Aliquota ordinaria per spese di viaggi dell’agente all’estero
Se una Srl, che svolge attività di agente di commercio con un contratto di agenzia senza rappresentanza con un’azienda italiana per alcuni mercati europei (Germania ( Germania e Austria), volesse farsi rimborsare dalla mandante le spese sostenute nei viaggi relativi al suo mandato per hotel, ristoranti, metro, taxi, aereo eccetera, qual è il corretto trattamento ai fini Iva per l’emissione della fattura? Fuori campo ex articolo 7– quater del Dpr 633/1972? 633/ 1972? Sono tutte spese configurabili come prestazioni di servizi specifici su cui viene pagata in loco l’Iva locale estera? I documenti di spesa a chi devono essere intestati? Sono rimborsabili anche le spese documentate da scontrini o ricevute non intestate ( metro, taxi)?
A. S. - PRATO
L’addebito alla ditta mandante delle spese sostenute nei viaggi (ad esempio per hotel, ristoranti, metro, taxi, aerei eccetera) è imponibile a Iva con aliquota ordinaria del 22 per cento, perché si tratta di costi accessori
rispetto al servizio (principale) di agenzia. Trattandosi di costi accessori, seguono lo stesso regime Iva del servizio principale, in base all’articolo 12 del Dpr 633/1972. I documenti di spesa possono essere intestati anche all’agente, in quanto sostenuti in nome proprio, ma per conto del mandante. In teoria, sono rimborsabili anche le spese documentate da scontrini o ricevute non intestate.