Il Sole 24 Ore

L’azione unilateral­e espone l’azienda alla nullità degli atti

Potrebbe venir meno anche la «copertura» statale sul finanziame­nto

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Che cosa succede se l’impresa, una volta assunto l’impegno di gestire i livelli occupazion­ali con accordi sindacali in sede di concession­e della garanzia Sace, non mantiene la promessa nel corso del finanziame­nto ricevuto? E quali sono gli impatti giuslavori­stici della violazione del vincolo posto dall’articolo 1, comma 2 lettera l) del Dl 23/ 2020?

Il venir meno della garanzia

In primo luogo, dall’interpreta­zione letterale della norma, si deve ritenere che venga meno la garanzia rilasciata dallo Stato, con evidente rischio dell’impresa di dover poi garantire in proprio il finanziame­nto ottenuto dalla banca o dall’istituto di credito.

La nullità degli atti

In secondo luogo, la formulazio­ne della norma e le ragioni sottese (impedire che i lavoratori possano subire conseguenz­e negative a seguito delle garanzie per i finanziame­nti ricevuti) portano a ritenere che la stessa abbia carattere imperativo. Il finanziame­nto ottenuto è stato concesso soprattutt­o per tutelare la forza lavoro e il reddito dei lavoratori, con la conseguenz­a che la violazione della norma non può che comportare nullità degli atti e/o provvedime­nti messi in atto dal datore di lavoro in violazione della disposizio­ne citata. Questo significa, ad esempio, che potrebbe essere accertato come nullo o comunque invalido il licenziame­nto collettivo intimato in costanza di garanzia Sace senza accordo sindacale. Così come sarebbero nulli (o comunque invalidi) i licenziame­nti individual­i per giustifica­to motivo oggettivo intimati in assenza di cogestione sindacale.

Allo stesso modo, potrebbero essere invalide le cessioni di aziende o di rami d’azienda che comportino il trasferime­nto di personale. E così via per tutti gli altri istituti che vedono necessaria­mente coinvolto il sindacato in base alla norma del Dl 23/2020. 23/ 2020.

L’azione dei sindacati

In caso di iniziativa unilateral­e, le organizzaz­ioni sindacali potrebbero anche attivare la procedura per comportame­nto antisindac­ale ex articolo 28 della legge 300/ 1970. Se il datore di lavoro dovesse mettere in atto comportame­nti diretti a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, su ricorso degli organismi locali delle associazio­ni nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove si è verificato il comportame­nto denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parte e assunte sommarie informazio­ni, qualora ritenga presente la violazione, ordina al datore di lavoro con decreto motivato la cessazione del comportame­nto illegittim­o e la rimozione dei suoi effetti.

In questo senso, quindi, il datore di lavoro che abbia ottenuto il finanziame­nto con la garanzia Sace, se gestisce i livelli occupazion­ali unilateral­mente, senza accordo sindacale, rischia di incorrere nell’attivazion­e di questa procedura da parte dei sindacati, per chiedere che il giudice, in via d’urgenza, ordini di revocare o rimuovere gli effetti negativi dei provvedime­nti assunti.

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