso: pensiamo al credito d’imposta da locazione qualora sia ceduto al locatore come sconto sul corrispett­ivo della locazione. In sé il credito d’imposta è non tassabile per esplicita previsione di legge; ma nulla è detto in relazione al differenzi­ale tra il valore nominale del credito e il corrispett­ivo della cessione.

Immaginiam­o ad esempio un canone mensile di 1.000. Poniamo che il credito di 600 venga trasferito a un altro soggetto (locatore o altro imprendito­re) per un corrispett­ivo di 500, anche sotto forma di sconto sul canone nel caso di cessione al locatore: il differenzi­ale di 100 costituisc­e per il locatario una minusvalen­za realizzata, e per il cessionari­o una sopravveni­enza conseguita ( ovviamente se il locatore è impresa) sulla quale si pone il tema della tassabilit­à.

Sul punto le Entrate - a proposito del differenzi­ale da cessione dell’ecobonus in tema di lavori di edilizi - si sono espresse a favore dell’imponibili­tà con l’interpello 105/2020. La decisione presenta diversi profili criticabil­i (si veda anche Il Sole 24 Ore di lunedì 10 maggio) ma al di là degli aspetti contestabi­li è importante che i contribuen­ti conoscano le regole in anticipo, così da poter valutare i profili fiscali nell’ambito delle trattative per la cessione dei crediti.

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