Il Sole 24 Ore

Prorogati i termini per il riacquisto di prima casa

- A cura di Marcello Claudio Lupetti

Il 20 maggio 2019 ho acquistato un appartamen­to fruendo dei vantaggi fiscali come prima casa. Ero già proprietar­io di un altro appartamen­to, che dovrei vendere entro 12 mesi dall’acquisto della nuova abitazione per non perdere il vantaggio fiscale. È prevista una proroga di tali termini, considerat­o il periodo di emergenza a causa del Covid– 19?

V. G. - ROMA

La risposta al quesito è affermativ­a. Il Dl 23/ 2020 ( cosiddetto decreto Liquidità) ha disposto la sospension­e, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempiment­i previsti ai fini del mantenimen­to del beneficio prima casa e ai fini del riconoscim­ento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Infatti, l’articolo 24 del decreto Liquidità stabilisce che i termini previsti dalla nota II– bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizio­ni concernent­i l’imposta di registro, approvato con Dpr 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscim­ento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. Ciò significa che nel caso in questione il termine inizierà a decorrere dal 1° gennaio 2021.

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