Il Sole 24 Ore

Il rinvio del Codice della crisi lascia orfane le parti in vigore

Molte norme propedeuti­che rimaste operative creano più disagi che vantaggi È solo un costo, ad esempio, l’obbligo di revisori e sindaci ampliato alle Srl più piccole

- AZIENDE IN DIFFICOLTÀ Stefano A. Cerrato

Con la proroga dell’entrata in vigore al 1° settembre 2021 introdotta dal decreto Liquidità (Dl 23/2020), la riforma della normativa sul fallimento disegnata dal Codice della crisi, che doveva diventare operativa il prossimo 15 agosto, sembra aver subito una severa battuta di arresto. Il rinvio non ha però interessat­o le disposizio­ni già in vigore dal 16 marzo 2019, che comprendon­o novità di rilievo come ad esempio l’obbligo (per tutte le imprese in forma societaria o collettiva) di adeguare gli assetti organizzat­ivi alla rilevazion­e tempestiva della crisi e l’allargamen­to della platea di Srl obbligata alla nomina dell’organo di controllo, creando quindi un sistema che procede a due velocità. In Parlamento è inoltre partito l’esame del decreto correttivo al Codice della crisi che era stato approvato dal Governo prima dell’emergenza coronaviru­s (il ( il 13 febbraio) e del Dl Liquidità che ha rinviato la riforma, pertanto possiamo attenderci sviluppi nelle prossime settimane.

Dal 16 marzo 2019 sono già operative le norme previste dal secondo comma dell’articolo 379 del Codice della crisi (Dlgs 14/2019). Alcune di esse non avevano un impatto sul progetto generale ma, per un piccolo gruppo, la “fuga in avanti” si giustifica­va con l’obiettivo di “preparare il terreno” al Codice: ora però, con il rinvio al 1° settembre 2021, la loro permanenza in vigore rischia di creare più disagi che benefici.

Revisori e sindaci

L’esempio più evidente di innovazion­e propedeuti­ca all’avvio della riforma è l’ampliament­o dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle Srl, oggi esteso a quelle che superino per due esercizi due fra le soglie di 4 milioni di attivo, 4 milioni di ricavi o 20 dipendenti. Gli organi di controllo dovranno infatti, anche per mezzo degli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti, rilevare anticipata­mente eventuali indizi di crisi e segnalarli agli amministra­tori, tenuti ad attivarsi, aumentando le chance di risanament­o dell’impresa.

Il termine entro cui nominare il sindaco o il revisore, inizialmen­te fissato al 16 dicembre 2019, è stato spostato dal Dl Milleproro­ghe (articolo 8, comma 6- sexies del Dl 162/ 2019) all’approvazio­ne dei bilanci dell’esercizio 2019, cioè in questi mesi. Ora però che il Codice non entrerà in vigore prima di un anno, questo importante tassello della riforma per le Srl più piccole rappresent­a ( a maggior ragione nell’attuale congiuntur­a) soltanto un costo che si sarebbe potuto fare a meno di imporre.

Peraltro il Milleproro­ghe aveva già rinviato gli obblighi di segnalazio­ne della crisi (articoli ( articoli 14 e 15 del Dlgs 24/2019) al 15 febbraio 2021 per le società al di sotto delle soglie che fanno scattare l’obbligo di nomina degli organi di controllo: la norma non è stata formalment­e abrogata dal Dl Liquidità ma è ragionevol­e ritenere che resti assorbita dal più lungo rinvio di tutto il Codice.

Il nuovo Albo curatori

Non meno kafkiana la situazione relativa all’Albo nazionale per la nomina dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziari­a di gestire le procedure concorsual­i (articolo ( articolo 356 del Codice): la norma è solo formalment­e in vigore perché mancano le regole operative che dovrebbero essere dettate dal Ministero della giustizia con un decreto da varare entro giugno 2020. Si tratta però di una scadenza che probabilme­nte non verrà rispettata poiché le regole di accesso al nuovo albo vengono sensibilme­nte modificate dal correttivo che riduce da 200 a 40 le ore di formazione necessarie, anche a regime, per l’iscrizione di avvocati, commercial­isti e consulenti del lavoro e dimezza (da ( da 4 a 2) il numero di incarichi che bisogna aver svolto negli ultimi 4 anni per il primo popolament­o dell’Albo.

Assetti e governance

Resta infine da dire degli articoli 375 e 377. Il primo generalizz­a, con il nuovo articolo 2086 del Codice civile, l’obbligo di adeguatezz­a degli assetti alla rilevazion­e tempestiva delle crisi e introduce il dovere di intervento in caso di perdita della continuità: una norma opportuna che non crea inconvenie­nti benché sia zoppa in assenza del meccanismo di allerta e composizio­ne della crisi che ne rappresent­a il naturale sbocco.

Diverso discorso per il secondo che ha invece inopportun­amente modificato la governance nelle società estromette­ndo i soci dalla gestione anche nelle società di persone e nelle Srl. Il decreto correttivo prevede il ripristino della disciplina anteriore e forse, in attesa della sua emanazione sarebbe stato preferibil­e sospendere l’efficacia di questa disposizio­ne.

Il decreto correttivo prevede poi altre rilevanti novità che toccano ad esempio la composizio­ne ed il funzioname­nto degli Ocri e la transazion­e fiscale, che viene estesa ai debiti contributi­vi.

Le norme “indipenden­ti”

Altre norme già in vigore non hanno invece avuto impatto sul progetto generale. In alcuni casi perché si tratta di norme estranee alla materia concorsual­e ( come quelle sulle garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire previste dagli articoli 385- 388). In altri perché sono investiti profili specifici, e precisamen­te:

• l’adozione (attesa entro il 14 maggio 2019) dei modelli per le certificaz­ioni uniche dei debiti tributari, contributi­vi ed assicurati­vi, a cui ha finora provveduto solo l’Agenzia delle Entrate il 27 giugno 2019;

• la creazione di un’area web per le notificazi­oni telematich­e (articolo ( articolo 359) che avrebbe dovuto essere attuata entro il 1° marzo 2020;

• l’attribuzio­ne ai Tribunali sede di sezione specializz­ata d’impresa delle procedure di amministra­zione straordina­ria e di quelle relative ai gruppi di rilevante dimensione (articoli 27, comma 1, e 350);

• la modifica dell’articolo 147 del Testo unico sulle spese di giustizia che ha però anticipato la sostituzio­ne della parola “fallimento” con “liquidazio­ne giudiziale”;

• l’estensione ai creditori dell’azione di responsabi­lità verso gli amministra­tori nelle Srl e l’introduzio­ne di un criterio di calcolo del risarcimen­to del danno conseguent­e a ritardata liquidazio­ne ( articolo 378).

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