Il contratto non prorogato non equivale al licenziamento
Ho 31 anni e, dopo tre rinnovi, il 29 febbraio 2020 mi è scaduto il contratto a tempo determinato per fine rapporto di lavoro. Il 1° marzo la stessa azienda ha assunto altre persone sempre con lo stesso tipo di contratto. Alla luce delle norme anti–Covid emanate di recente, è corretto che io sia rimasta a casa alla scadenza del contratto?
S. P. - TRAPANI
L’articolo 46 del Dl 18/2020 (“cura Italia”) ha posto a carico dei datori di lavoro il divieto, per un periodo di 60 giorni, dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020, di procedere a licenziamenti licenziamentipermotivieconomici, permotivieconomici, subasesiaindividualechecollettiva, a prescindere dal numero di dipendenti occupati in azienda. Lo stesso termine è stato portato a cinque mesi, sempre a partire dal 17 marzo, a opera dell’articolo 80 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio). La conclusione del rapporto di lavoro del lettore è avvenuta il 29 febbraio 2020, e questo comunque escluderebbe che il suo caso possa rientrare fra quelli che beneficiano delle norme anti– licenziamento citate. A prescindere da questo, comunque, la mancata proroga del termine apposto al contratto, o il mancato rinnovo dello stesso, con la conseguente cessazione del rapporto di lavoro, non può essere equiparata a un licenziamento e, pertanto, indipendentemente dagli aspetti temporali, non potrebbe ricadere nell’ambito di applicazione del divieto posto dall’articolo 46 del Dl 18/2020 e dall’articolo 80 del Dl 34/2020.