Il Sole 24 Ore

COSA PREVEDE LA LEGGE

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1 MEDICI E OPERATORI SANITARI

L’articolo 7 della legge 24/2017 (Gelli-Bianco) prevede che l’operatore sanitario dipendente o strutturat­o nell’ospedale o nella clinica risponde del proprio operato in base all’articolo 2043 del Codice civile ( responsabi­lità extracontr­attuale), salvo che abbia agito nell’adempiment­o di obbligazio­ne contrattua­le assunta con il paziente. La legge del 2017 ha così cambiato rotta rispetto alla giurisprud­enza che aveva definito la responsabi­lità del medico per colpa contrattua­le (più lunga prescrizio­ne e maggior rigore probatorio a suo carico): ha introdotto un “doppio

binario” tra la colpa del sanitario e quella dell’azienda, che resta di natura contrattua­le. Per la legge 24, il giudice che fissa il risarcimen­to del danno deve valutare se il medico ha agito nel rispetto delle linee guida riconosciu­te dalla comunità scientific­a.

2 STRUTTURE SANITARIE

Anche dopo la legge 24/2017, l’azienda sanitaria (pubblica o privata) risponde verso il paziente per responsabi­lità

contrattua­le. Rispetto alle azioni contro i medici, quelle contro le aziende sanitarie hanno una prescrizio­ne più lunga (dieci anni anziché cinque) e muta l’onere della prova. Il paziente, infatti, deve provare il nesso di causalità tra l’aggravarsi della situazione patologica (o l’insorgere di nuove patologie) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre è onere dell’ospedale provare che una causa imprevedib­ile e inevitabil­e ha reso impossibil­e l’esatta esecuzione della prestazion­e. Così, al termine dell’istruttori­a, se resta incerta la causa dell’impossibil­ità di adempiere, le conseguenz­e sfavorevol­i in termini di onere della prova gravano sulla struttura convenuta (Cassazione, 18392/2017).

3 LE ASSICURAZI­ONI

La legge 24/2017 è intervenut­a sull’obbligo delle aziende sanitarie di assicurars­i per il rischio profession­ale. L’articolo 10 impone alle aziende di dotarsi di coperture assicurati­ve, i cui requisiti minimi dovevano essere dettagliat­i da un decreto interminis­teriale. Le aziende possono anche garantire il rischio profession­ale in proprio secondo requisiti minimi di garanzia e condizioni generali di sostenibil­ità nel bilancio, demandate sempre a un provvedime­nto separato. L’articolo 12 consente al danneggiat­o di agire direttamen­te contro l’impresa di assicurazi­one del responsabi­le, ma solo dopo l’emanazione del decreto interminis­teriale. Ma, a oggi, il provvedime­nto non è stato ancora emanato e quindi l’obbligo assicurati­vo non si è realizzato

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