Il Sole 24 Ore

Crediti d’imposta cumulabili per acquisto degli stessi beni

- A cura di Gabriele Ferlito

Un’impresa – con sede nell’area del cratere del sisma del Centro italia – presenta domanda in base all’articolo 18– quater del Dl 8/ 2017 per fruire del credito d’imposta ( 45% bonus sud) sugli investimen­ti in beni strumental­i nuovi. Se tali beni hanno le caratteris­tiche degli investimen­ti di cui al piano nazionale impresa 4.0, la stessa può fruire, sul medesimo investimen­to, anche del credito ivi previsto ( 40% nei limiti di 2,5 milioni di euro), raggiungen­do così un credito d’imposta complessiv­o dell’ 85 per cento?

A. M. - PERUGIA

La risposta è positiva. Il credito d’imposta per gli investimen­ti nelle zone colpite dal sisma centro Italia ( articolo 18– quater del Dl 8/ 2017) è soggetto al regime degli aiuti di Stato. Di contro, il credito d’imposta che ha preso il posto dell’iperammort­amento è una misura di carattere generale. Entrambe le normative consentono il cumulo del beneficio con altre agevolazio­ni aventi a oggetto i medesimi beni.

I vantaggi cumulati non possono tuttavia superare il tetto massimo rappresent­ato dal costo dell’investimen­to effettuato. A tale fine, si precisa che la normativa sul credito d’imposta per chi investe in beni strumental­i nuovi, rientranti nel programma industria 4.0 (“ex” iper ammortamen­to), contiene una specifica disposizio­ne ( articolo 1, comma 192, della legge 160/ 2019, di Bilancio per il 2020) che dispone la non tassabilit­à del credito di imposta ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap, stabilendo altresì che di tale non tassabilit­à andrà tenuto conto ai fini della quantifica­zione dell’agevolazio­ne complessiv­amente cumulabile sull’acquisto del bene.

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