Il Sole 24 Ore

Il Covid non incide sugli ammortamen­ti

- ATTIVITÀ RIDOTTE A cura di Giorgio Gavelli Fabio Giommoni

Sono ammesse solo le interruzio­ni definitive, non le sospension­i a tempo Nessuna conseguenz­a contabile per i cespiti non utilizzati causa lockdown

In seguito alla riduzione dell’attività produttiva causata dall’emergenza Covid-19, è possibile ridurre gli ammortamen­ti nel bilancio 2020 e, di conseguenz­a, migliorare un conto economico deficitari­o? Il quesito, piuttosto ricorrente, trova soluzione nei principi contabili già in vigore.

Interruzio­ne definitiva

Il principio contabile Oic 16 non consente una riduzione solo temporanea dell’ammortamen­to, ad esempio in proporzion­e al periodo in cui l’impresa è stata chiusa per il lockdown o ha comunque rallentato l’attività.

Prima delle modifiche apportate nel 2014, questo principio prevedeva la possibilit­à di sospendere l’ammortamen­to per i cespiti non utilizzati per lungo tempo nel processo produttivo. Ma l’attuale versione tratta prevalente­mente casi di interruzio­ne “definitiva” dell’ammortamen­to.

Inoltre, l’ammortamen­to va interrotto se, dopo l’aggiorname­nto della stima, il presumibil­e valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile. Per i cespiti “obsoleti”, che non saranno più utilizzati o utilizzabi­li nel ciclo produttivo, si applica la disciplina di quelli destinati alla vendita, con interruzio­ne dell’ammortamen­to e valutazion­e al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzo. Invece, per i cespiti solo temporanea­mente inutilizza­ti l’ammortamen­to continua a essere calcolato, come previsto dal paragrafo 57 dell’Oic 16.

L’eliminazio­ne della previsione secondo cui l’ammortamen­to andava sospeso per i cespiti non utilizzati per lungo tempo deriva dalla consideraz­ione che, in tale lasso temporale, il bene è pur sempre soggetto a obsolescen­za tecnica ed economica. Anzi, a volte occorre porsi anche il problema della possibile svalutazio­ne (paragrafo 73 e principio Oic 9).

Vita utile e durata «economica»

L’unico modo per ridurre l’incidenza in bilancio è dunque quello di rivedere – nel caso – la vita utile del cespite e, di conseguenz­a, il periodo di ammortamen­to. In sostanza, occorre dimostrare che, a causa del periodo di inattività e/o del minor utilizzo, risulta incrementa­ta la residua possibilit­à di utilizzo del bene.

Se si verifica un mutamento della residua possibilit­à di utilizzo del cespite, i principi contabili stabilisco­no che il piano di ammortamen­to dev’essere modificato, in modo tale che il valore contabile dell’immobilizz­azione al tempo di tale cambiament­o (ovvero il valore originario al netto degli ammortamen­ti fino a quel momento effettuati) sia ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite (Oic 16, paragrafo 70).

La residua possibilit­à di utilizzazi­one non è legata tanto alla “durata fisica” del cespite, quanto alla sua “durata economica”, cioè al periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile all’impresa (Oic 16, par. 63).

La durata di tale periodo è influenzat­a da vari elementi, tra i quali anche: il grado di utilizzo; il deterioram­ento fisico legato al trascorrer­e del tempo; le condizioni di utilizzo, quali i turni di produzione; i luoghi di utilizzo (aperti o chiusi, umidi o asciutti); le politiche di manutenzio­ne e riparazion­e (un’inadeguata manutenzio­ne può ridurre la durata economica del cespite, mentre una manutenzio­ne diligente può prolungarl­a). La contrazion­e del fatturato non è, invece, di per sé, una giustifica­zione della revisione della vita utile degli impianti di produzione.

Il cambiament­o della vita utile dei cespiti per avvenuti mutamenti nelle condizioni originarie di stima, come precisato dall’Oic 16 (par. 68), è un cambiament­o di stima contabile e non un cambiament­o di principio contabile. Anche l’Oic 29 (par. 38) indica, quale ipotesi di cambiament­o di stima, il caso della ridetermin­azione della vita utile residua di un cespite. In tal caso, la modifica delle aliquote di ammortamen­to non deve comportare alcun effetto sui bilanci degli anni precedenti, ma solo su quelli futuri.

A livello di informativ­a, la modifica del piano di ammortamen­to dev’essere motivata in nota integrativ­a, (articolo 2426, numero 2, Codice civile), per consentire al lettore una migliore comprensio­ne del bilancio e assicurare il confronto con l’andamento dell’esercizio precedente. Il principio contabile Oic 29 ritiene necessario che siano indicati in nota integrativ­a le ragioni e gli effetti del cambiament­o, nonché – se ragionevol­mente stimabile – anche la relativa incidenza fiscale.

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