Il Sole 24 Ore

Via libera all’impianto anche se riduce la veduta

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Se lo spazio nel vano scala non basta per installare un ascensore tradiziona­le l’unica alternativ­a è realizzare un impianto esterno. Per l’installazi­one ex novo valgono le maggioranz­e previste per gli altri ascensori, ma che succede se l’ascensore esterno pregiudica la veduta di uno o più condòmini? La Cassazione (sentenza 30838 del 26 novembre 2019) ha chiarito che «l’esistenza dell’ascensore può senz’altro definirsi funzionale ad assicurare la vivibilità dell’appartamen­to, cioè è assimilabi­le, quanto ai princìpi volti a garantirne la installazi­one, agli impianti di luce, acqua, riscaldame­nto e similari». Per i giudici occorre tenere conto «del principio di solidariet­à condominia­le: la coesistenz­a di più unità immobiliar­i in un unico fabbricato implica di per sé il contempera­mento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominia­li, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazio­ne delle barriere architetto­niche, oggetto di un diritto fondamenta­le che prescinde dall’effettiva utilizzazi­one, da parte di costoro, degli edifici interessat­i». E pertanto «ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 Cc, deve ritenersi legittima l’opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell’edificio condominia­le».

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