Crediti d’imposta cumulabili per acquisto degli stessi beni
Un’impresa – con sede nell’area del cratere del sisma del Centro italia – presenta domanda in base all’articolo 18– quater del Dl 8/ 2017 per fruire del credito d’imposta ( 45% bonus sud) sugli investimenti in beni strumentali nuovi. Se tali beni hanno le caratteristiche degli investimenti di cui al piano nazionale impresa 4.0, la stessa può fruire, sul medesimo investimento, anche del credito ivi previsto ( 40% nei limiti di 2,5 milioni di euro), raggiungendo così un credito d’imposta complessivo dell’ 85 per cento?
A. M. - PERUGIA
La risposta è positiva. Il credito d’imposta per gli investimenti nelle zone colpite dal sisma centro Italia ( articolo 18– quater del Dl 8/ 2017) è soggetto al regime degli aiuti di Stato. Di contro, il credito d’imposta che ha preso il posto dell’iperammortamento è una misura di carattere generale. Entrambe le normative consentono il cumulo del beneficio con altre agevolazioni aventi a oggetto i medesimi beni.
I vantaggi cumulati non possono tuttavia superare il tetto massimo rappresentato dal costo dell’investimento effettuato. A tale fine, si precisa che la normativa sul credito d’imposta per chi investe in beni strumentali nuovi, rientranti nel programma industria 4.0 (“ex” iper ammortamento), contiene una specifica disposizione ( articolo 1, comma 192, della legge 160/ 2019, di Bilancio per il 2020) che dispone la non tassabilità del credito di imposta ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap, stabilendo altresì che di tale non tassabilità andrà tenuto conto ai fini della quantificazione dell’agevolazione complessivamente cumulabile sull’acquisto del bene.