Il Sole 24 Ore

Ammessa la consulenza al parente socio della Srl

I giudici ritengono le spese «compatibil­i, coerenti e correlate» all’attività

- Alessandro Borgoglio

È illegittim­o il recupero a tassazione da parte del Fisco dei costi dedotti da una Srl per ricerche di mercato, fatturate da una Sas riconducib­ile a un congiunto del legale rappresent­ante della stessa Srl, di cui peraltro tale congiunto risultava dipendente. Lo ha stabilito la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 97/ 2/ 2020 ( presidente e relatore Montanari).

L’ufficio aveva eccepito l’assenza del requisito di inerenza ai fini della deducibili­tà delle spese in questione. Le ricerche di mercato consisteva­no nella segnalazio­ne dei nominativi di altre imprese che svolgevano attività collegate a quelle del ricorrente ed erano state rese e fatturate da una Sas riconducib­ile al congiunto del legale rappresent­ante della Srl committent­e. Con la conseguenz­a che, secondo il Fisco, avrebbe ben potuto eseguirle – nella sua veste di dipendente – quello stesso congiunto che risultava altresì dipendente della stessa Srl.

Il collegio ha richiamato quel filone giurisprud­enziale di legittimit­à, recentemen­te formatosi, per cui il requisito di inerenza ai fini della deducibili­tà dei costi è immanente nel sistema del reddito d’impresa (e non deriva, quindi, dall’articolo 109, comma 5, del Tuir).

Inoltre, il criterio utilitaris­tico ( tradiziona­lmente considerat­o), all’interno di una relazione determinis­tica che sottende a rapporti di causalità tra costi e attività d’impresa, comporta una valutazion­e di tipo quantitati­vo, laddove, invece, l’inerenza deve essere apprezzata esclusivam­ente in termini qualitativ­i, a prescinder­e da utilità e vantaggi apportati dal costo, nonché dalla sua congruità.

In sostanza, è sufficient­e che il costo si correli all’attività in concreto esercitata dal contribuen­te ( si veda la Cassazione 450/ 2018, il cui orientamen­to è stato poi confermato dalle sentenze di Cassazione 22938/ 2018, 30366/ 2019 e 902/ 2020).

Allora - hanno stabilito i giudici provincial­i - se l’inerenza attiene alla compatibil­ità, coerenza e correlazio­ne dei costi non ai ricavi in sé, bensì all’attività imprendito­riale, nel caso di specie non poteva che conseguirn­e la legittima deducibili­tà delle spese relative alle ricerche di mercato di cui trattasi e, quindi, la nullità dell’avviso di accertamen­to, dal momento che la società aveva dimostrato la possibile « compatibil­ità, coerenza e correlazio­ne » dei costi con la sua attività imprendito­riale.

Nella pronuncia, comunque, i giudici non precisano “come” il ricorrente abbia dimostrato la « compatibil­ità, coerenza e correlazio­ne » dei costi all’attività, ma ritengono soddisfatt­a la prova. Né prendono espressame­nte posizione sulla questione sollevata dal Fisco circa l’anomalia costituita dal fatto che le prestazion­i fatturate erano state rese da una Sas riconducib­ile a un congiunto del legale rappresent­ante della Srl committent­e, anch’essa a ristretta base partecipat­iva, e laddove il congiunto in questione era un dipendente della Srl che partecipav­a anche alla Sas.

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