Il Sole 24 Ore

Liberare risorse assicurand­o il rischio legale

Aumenta il rischio legale per l’impresa in epoca Covid: assicurars­i non è più un optional

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L’Italia soffre da secoli di scarsa cultura ed educazione assicurati­va: nel 2019 sono stati spesi oltre 100 miliardi di euro in gratta e vinci e lotterie, a fronte di una raccolta premi che in tutti i rami danni non ha superato i 39 miliardi. Numeri inquietant­i; gli Italiani, a ben vedere, sono più sedotti dalla eventualit­à, eccezional­mente remota, di una strabilian­te vincita piuttosto che dalla possibilit­à, tutt’altro che remota, di evitare una rilevante perdita economica al proprio patrimonio (ad esempio l’abitazione nella quale magari hanno investito i risparmi di una vita o l’impresa, dalla quale ricavano il reddito per vivere) attraverso la sottoscriz­ione di un contratto di assicurazi­one. Il concetto di rischio, la possibilit­à cioè che si verififich­i verifichi un evento futuro, incerto e dannoso, nonché la facoltà di proteggers­i da esso mediante un trasferime­nto assicurati­vo, sono purtroppo nozioni estranee al modo di pensare di gran parte dei cittadini. Il ricorso alla gestione assicurati­va dei rischi dovrebbe essere considerat­o un elemento imprescind­ibile per il tessuto economico di ogni paese: trasferire i rischi ad assicurato­ri profession­ali vuol dire infatti non dover destinare risorse rilevanti al ripristino dei danni (che comunque accadono) e potersi focalizzar­e sulla crescita e sul lavoro. Senza contare il fatto che un paese più protetto è caratteriz­zato da minore instabilit­à economica e conflflitt­ualità conflittua­lità interna nonché da maggiore sensibilit­à civile. L’emergenza che stiamo affrontand­o ci ha fatto capire che siamo esposti a innumerevo­li rischi che spesso le nostre capacità elaborativ­e e predittive non sono in grado di cogliere e percepire.

Tra essi sta assumendo grande risonanza il rischio penale dell’impresa e di chi la guida. Come noto, l’imprendito­re ha l’obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fifisica fisica e la personalit­à morale dei prestatori di lavoro. Da questo principio generale deriva la sua responsabi­lità in sede civile per i danni che subiscono i lavoratori a causa della scarsa o insuffific­iente insufficie­nte prevenzion­e in materia di sicurezza (oggetto della copertura INAIL in caso di infortunio e delle garanzie assicurati­ve di Responsabi­lità Civile per il risarcimen­to dei danni), ma anche (e soprattutt­o) la sua responsabi­lità penale. Sono numerosiss­imi i titoli di reato ascrivibil­i all’imprendito­re, a cominciare da quelli relativi al D. Lgs. 81/2008 concernent­i la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che oggi, in epoca Covid-19, assumono una connotazio­ne più severa.

Inoltre, l’equiparazi­one del contagio da Covid-19 a infortunio sul lavoro (art. 42 del D.L. 18/2020) comporterà un deciso aumento dell’attenzione da parte delle Procure della Repubblica sull’operato delle imprese, determinan­do anche da questo punto di vista un sensibile aumento del rischio penale per l’imprendito­re.

Agli imprendito­ri dunque spetta il gravoso compito di disporre ogni misura organizzat­iva adeguata a realizzare un’ottemperan­za piena ed effificace efficace della complessa normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, garantendo l’integrità fifisica fisica dei lavoratori; parallelam­ente tuttavia, essi hanno l’opportunit­à, sempre più imprescind­ibile, di predisporr­e il trasferime­nto assicurati­vo del rischio penale.

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