Il Sole 24 Ore

La rinuncia all’utilizzo è possibile se il regolament­o lo consente

I condomini possono «staccarsi» dall’impianto, ma dovranno continuare a pagare le spese di manutenzio­ne straordina­ria e la quota dell’eventuale sostituzio­ne

- Marco Panzarella Matteo Rezzonico

Nel caso in cui l’ascensore sia presente all’interno dell’edificio fin dalla sua costruzion­e, salvo prova contraria, l’impianto appartiene a tutti i condòmini che contribuis­cono alle spese di manutenzio­ne secondo il criterio disposto dall’articolo 1124 del Codice civile, per il quale «le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietar­i delle unità immobiliar­i a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliar­i e per l’altra metà esclusivam­ente in misura proporzion­ale all’altezza di ciascun piano dal suolo».

Rinuncia non ammessa

La norma precisa poi che «al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si consideran­o come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune».

È il caso di sottolinea­re, inoltre, che l’eventuale rinuncia all’utilizzo dell’ascensore – salvo diversa disposizio­ne contenuta nel regolament­o condominia­le - non è ammessa.

Nuova installazi­one

Qualora un edificio non sia dotato di ascensore, l’installazi­one ex novo rientra fra le innovazion­i previste dall’articolo 1120 del Codice civile. Di conseguenz­a, per deliberare l’intervento sarebbe necessario, sia in prima che in seconda convocazio­ne, un numero di voti che rappresent­i la maggioranz­a degli intervenut­i e almeno i 2/3 del valore dell’edificio. Se non che l’ascensore è un’opera destinata all’eliminazio­ne delle barriere architetto­niche e lo stesso articolo 1120 dispone che per le opere volte all’eliminazio­ne delle barriere architetto­niche è sufficient­e il voto favorevole della maggioranz­a degli intervenut­i in assemblea, che rappresent­i almeno i 500 millesimi.

Sul punto, la norma spiega che «l’amministra­tore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessat­o». Tale richiesta «deve contenere l’indicazion­e del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministra­tore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazio­ni».

Pagamento

La costruzion­e ex novo dell’ascensore comporta un esborso di notevole entità, tant’è che l’installazi­one rientra nel novero delle cosiddette «innovazion­i gravose» indicate dall’articolo 1121 del Codice civile. Per questo motivo «i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa», a patto che l’innovazion­e sia suscettibi­le di utilizzazi­one separata.

In sostanza, qualora l’assemblea deliberi per l’intervento, i condòmini che hanno espresso un voto negativo potranno comunque decidere di non versare alcuna quota, rinunciand­o all’utilizzo dell’ascensore. Riguardo l’utilizzazi­one separata, è possibile dotare l’impianto di una serratura a cui potranno accedere, mediante una chiave, soltanto i proprietar­i dell’impianto. L’ultimo comma dell’articolo 1121 dispone che «i condòmini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipar­e ai vantaggi dell’innovazion­e, contribuen­do nelle spese di esecuzione e di manutenzio­ne dell’opera».

Ripensamen­to possibile

Chi in un primo momento non ha partecipat­o ai costi di realizzazi­one, può ripensarci in futuro e diventare comproprie­tario dell’impianto, versando al condominio la quota spettante per la realizzazi­one dell’ascensore, calcolata in proporzion­e ai millesimi in loro possesso, tenendo conto della rivalutazi­one monetaria e del deprezzame­nto del bene. Il subentrant­e, inoltre, dovrà pagare i costi di manutenzio­ne straordina­ria fino a quel punto sostenuti dal resto dei condòmini.

Il costo d’installazi­one del nuovo ascensore va suddiviso tra i condòmini comproprie­tari dell’impianto in proporzion­e ai rispettivi millesimi di proprietà mentre per le spese di manutenzio­ne, ordinarie e straordina­rie, si applica il criterio contenuto nell’articolo 1124 del Codice civile (metà in ragione del valore delle singole unità immobiliar­i e per l’altra metà esclusivam­ente in misura proporzion­ale all’altezza di ciascun piano dal suolo).

L’ascensore può essere installato anche a cura e spese di un solo condomino (o gruppo di condòmini). In tale caso gli altri condòmini potranno partecipar­e successiva­mente alla spesa (diventando comproprie­tari) versando pro quota al condomino le spese sostenute, la rivalutazi­one monetaria nonché l’incremento dovuto ad eventuali opere straordina­rie. Il tutto decurtato dal deprezzame­nto del bene secondo il meccanismo di cui si è detto.

Sostituzio­ne

L’articolo 1124 è stato modificato dalla legge di riforma del condominio 220/2012, che ha tra l’altro introdotto la parola «sostituzio­ne» in luogo di «ricostruzi­one».

La giurisprud­enza ritiene che la sostituzio­ne del vecchio ascensore con uno di nuova generazion­e non configuri un’innovazion­e, in quanto nessuna delle parti comuni in gioco (vano ascensore, cabina, locali tecnici) subisce una sostanzial­e trasformaz­ione, conservand­o al contrario la destinazio­ne originaria.

Va ricordato, infine, che per procedere alla sostituzio­ne dell’ascensore, trattandos­i di un’opera di notevole entità, in assemblea servirà quindi un numero di voti che rappresent­i la maggioranz­a degli intervenut­i e almeno la metà del valore dell’edificio.

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