Il Sole 24 Ore

Aziende sanitarie senza tutele dalle assicurazi­oni

Mancano i decreti attuativi per l’obbligo di polizza previsto dalla legge 24/2017

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Nel calcolo delle ricadute economiche e sociali della pandemia va senz’altro incluso anche il costo dei danni che dovranno essere risarciti alla fine del percorso giudiziari­o e nelle ipotesi di comprovata responsabi­lità delle strutture coinvolte in prima linea. Qui la riflession­e deve essere allargata al mondo assicurati­vo che nei sistemi di copertura obbligator­ia svolge un duplice ruolo: non solo proteggere il patrimonio del soggetto responsabi­le dall’aggression­e dell’avente diritto al ristoro del danno (che, per il danno alla salute, si connota sempre in una compensazi­one economica), ma anche per garantire alle vittime la certezza del risarcimen­to, nella forma della garanzia di solvenza prestata dal mondo assicurati­vo.

Le imprese di assicurazi­one da tempo ( complice l’elevato costo del settore, in termini di rapporto tra premi e sinistri) appaiono assai “fredde” nell’offrire coperture alle aziende sanitarie e ai singoli profession­isti e, inevitabil­mente, i riflessi di questa grave crisi ( e gli eventuali profili di responsabi­lità che ne dovessero discendere) indurranno a una ancor maggiore prudenza in futuro, magari contenendo il rischio garantito con apposite clausole o limiti patrimonia­li.

Va da sé che, quando l’ombrello di una garanzia patrimonia­le manca o è fortemente ridotto, il costo dei risarcimen­ti si riflette principalm­ente sui bilanci delle aziende sanitarie.

L’obbligo di contrarre idonee garanzie nel ramo sanitario, secondo il duplice profilo di tutela sopra ricordato ( operatore sanitario e paziente), è stato introdotto nel nostro ordinament­o dall’articolo 10 della legge GelliBianc­o ( 24/ 2017) con facoltà per la vittima di agire direttamen­te contro l’assicurato­re del responsabi­le ( articolo 12).

Tuttavia, complice l’assenza dei decreti attuativi icaricati di regolare la portata delle norme citate e che avrebbero già dovuto essere stati emanati da tempo, il mondo della sanità non vive oggi una realtà, pur auspicata dalla legge, di pienezza dell’obbligo assicurati­vo e si dibatte tra forme di “autoassicu­razione”, che per lo più si traducono in assenza di garanzie ( le così dette Sir), ovvero in una forte delimitazi­one delle stesse ( con franchigie contrattua­li molto alte, o esclusioni da rischio Covid).

Inevitabil­e dunque la riflession­e sul costo sociale che il presumibil­e incremento delle cause e l’assenza di tutela patrimonia­le avrà sul conto economico del comparto sanitario.

Lo stesso mondo assicurati­vo, infine, appare oggi in allarme per i possibili riflessi che l’interpreta­zione traslatizi­a del concetto di “infortunio” da Covid-19 (articolo 42, comma 2, del decreto legge 18/2020, il cura Italia) potrà avere sulle polizze di responsabi­lità civile verso i prestatori di lavoro a copertura della responsabi­lità dei datori e anche sulle polizze private infortuni, se la nuova definizion­e previdenzi­ale di infortunio da causa virulenta dovesse colpire il rischio normalment­e inquadrato nel diverso regime della malattia, profession­ale o meno.

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