Via libera all’impianto anche se riduce la veduta
Se lo spazio nel vano scala non basta per installare un ascensore tradizionale l’unica alternativa è realizzare un impianto esterno. Per l’installazione ex novo valgono le maggioranze previste per gli altri ascensori, ma che succede se l’ascensore esterno pregiudica la veduta di uno o più condòmini? La Cassazione (sentenza 30838 del 26 novembre 2019) ha chiarito che «l’esistenza dell’ascensore può senz’altro definirsi funzionale ad assicurare la vivibilità dell’appartamento, cioè è assimilabile, quanto ai princìpi volti a garantirne la installazione, agli impianti di luce, acqua, riscaldamento e similari». Per i giudici occorre tenere conto «del principio di solidarietà condominiale: la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati». E pertanto «ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 Cc, deve ritenersi legittima l’opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell’edificio condominiale».