Il Sole 24 Ore

No a sanzioni e interessi sul fabbricato dissequest­rato

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Nel 2014, il Tribunale sottopose a sequestro preventivo gli immobili di mia proprietà e furono nominati dei custodi giudiziari.

Nel periodo di sequestro dei beni, come previsto dall’articolo 1, comma 189, della legge 228/2012, di Stabilità per il 2013, che modificava l’articolo 51 del Dlgs 159/2011, i custodi giudiziari sospesero il pagamento di imposte e tasse. Nel 2019 il Tribunale ha dissequest­rato i beni, restituend­omene il possesso, e ho provveduto al versamento dell’Imu 2019. Il Comune mi ha notificato avvisi di accertamen­to Imu per il periodo in cui gli immobili erano sottoposti a sequestro, gravando l’imposta di interessi e sanzioni.

Ho proposto istanza in autotutela, ritenendo che, in base alla lettera d, n. 2, dell’articolo citato in precedenza, e alla circolare 12/E/2013, per il periodo di sequestro avrei dovuto pagare solo le imposte e non anche interessi e sanzioni. Il Comune ritiene invece che siano comunque dovuti. Qual è il parere dell’esperto?

G. C. - SALERNO

Si concorda con il lettore. L’articolo 51 del Dlgs 159/2011 prevede che durante la vigenza dei provvedime­nti di sequestro e confisca e, comunque, fino all’assegnazio­ne o destinazio­ne dei beni a cui si riferiscon­o, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferiment­o agli immobili oggetto di sequestro, il cui presuppost­o impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. È previsto, altresì, che, se la confisca è revocata, l’amministra­tore giudiziari­o ne dà comunicazi­one all’agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti, che provvedono alla liquidazio­ne delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell’amministra­zione giudiziari­a, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti. La normativa, quindi, prevede che, nel caso di confisca non revocata, gli immobili siano esenti da Imu, mentre l’imposta è solo sospesa in casi di revoca. Questo esclude la possibilit­à di applicazio­ne delle sanzioni, visto che nessuna violazione può essere imputata al possessore, come pure degli interessi.

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