Liberare risorse assicurando il rischio legale
Aumenta il rischio legale per l’impresa in epoca Covid: assicurarsi non è più un optional
L’Italia soffre da secoli di scarsa cultura ed educazione assicurativa: nel 2019 sono stati spesi oltre 100 miliardi di euro in gratta e vinci e lotterie, a fronte di una raccolta premi che in tutti i rami danni non ha superato i 39 miliardi. Numeri inquietanti; gli Italiani, a ben vedere, sono più sedotti dalla eventualità, eccezionalmente remota, di una strabiliante vincita piuttosto che dalla possibilità, tutt’altro che remota, di evitare una rilevante perdita economica al proprio patrimonio (ad esempio l’abitazione nella quale magari hanno investito i risparmi di una vita o l’impresa, dalla quale ricavano il reddito per vivere) attraverso la sottoscrizione di un contratto di assicurazione. Il concetto di rischio, la possibilità cioè che si verififichi verifichi un evento futuro, incerto e dannoso, nonché la facoltà di proteggersi da esso mediante un trasferimento assicurativo, sono purtroppo nozioni estranee al modo di pensare di gran parte dei cittadini. Il ricorso alla gestione assicurativa dei rischi dovrebbe essere considerato un elemento imprescindibile per il tessuto economico di ogni paese: trasferire i rischi ad assicuratori professionali vuol dire infatti non dover destinare risorse rilevanti al ripristino dei danni (che comunque accadono) e potersi focalizzare sulla crescita e sul lavoro. Senza contare il fatto che un paese più protetto è caratterizzato da minore instabilità economica e conflflittualità conflittualità interna nonché da maggiore sensibilità civile. L’emergenza che stiamo affrontando ci ha fatto capire che siamo esposti a innumerevoli rischi che spesso le nostre capacità elaborative e predittive non sono in grado di cogliere e percepire.
Tra essi sta assumendo grande risonanza il rischio penale dell’impresa e di chi la guida. Come noto, l’imprenditore ha l’obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fifisica fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Da questo principio generale deriva la sua responsabilità in sede civile per i danni che subiscono i lavoratori a causa della scarsa o insuffificiente insufficiente prevenzione in materia di sicurezza (oggetto della copertura INAIL in caso di infortunio e delle garanzie assicurative di Responsabilità Civile per il risarcimento dei danni), ma anche (e soprattutto) la sua responsabilità penale. Sono numerosissimi i titoli di reato ascrivibili all’imprenditore, a cominciare da quelli relativi al D. Lgs. 81/2008 concernenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che oggi, in epoca Covid-19, assumono una connotazione più severa.
Inoltre, l’equiparazione del contagio da Covid-19 a infortunio sul lavoro (art. 42 del D.L. 18/2020) comporterà un deciso aumento dell’attenzione da parte delle Procure della Repubblica sull’operato delle imprese, determinando anche da questo punto di vista un sensibile aumento del rischio penale per l’imprenditore.
Agli imprenditori dunque spetta il gravoso compito di disporre ogni misura organizzativa adeguata a realizzare un’ottemperanza piena ed effificace efficace della complessa normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, garantendo l’integrità fifisica fisica dei lavoratori; parallelamente tuttavia, essi hanno l’opportunità, sempre più imprescindibile, di predisporre il trasferimento assicurativo del rischio penale.