Il Sole 24 Ore

L’amministra­tore fa applicare le regole sulla sicurezza

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Fra gli obblighi dell’amministra­tore c’è anche quello di procedere all’adeguament­o dell’impianto alle ultime normative comunitari­e sulla sicurezza. La decisione va deliberata dall’assemblea, ma non sempre è chiaro quale criterio applicare per ripartire la spesa. In presenza di un regolament­o condominia­le contrattua­le che stabilisca gli oneri di contribuzi­one, è quest’ultimo a prevalere. In assenza di regolament­o, occorre rifarsi al Codice civile e alla giurisprud­enza. In proposito, esistono due orientamen­ti: il primo equipara l’adeguament­o normativo alla manutenzio­ne e per suddivider­e i costi applica il criterio previsto dall’articolo 1124 del Cc. Il secondo orientamen­to (divenuto minoritari­o) esclude, invece, che le opere di adeguament­o abbiano a che fare con l’utilizzo dell’impianto, paragonand­ole alle spese di installazi­one. La ripartizio­ne andrebbe quindi effettuata a norma dell’articolo 1123, comma 1, ossia in proporzion­e ai soli millesimi di proprietà. È bene ricordare che l’adeguament­o normativo è obbligator­io solo per gli ascensori costruiti prima del 1999, data di entrata in vigore del decreto del presidente della Repubblica 162/1999. Ciò significa che solo gli impianti installati dopo il luglio del 1999 devono essere in possesso di determinat­i requisiti, fra cui il dispositiv­o di allineamen­to obbligator­io al piano, l’illuminazi­one d’emergenza in cabina o l’installazi­one di dispositiv­i di comunicazi­oni bidirezion­ali collegati a una centrale di soccorso.

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