COSA PREVEDE LA LEGGE
1 MEDICI E OPERATORI SANITARI
L’articolo 7 della legge 24/2017 (Gelli-Bianco) prevede che l’operatore sanitario dipendente o strutturato nell’ospedale o nella clinica risponde del proprio operato in base all’articolo 2043 del Codice civile ( responsabilità extracontrattuale), salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. La legge del 2017 ha così cambiato rotta rispetto alla giurisprudenza che aveva definito la responsabilità del medico per colpa contrattuale (più lunga prescrizione e maggior rigore probatorio a suo carico): ha introdotto un “doppio
binario” tra la colpa del sanitario e quella dell’azienda, che resta di natura contrattuale. Per la legge 24, il giudice che fissa il risarcimento del danno deve valutare se il medico ha agito nel rispetto delle linee guida riconosciute dalla comunità scientifica.
2 STRUTTURE SANITARIE
Anche dopo la legge 24/2017, l’azienda sanitaria (pubblica o privata) risponde verso il paziente per responsabilità
contrattuale. Rispetto alle azioni contro i medici, quelle contro le aziende sanitarie hanno una prescrizione più lunga (dieci anni anziché cinque) e muta l’onere della prova. Il paziente, infatti, deve provare il nesso di causalità tra l’aggravarsi della situazione patologica (o l’insorgere di nuove patologie) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre è onere dell’ospedale provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione. Così, al termine dell’istruttoria, se resta incerta la causa dell’impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano sulla struttura convenuta (Cassazione, 18392/2017).
3 LE ASSICURAZIONI
La legge 24/2017 è intervenuta sull’obbligo delle aziende sanitarie di assicurarsi per il rischio professionale. L’articolo 10 impone alle aziende di dotarsi di coperture assicurative, i cui requisiti minimi dovevano essere dettagliati da un decreto interministeriale. Le aziende possono anche garantire il rischio professionale in proprio secondo requisiti minimi di garanzia e condizioni generali di sostenibilità nel bilancio, demandate sempre a un provvedimento separato. L’articolo 12 consente al danneggiato di agire direttamente contro l’impresa di assicurazione del responsabile, ma solo dopo l’emanazione del decreto interministeriale. Ma, a oggi, il provvedimento non è stato ancora emanato e quindi l’obbligo assicurativo non si è realizzato