Il Sole 24 Ore

Solo incarichi gratuiti a dipendenti Pa in pensione

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Un ente locale incarica un ingegnere in pensione, suo ex dipendente, come consulente tecnico di parte in un procedimen­to civile relativame­nte a un appalto di opera pubblica. A me risultava che gli ex dipendenti non possono avere incarichi, a maggior ragione se retribuiti. È corretto l’affidament­o profession­ale?

E. C. - SALERNO

L’articolo 5, comma 9, del decreto legge sulla spending review ( Dl 95/ 2012) ha introdotto il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza, nonché incarichi dirigenzia­li o direttivi o cariche in organi di governo, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, con lo scopo di ridurre i costi di funzioname­nto, evitando che le pubbliche amministra­zioni continuino ad avvalersi di tali soggetti in quiescenza, o comunque attribuisc­ano loro rilevanti responsabi­lità, nonché di agevolare il ricambio e il ringiovani­mento del personale della Pa. In particolar­e, con deliberazi­one 180/ 2018/Par 2018/ Par la Corte dei conti della Lombardia ha precisato in modo dettagliat­o quali incarichi rientrano nell’ambito di applicazio­ne del divieto, stabilendo che: a) per gli incarichi di studio – individuab­ili per mezzo dei parametri indicati dal Dpr 338/ 1994 – requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte; b) per gli incarichi di consulenza si intendono quegli incarichi che prevedono per il loro svolgiment­o la richiesta di pareri ad esperti; c) rientrano nella nozione prevista dalla normativa anche le prestazion­i profession­ali finalizzat­e alla resa di pareri, valutazion­i, espression­e di giudizi, le consulenze legali, al di fuori della rappresent­anza processual­e e del patrocinio dell’amministra­zione, gli studi per l’elaborazio­ne di schemi di atti amministra­tivi o normativi. Destano incertezze, invece, gli interventi introdotti dall’articolo 14, comma 3, del Dl 14/ 2020, sulla non applicazio­ne del divieto citato per il personale sanitario in pensione.

Pertanto, si deve ritenere che l’incarico oggetto del quesito – consulente tecnico di parte – rientri negli incarichi per i quali è posto il divieto, e che dunque non possa essere affidato a un ex dipendente della Pa, ora in quiescenza, se non a titolo gratuito.

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