Cumulo limitato per le pensioni privilegiate
Sono stato riformato dall’Arma dei carabinieri con causa di servizio ascritta alla seconda categoria e percepisco pensione Inps.
Questa pensione è compatibile con lo svolgimento di eventuali attività lavorative?
In tal caso, quale sarebbe il trattamento pensionistico/ economico applicato?
Vi sarebbe una riduzione della pensione?
A. F. - CASERTA
Si ritiene che la risposta al primo quesito sia positiva, ma, essendo il lettore titolare di una pensione privilegiata, quest’ultima, eccedente il trattamento minimo, è cumulabile con altri redditi nella misura del 70 per cento, salvo che l’ex carabiniere abbia maturato un’anzianita contributiva pari o superiore a 40 anni.
Infatti l’articolo 72, comma 2, della legge 388/ 2000 ha stabilito che « a decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi » .
A tal riguardo, l’ex Inpdap, in applicazione dell’articolo 19 della legge 133/2008, che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, ha chiarito, con nota operativa 45 del 28 novembre 2008, che « l’abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità.
Per gli iscritti a questo Istituto nella locuzione “pensioni di invalidità” rientrano i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni ( articolo 13 della legge 274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del Dpr 1092/ 1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio, fermo restando quanto disposto dall’articolo 139 del Dpr 1092/ 1973, applicabile nei casi di attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in virtù del richiamo espresso di questo articolo al “rapporto di servizio”.
Per tali tipologie di trattamenti pensionistici continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo ex articolo 72, comma 2, della legge 388/ 2000 ( cumulabilità nella misura del 70% con i redditi da lavoro autonomo, del 50% con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni) » .