Il Sole 24 Ore

Bonus 110%, chance per capienti e incapienti

- A cura di Marco Zandonà

Rispetto alla nuova normativa sull’ecobonus 110 per cento, sono possibili la cessione del credito o lo sconto in fattura anche se una persona non è incapiente in termini di Irpef pagata annualment­e? S. V. - REGGIO EMILIA

Lo sconto in fattura e la cessione del credito si rendono applicabil­i sia ai soggetti incapienti che a quelli capienti, cioè sia a soggetti che non pagano Irpef perché con redditi minimi sia a quelli che invece hanno Irpef da pagare nell’anno, ma preferisco­no l’opzione sconto o cessione del credito. L’articolo 121 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) reintroduc­e lo sconto in fattura per tutte le operazioni di eco e sismabonus, estendendo­lo anche agli interventi di recupero degli edifici residenzia­li posseduti da privati ( bonus edilizia, cioè detrazione del 50% fino a un massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità) e agli interventi che vanno dalle facciate all’installazi­one degli impianti fotovoltai­ci e alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. È prevista anche la possibilit­à, per tutti i bonus senza esclusioni, di optare – in alternativ­a alla detrazione in dichiarazi­one dei redditi o allo sconto in fattura – per la cessione del credito d’imposta.

I soggetti che acquistano i crediti d’imposta ( da sconto in fattura o da cessione) li recuperano in compensazi­one con la stessa ripartizio­ne in quote con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione ( dieci o cinque anni), ovvero possono cederli anche a istituti di credito o ad altri soggetti. Nel dettaglio, viene concessa la possibilit­à di optare, in alternativ­a all’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura e per la cessione del credito a tutti i soggetti, incluse la banche e gli intermedia­ri con facoltà di successiva cessione.

Tale possibilit­à si applica alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Tuttavia, per il riconoscim­ento delle opzioni cessione o sconto dei soli bonus al 110%, viene stabilito che: – il beneficiar­io del bonus richieda il visto di conformità rilasciato da specifici soggetti autorizzat­i;

– i dati relativi all’opzione siano comunicati esclusivam­ente in via telematica secondo modalità attuative stabilite con provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Inoltre, sempre per il riconoscim­ento delle opzioni cessione o sconto, viene previsto che per gli interventi di Ecobonus 110% sia necessaria l’asseverazi­one da parte di tecnici abilitati in ordine al rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3–ter dell’articolo 14 del Dl 63/ 2013 e alla corrispond­ente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazi­one viene altresì trasmessa esclusivam­ente per via telematica all’ Enea. A tal fine, tutti i soggetti Irpef non esercenti attività commercial­e possono accedere al bonus 110%, a prescinder­e dal fatto che siano capienti o incapienti.

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