Bonus 110%, chance per capienti e incapienti
Rispetto alla nuova normativa sull’ecobonus 110 per cento, sono possibili la cessione del credito o lo sconto in fattura anche se una persona non è incapiente in termini di Irpef pagata annualmente? S. V. - REGGIO EMILIA
Lo sconto in fattura e la cessione del credito si rendono applicabili sia ai soggetti incapienti che a quelli capienti, cioè sia a soggetti che non pagano Irpef perché con redditi minimi sia a quelli che invece hanno Irpef da pagare nell’anno, ma preferiscono l’opzione sconto o cessione del credito. L’articolo 121 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) reintroduce lo sconto in fattura per tutte le operazioni di eco e sismabonus, estendendolo anche agli interventi di recupero degli edifici residenziali posseduti da privati ( bonus edilizia, cioè detrazione del 50% fino a un massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità) e agli interventi che vanno dalle facciate all’installazione degli impianti fotovoltaici e alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. È prevista anche la possibilità, per tutti i bonus senza esclusioni, di optare – in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi o allo sconto in fattura – per la cessione del credito d’imposta.
I soggetti che acquistano i crediti d’imposta ( da sconto in fattura o da cessione) li recuperano in compensazione con la stessa ripartizione in quote con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione ( dieci o cinque anni), ovvero possono cederli anche a istituti di credito o ad altri soggetti. Nel dettaglio, viene concessa la possibilità di optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura e per la cessione del credito a tutti i soggetti, incluse la banche e gli intermediari con facoltà di successiva cessione.
Tale possibilità si applica alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Tuttavia, per il riconoscimento delle opzioni cessione o sconto dei soli bonus al 110%, viene stabilito che: – il beneficiario del bonus richieda il visto di conformità rilasciato da specifici soggetti autorizzati;
– i dati relativi all’opzione siano comunicati esclusivamente in via telematica secondo modalità attuative stabilite con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Inoltre, sempre per il riconoscimento delle opzioni cessione o sconto, viene previsto che per gli interventi di Ecobonus 110% sia necessaria l’asseverazione da parte di tecnici abilitati in ordine al rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3–ter dell’articolo 14 del Dl 63/ 2013 e alla corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene altresì trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Enea. A tal fine, tutti i soggetti Irpef non esercenti attività commerciale possono accedere al bonus 110%, a prescindere dal fatto che siano capienti o incapienti.