Solo incarichi gratuiti a dipendenti Pa in pensione
Un ente locale incarica un ingegnere in pensione, suo ex dipendente, come consulente tecnico di parte in un procedimento civile relativamente a un appalto di opera pubblica. A me risultava che gli ex dipendenti non possono avere incarichi, a maggior ragione se retribuiti. È corretto l’affidamento professionale?
E. C. - SALERNO
L’articolo 5, comma 9, del decreto legge sulla spending review ( Dl 95/ 2012) ha introdotto il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza, nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, con lo scopo di ridurre i costi di funzionamento, evitando che le pubbliche amministrazioni continuino ad avvalersi di tali soggetti in quiescenza, o comunque attribuiscano loro rilevanti responsabilità, nonché di agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale della Pa. In particolare, con deliberazione 180/ 2018/Par 2018/ Par la Corte dei conti della Lombardia ha precisato in modo dettagliato quali incarichi rientrano nell’ambito di applicazione del divieto, stabilendo che: a) per gli incarichi di studio – individuabili per mezzo dei parametri indicati dal Dpr 338/ 1994 – requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte; b) per gli incarichi di consulenza si intendono quegli incarichi che prevedono per il loro svolgimento la richiesta di pareri ad esperti; c) rientrano nella nozione prevista dalla normativa anche le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi, le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione, gli studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi. Destano incertezze, invece, gli interventi introdotti dall’articolo 14, comma 3, del Dl 14/ 2020, sulla non applicazione del divieto citato per il personale sanitario in pensione.
Pertanto, si deve ritenere che l’incarico oggetto del quesito – consulente tecnico di parte – rientri negli incarichi per i quali è posto il divieto, e che dunque non possa essere affidato a un ex dipendente della Pa, ora in quiescenza, se non a titolo gratuito.