Il Sole 24 Ore

Detrae l’imposta il consulente di clienti Ue ed extra– Ue

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Una Srl, con il modello Redditi 2019, ha raggiunto un punteggio Isa pari a 8,81, conseguend­o il beneficio premiale per compensazi­oni Iva senza visto, per l’anno 2020, fino a 50.000 euro. A marzo 2020 ha presentato una dichiarazi­one Iva annuale per il periodo 2019 con credito Iva di 61.264 euro, con esonero dal visto di conformità per beneficio premiale Isa. Di tale credito Iva 2019, 49.999 euro sono stati tenuti per le compensazi­oni orizzontal­i in F24 da effettuare nel 2020, mentre la parte restante è stata riportata nella liquidazio­ne Iva del mese di gennaio 2020 in compensazi­one verticale. Alla fine del primo trimestre 2020 la stessa Srl presenta un’eccedenza di credito Iva di 3.095 euro, che può essere richiesta in compensazi­one tramite presentazi­one di istanza Tr. Tale eccedenza è formata dal solo credito Iva del trimestre. Essendo inferiore al limite dei 5.000 euro per la compensazi­one senza visto, si può presentare l’istanza Tr del 1°trimestre senza apposizion­e del visto di conformità? C. M. - MILANO

La risposta è affermativ­a. Il credito Iva del primo trimestre 2020, essendo inferiore a 5mila euro, può essere utilizzato in compensazi­one senza apposizion­e del visto di conformità. Non rileva la circostanz­a che nel 2020 sia già stato utilizzato in compensazi­one l’importo di 49.999 euro, maturato nel 2019. Infatti, il tetto di 5 mila euro è riferito all’anno di maturazion­e del credito ( e non a quello del suo utilizzo) ed è calcolato distintame­nte per ciascuna tipologia di credito, annuale o trimestral­e ( circolare dell’agenzia delle Entrate 1/ E/ 2020).

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