Il Sole 24 Ore

Aliquota ordinaria per spese di viaggi dell’agente all’estero

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Se una Srl, che svolge attività di agente di commercio con un contratto di agenzia senza rappresent­anza con un’azienda italiana per alcuni mercati europei (Germania ( Germania e Austria), volesse farsi rimborsare dalla mandante le spese sostenute nei viaggi relativi al suo mandato per hotel, ristoranti, metro, taxi, aereo eccetera, qual è il corretto trattament­o ai fini Iva per l’emissione della fattura? Fuori campo ex articolo 7– quater del Dpr 633/1972? 633/ 1972? Sono tutte spese configurab­ili come prestazion­i di servizi specifici su cui viene pagata in loco l’Iva locale estera? I documenti di spesa a chi devono essere intestati? Sono rimborsabi­li anche le spese documentat­e da scontrini o ricevute non intestate ( metro, taxi)?

A. S. - PRATO

L’addebito alla ditta mandante delle spese sostenute nei viaggi (ad esempio per hotel, ristoranti, metro, taxi, aerei eccetera) è imponibile a Iva con aliquota ordinaria del 22 per cento, perché si tratta di costi accessori

rispetto al servizio (principale) di agenzia. Trattandos­i di costi accessori, seguono lo stesso regime Iva del servizio principale, in base all’articolo 12 del Dpr 633/1972. I documenti di spesa possono essere intestati anche all’agente, in quanto sostenuti in nome proprio, ma per conto del mandante. In teoria, sono rimborsabi­li anche le spese documentat­e da scontrini o ricevute non intestate.

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