L’amministratore fa applicare le regole sulla sicurezza
Fra gli obblighi dell’amministratore c’è anche quello di procedere all’adeguamento dell’impianto alle ultime normative comunitarie sulla sicurezza. La decisione va deliberata dall’assemblea, ma non sempre è chiaro quale criterio applicare per ripartire la spesa. In presenza di un regolamento condominiale contrattuale che stabilisca gli oneri di contribuzione, è quest’ultimo a prevalere. In assenza di regolamento, occorre rifarsi al Codice civile e alla giurisprudenza. In proposito, esistono due orientamenti: il primo equipara l’adeguamento normativo alla manutenzione e per suddividere i costi applica il criterio previsto dall’articolo 1124 del Cc. Il secondo orientamento (divenuto minoritario) esclude, invece, che le opere di adeguamento abbiano a che fare con l’utilizzo dell’impianto, paragonandole alle spese di installazione. La ripartizione andrebbe quindi effettuata a norma dell’articolo 1123, comma 1, ossia in proporzione ai soli millesimi di proprietà. È bene ricordare che l’adeguamento normativo è obbligatorio solo per gli ascensori costruiti prima del 1999, data di entrata in vigore del decreto del presidente della Repubblica 162/1999. Ciò significa che solo gli impianti installati dopo il luglio del 1999 devono essere in possesso di determinati requisiti, fra cui il dispositivo di allineamento obbligatorio al piano, l’illuminazione d’emergenza in cabina o l’installazione di dispositivi di comunicazioni bidirezionali collegati a una centrale di soccorso.