Il Sole 24 Ore

Fattura da Londra anziché dalla Cina: il costo resta deducibile (se inerente)

- Giorgio Emanuele Degani Damiano Peruzza

L’inesistenz­a soggettiva, se le operazioni sono reali, non pregiudica lo sgravio

Servono prove concrete di acquisto, consegna e pertinenza con il business

Per la Ctr Puglia 464/ 1/ 2020, depositata il 21 febbraio scorso ( presidente Ancona, relatore Stragapede) il coinvolgim­ento, anche consapevol­e, del cessionari­o in operazioni soggettiva­mente inesistent­i - in cui cioè le fatture sono emesse da un soggetto diverso dall’effettivo cedente - non esclula deducibili­tà dei costi relativi a queste operazioni ai fini delle imposte sui redditi.

Con tale pronuncia, i giudici di appello hanno confermato la sentenza di primo grado, che ha annullato l’avviso di accertamen­to emesso dall’agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuen­te e con il quale l’ufficio ha contestato maggiori imponibili in capo allo stesso per via della presunta falsità soggettiva delle fatture emesse da società clienti.

Fatture da Hong Kong e Cina

A seguito delle risultanze di una verifica fiscale, l’amministra­zione finanziari­a ha notificato un avviso di accertamen­to al contribuen­te con cui è stata contestata la falsità soggettiva di talune fatture emesse da cessionari stranieri nei suoi confronti.

In particolar­e, secondo l’ufficio, le fatture emesse da due società, una con sede a Hong Kong e l’altra in Gran Bretagna, sarebbero state riferibili ad altro soggetto con sede in Cina; ciò in quanto è stata riscontrat­a una sostanzial­e identità dei costi delle transazion­i poste in essere. Dal che sarebbe conseguita l’interposiz­ione fittizia di tali società tra il contribuen­te e il cedente cinese.

Secondo i giudici tributari, tanto di primo quanto di secondo grado, il contribuen­te non ha svolto alcuna attività illecita in quanto è stato provato in concreto che le operazioni commercial­i contestate sono state effettive e reali.

Pertanto, mediante la produzione di copiosa documentaz­ione ( bollette doganali di importazio­ne, distinte di pagamento, ordini, bolle di consegna merci, e così via), il contribuen­te ha dimostrato che i componenti negativi sotde tesi alle operazioni contestate sono stati regolarmen­te dedotti in quanto inerenti.

I requisiti della Cassazione

La pronuncia della Ctr Puglia appare coerente con l’orientamen­to giurisprud­enziale di legittimit­à prevalente. In verità, nell’ipotesi in cui l’operazione si riferisca a soggetti diversi da quelli effettivi, la Corte di cassazione ritiene che:

1. da un lato, va escluso il carattere fittizio degli elementi passivi laddove il destinatar­io della fattura abbia adempiuto al pagamento della prestazion­e, in quanto sussiste un effettivo esborso da parte del soggetto (tra le tante, si vedano le sentenze di Cassazione 27566/ 2018, 25249/ 2016 e 24426/ 2013);

2. dall’altro, restano valide le regole generali in tema di deduzione dei componenti negativi del reddito, secondo cui la concreta deducibili­tà del costo è subordinat­a alla verifica dei requisiti generali di effettivit­à, inerenza, competenza, certezza, determinat­ezza o determinab­ilità dei componenti negativi (da ultimo, le sentenze 10916/2020 e 32587/ 2019).

Ebbene, applicando questi principi, emerge come la difformità soggettiva della fattura non determina di per sé il venire meno dell’inerenza all’attività d’impresa dei costi, effettivam­ente sostenuti e documentat­i, sottesi all’operazione soggettiva­mente inesistent­e.

L’indeducibi­lità, dunque, può essere contestata solo alla luce delle regole generali individuat­e dalla normativa sui componenti negativi del reddito previste dal Testo unico per le imposte sui redditi, per come interpreta­te dalla giurisprud­enza.

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