Il rinvio del Codice della crisi lascia orfane le parti in vigore
Molte norme propedeutiche rimaste operative creano più disagi che vantaggi È solo un costo, ad esempio, l’obbligo di revisori e sindaci ampliato alle Srl più piccole
Con la proroga dell’entrata in vigore al 1° settembre 2021 introdotta dal decreto Liquidità (Dl 23/2020), la riforma della normativa sul fallimento disegnata dal Codice della crisi, che doveva diventare operativa il prossimo 15 agosto, sembra aver subito una severa battuta di arresto. Il rinvio non ha però interessato le disposizioni già in vigore dal 16 marzo 2019, che comprendono novità di rilievo come ad esempio l’obbligo (per tutte le imprese in forma societaria o collettiva) di adeguare gli assetti organizzativi alla rilevazione tempestiva della crisi e l’allargamento della platea di Srl obbligata alla nomina dell’organo di controllo, creando quindi un sistema che procede a due velocità. In Parlamento è inoltre partito l’esame del decreto correttivo al Codice della crisi che era stato approvato dal Governo prima dell’emergenza coronavirus (il ( il 13 febbraio) e del Dl Liquidità che ha rinviato la riforma, pertanto possiamo attenderci sviluppi nelle prossime settimane.
Dal 16 marzo 2019 sono già operative le norme previste dal secondo comma dell’articolo 379 del Codice della crisi (Dlgs 14/2019). Alcune di esse non avevano un impatto sul progetto generale ma, per un piccolo gruppo, la “fuga in avanti” si giustificava con l’obiettivo di “preparare il terreno” al Codice: ora però, con il rinvio al 1° settembre 2021, la loro permanenza in vigore rischia di creare più disagi che benefici.
Revisori e sindaci
L’esempio più evidente di innovazione propedeutica all’avvio della riforma è l’ampliamento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle Srl, oggi esteso a quelle che superino per due esercizi due fra le soglie di 4 milioni di attivo, 4 milioni di ricavi o 20 dipendenti. Gli organi di controllo dovranno infatti, anche per mezzo degli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, rilevare anticipatamente eventuali indizi di crisi e segnalarli agli amministratori, tenuti ad attivarsi, aumentando le chance di risanamento dell’impresa.
Il termine entro cui nominare il sindaco o il revisore, inizialmente fissato al 16 dicembre 2019, è stato spostato dal Dl Milleproroghe (articolo 8, comma 6- sexies del Dl 162/ 2019) all’approvazione dei bilanci dell’esercizio 2019, cioè in questi mesi. Ora però che il Codice non entrerà in vigore prima di un anno, questo importante tassello della riforma per le Srl più piccole rappresenta ( a maggior ragione nell’attuale congiuntura) soltanto un costo che si sarebbe potuto fare a meno di imporre.
Peraltro il Milleproroghe aveva già rinviato gli obblighi di segnalazione della crisi (articoli ( articoli 14 e 15 del Dlgs 24/2019) al 15 febbraio 2021 per le società al di sotto delle soglie che fanno scattare l’obbligo di nomina degli organi di controllo: la norma non è stata formalmente abrogata dal Dl Liquidità ma è ragionevole ritenere che resti assorbita dal più lungo rinvio di tutto il Codice.
Il nuovo Albo curatori
Non meno kafkiana la situazione relativa all’Albo nazionale per la nomina dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria di gestire le procedure concorsuali (articolo ( articolo 356 del Codice): la norma è solo formalmente in vigore perché mancano le regole operative che dovrebbero essere dettate dal Ministero della giustizia con un decreto da varare entro giugno 2020. Si tratta però di una scadenza che probabilmente non verrà rispettata poiché le regole di accesso al nuovo albo vengono sensibilmente modificate dal correttivo che riduce da 200 a 40 le ore di formazione necessarie, anche a regime, per l’iscrizione di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro e dimezza (da ( da 4 a 2) il numero di incarichi che bisogna aver svolto negli ultimi 4 anni per il primo popolamento dell’Albo.
Assetti e governance
Resta infine da dire degli articoli 375 e 377. Il primo generalizza, con il nuovo articolo 2086 del Codice civile, l’obbligo di adeguatezza degli assetti alla rilevazione tempestiva delle crisi e introduce il dovere di intervento in caso di perdita della continuità: una norma opportuna che non crea inconvenienti benché sia zoppa in assenza del meccanismo di allerta e composizione della crisi che ne rappresenta il naturale sbocco.
Diverso discorso per il secondo che ha invece inopportunamente modificato la governance nelle società estromettendo i soci dalla gestione anche nelle società di persone e nelle Srl. Il decreto correttivo prevede il ripristino della disciplina anteriore e forse, in attesa della sua emanazione sarebbe stato preferibile sospendere l’efficacia di questa disposizione.
Il decreto correttivo prevede poi altre rilevanti novità che toccano ad esempio la composizione ed il funzionamento degli Ocri e la transazione fiscale, che viene estesa ai debiti contributivi.
Le norme “indipendenti”
Altre norme già in vigore non hanno invece avuto impatto sul progetto generale. In alcuni casi perché si tratta di norme estranee alla materia concorsuale ( come quelle sulle garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire previste dagli articoli 385- 388). In altri perché sono investiti profili specifici, e precisamente:
• l’adozione (attesa entro il 14 maggio 2019) dei modelli per le certificazioni uniche dei debiti tributari, contributivi ed assicurativi, a cui ha finora provveduto solo l’Agenzia delle Entrate il 27 giugno 2019;
• la creazione di un’area web per le notificazioni telematiche (articolo ( articolo 359) che avrebbe dovuto essere attuata entro il 1° marzo 2020;
• l’attribuzione ai Tribunali sede di sezione specializzata d’impresa delle procedure di amministrazione straordinaria e di quelle relative ai gruppi di rilevante dimensione (articoli 27, comma 1, e 350);
• la modifica dell’articolo 147 del Testo unico sulle spese di giustizia che ha però anticipato la sostituzione della parola “fallimento” con “liquidazione giudiziale”;
• l’estensione ai creditori dell’azione di responsabilità verso gli amministratori nelle Srl e l’introduzione di un criterio di calcolo del risarcimento del danno conseguente a ritardata liquidazione ( articolo 378).