Detrae l’imposta il consulente di clienti Ue ed extra– Ue
Una Srl, con il modello Redditi 2019, ha raggiunto un punteggio Isa pari a 8,81, conseguendo il beneficio premiale per compensazioni Iva senza visto, per l’anno 2020, fino a 50.000 euro. A marzo 2020 ha presentato una dichiarazione Iva annuale per il periodo 2019 con credito Iva di 61.264 euro, con esonero dal visto di conformità per beneficio premiale Isa. Di tale credito Iva 2019, 49.999 euro sono stati tenuti per le compensazioni orizzontali in F24 da effettuare nel 2020, mentre la parte restante è stata riportata nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020 in compensazione verticale. Alla fine del primo trimestre 2020 la stessa Srl presenta un’eccedenza di credito Iva di 3.095 euro, che può essere richiesta in compensazione tramite presentazione di istanza Tr. Tale eccedenza è formata dal solo credito Iva del trimestre. Essendo inferiore al limite dei 5.000 euro per la compensazione senza visto, si può presentare l’istanza Tr del 1°trimestre senza apposizione del visto di conformità? C. M. - MILANO
La risposta è affermativa. Il credito Iva del primo trimestre 2020, essendo inferiore a 5mila euro, può essere utilizzato in compensazione senza apposizione del visto di conformità. Non rileva la circostanza che nel 2020 sia già stato utilizzato in compensazione l’importo di 49.999 euro, maturato nel 2019. Infatti, il tetto di 5 mila euro è riferito all’anno di maturazione del credito ( e non a quello del suo utilizzo) ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito, annuale o trimestrale ( circolare dell’agenzia delle Entrate 1/ E/ 2020).