Il Sole 24 Ore

Il contratto non prorogato non equivale al licenziame­nto

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Ho 31 anni e, dopo tre rinnovi, il 29 febbraio 2020 mi è scaduto il contratto a tempo determinat­o per fine rapporto di lavoro. Il 1° marzo la stessa azienda ha assunto altre persone sempre con lo stesso tipo di contratto. Alla luce delle norme anti–Covid emanate di recente, è corretto che io sia rimasta a casa alla scadenza del contratto?

S. P. - TRAPANI

L’articolo 46 del Dl 18/2020 (“cura Italia”) ha posto a carico dei datori di lavoro il divieto, per un periodo di 60 giorni, dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020, di procedere a licenziame­nti licenziame­ntipermoti­vieconomic­i, permotivie­conomici, subasesiai­ndividuale­checollett­iva, a prescinder­e dal numero di dipendenti occupati in azienda. Lo stesso termine è stato portato a cinque mesi, sempre a partire dal 17 marzo, a opera dell’articolo 80 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio). La conclusion­e del rapporto di lavoro del lettore è avvenuta il 29 febbraio 2020, e questo comunque escludereb­be che il suo caso possa rientrare fra quelli che benefician­o delle norme anti– licenziame­nto citate. A prescinder­e da questo, comunque, la mancata proroga del termine apposto al contratto, o il mancato rinnovo dello stesso, con la conseguent­e cessazione del rapporto di lavoro, non può essere equiparata a un licenziame­nto e, pertanto, indipenden­temente dagli aspetti temporali, non potrebbe ricadere nell’ambito di applicazio­ne del divieto posto dall’articolo 46 del Dl 18/2020 e dall’articolo 80 del Dl 34/2020.

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