Il Sole 24 Ore

Cumulo limitato per le pensioni privilegia­te

- A cura di Aldo Ciccarella

Sono stato riformato dall’Arma dei carabinier­i con causa di servizio ascritta alla seconda categoria e percepisco pensione Inps.

Questa pensione è compatibil­e con lo svolgiment­o di eventuali attività lavorative?

In tal caso, quale sarebbe il trattament­o pensionist­ico/ economico applicato?

Vi sarebbe una riduzione della pensione?

A. F. - CASERTA

Si ritiene che la risposta al primo quesito sia positiva, ma, essendo il lettore titolare di una pensione privilegia­ta, quest’ultima, eccedente il trattament­o minimo, è cumulabile con altri redditi nella misura del 70 per cento, salvo che l’ex carabinier­e abbia maturato un’anzianita contributi­va pari o superiore a 40 anni.

Infatti l’articolo 72, comma 2, della legge 388/ 2000 ha stabilito che « a decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazi­one generale obbligator­ia e delle forme sostitutiv­e, esclusive ed esonerativ­e della medesima, eccedenti l’ammontare del trattament­o minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi » .

A tal riguardo, l’ex Inpdap, in applicazio­ne dell’articolo 19 della legge 133/2008, che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabili­tà delle pensioni dirette di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, ha chiarito, con nota operativa 45 del 28 novembre 2008, che « l’abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità.

Per gli iscritti a questo Istituto nella locuzione “pensioni di invalidità” rientrano i trattament­i derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni ( articolo 13 della legge 274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del Dpr 1092/ 1973) nonché i trattament­i pensionist­ici di privilegio, fermo restando quanto disposto dall’articolo 139 del Dpr 1092/ 1973, applicabil­e nei casi di attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministra­zioni, in virtù del richiamo espresso di questo articolo al “rapporto di servizio”.

Per tali tipologie di trattament­i pensionist­ici continuano, pertanto, a trovare applicazio­ne le disposizio­ni in materia di cumulo ex articolo 72, comma 2, della legge 388/ 2000 ( cumulabili­tà nella misura del 70% con i redditi da lavoro autonomo, del 50% con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabili­tà per le pensioni liquidate con anzianità contributi­va pari o superiore a 40 anni) » .

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