La rinuncia all’utilizzo è possibile se il regolamento lo consente
I condomini possono «staccarsi» dall’impianto, ma dovranno continuare a pagare le spese di manutenzione straordinaria e la quota dell’eventuale sostituzione
Nel caso in cui l’ascensore sia presente all’interno dell’edificio fin dalla sua costruzione, salvo prova contraria, l’impianto appartiene a tutti i condòmini che contribuiscono alle spese di manutenzione secondo il criterio disposto dall’articolo 1124 del Codice civile, per il quale «le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo».
Rinuncia non ammessa
La norma precisa poi che «al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune».
È il caso di sottolineare, inoltre, che l’eventuale rinuncia all’utilizzo dell’ascensore – salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale - non è ammessa.
Nuova installazione
Qualora un edificio non sia dotato di ascensore, l’installazione ex novo rientra fra le innovazioni previste dall’articolo 1120 del Codice civile. Di conseguenza, per deliberare l’intervento sarebbe necessario, sia in prima che in seconda convocazione, un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i 2/3 del valore dell’edificio. Se non che l’ascensore è un’opera destinata all’eliminazione delle barriere architettoniche e lo stesso articolo 1120 dispone che per le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresenti almeno i 500 millesimi.
Sul punto, la norma spiega che «l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato». Tale richiesta «deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni».
Pagamento
La costruzione ex novo dell’ascensore comporta un esborso di notevole entità, tant’è che l’installazione rientra nel novero delle cosiddette «innovazioni gravose» indicate dall’articolo 1121 del Codice civile. Per questo motivo «i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa», a patto che l’innovazione sia suscettibile di utilizzazione separata.
In sostanza, qualora l’assemblea deliberi per l’intervento, i condòmini che hanno espresso un voto negativo potranno comunque decidere di non versare alcuna quota, rinunciando all’utilizzo dell’ascensore. Riguardo l’utilizzazione separata, è possibile dotare l’impianto di una serratura a cui potranno accedere, mediante una chiave, soltanto i proprietari dell’impianto. L’ultimo comma dell’articolo 1121 dispone che «i condòmini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera».
Ripensamento possibile
Chi in un primo momento non ha partecipato ai costi di realizzazione, può ripensarci in futuro e diventare comproprietario dell’impianto, versando al condominio la quota spettante per la realizzazione dell’ascensore, calcolata in proporzione ai millesimi in loro possesso, tenendo conto della rivalutazione monetaria e del deprezzamento del bene. Il subentrante, inoltre, dovrà pagare i costi di manutenzione straordinaria fino a quel punto sostenuti dal resto dei condòmini.
Il costo d’installazione del nuovo ascensore va suddiviso tra i condòmini comproprietari dell’impianto in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà mentre per le spese di manutenzione, ordinarie e straordinarie, si applica il criterio contenuto nell’articolo 1124 del Codice civile (metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo).
L’ascensore può essere installato anche a cura e spese di un solo condomino (o gruppo di condòmini). In tale caso gli altri condòmini potranno partecipare successivamente alla spesa (diventando comproprietari) versando pro quota al condomino le spese sostenute, la rivalutazione monetaria nonché l’incremento dovuto ad eventuali opere straordinarie. Il tutto decurtato dal deprezzamento del bene secondo il meccanismo di cui si è detto.
Sostituzione
L’articolo 1124 è stato modificato dalla legge di riforma del condominio 220/2012, che ha tra l’altro introdotto la parola «sostituzione» in luogo di «ricostruzione».
La giurisprudenza ritiene che la sostituzione del vecchio ascensore con uno di nuova generazione non configuri un’innovazione, in quanto nessuna delle parti comuni in gioco (vano ascensore, cabina, locali tecnici) subisce una sostanziale trasformazione, conservando al contrario la destinazione originaria.
Va ricordato, infine, che per procedere alla sostituzione dell’ascensore, trattandosi di un’opera di notevole entità, in assemblea servirà quindi un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.