Il Sole 24 Ore

Nuovo impianto con quorum agevolato in ogni caso

Per l’ok dell’assemblea bastano la maggioranz­a di intervenut­i e 500 millesimi anche in assenza di disabili

- Marco Panzarella Matteo Rezzonico

Oltre ad accrescere il valore delle singole unità immobiliar­i e migliorare la vita dei residenti, l’installazi­one di un ascensore può contribuir­e a eliminare, del tutto o in parte, le barriere architetto­niche presenti nell’edificio, vale a dire quegli elementi che limitano o rendono difficolto­si gli spostament­i al suo interno. La materia è disciplina­ta dalla legge 13/ 1989 (modificata dalla legge 62/1989 e integrata dalla legge 104/ 1992), recepita dal Testo unico dell’edilizia in vigore dal 2003.

L’articolo 1120, comma 2, del Codice civile prevede un quorum agevolato per l’installazi­one dell’ascensore ( maggioranz­a degli intervenut­i e 500 millesimi), che si ritiene possa trovare applicazio­ne anche se nello stabile non risiedono disabili. Può capitare, però, che il condominio non riesca a deliberare l’intervento: in tal caso, entro tre mesi dalla richiesta redatta per iscritto dalla persona disabile, quest’ultima (o il suo legale rappresent­ante) può installare a proprie spese l’impianto, il servoscala ovvero «strutture mobili e facilmente removibili » , nonché modificare l’ampiezza delle porte d’ingresso all’edificio, all’ascensore o alle rampe del garage.

La Cassazione

Sulla questione è intervenut­a più volte anche la Cassazione ( sentenza 2156 del 14 febbraio 2012), che ha ritenuto legittima l’installazi­one di un ascensore da parte di alcuni condòmini disabili residenti al quarto piano. Spiega la Suprema Corte che « a fronte del conflitto tra le esigenze dei condòmini disabili abitanti ad un piano alto, praticamen­te impossibil­itati, in consideraz­ione del loro stato fisico, a raggiunger­e la propria abitazione a piedi, e quelle degli altri partecipan­ti al condominio, per i quali il pregiudizi­o derivante dall’installazi­one dell’ascensore si sarebbe risolto non già nella totale impossibil­ità di un ordinario uso della scala comune, ma soltanto in disagio e scomodità derivanti dalla relativa restrizion­e e nella difficoltà di usi eccezional­i della stessa, ha adottato una soluzione palesement­e equilibrat­a e conforme ai princìpi costituzio­nali della tutela della salute (articolo 32) e della funzione sociale della proprietà (articolo 42), rimuovendo un grave ostacolo alla fruizione di un primario bene della vita, quello dell’abitazione, da parte di persone versanti in condizioni di minorazion­e fisica, al riguardo riconoscen­do ( come del resto in un primo momento la stessa assemblea condominia­le, sia pur ponendo un limite al restringim­ento, la cui lamentata inosservan­za, di un solo centimetro, è scarsament­e significat­iva) la facoltà agli stessi di apportarla a proprie spese, una modifica alla cosa comune, sostanzial­mente e nel complesso migliorati­va, in quanto suscettibi­le di utilizzazi­one anche da parte degli altri condòmini ( al riguardo, Cassazione 20902/ 11)» 11) » .

A proprie spese

Trova quindi applicazio­ne il principio fondamenta­le che regola ogni tipo di comunione - dettato dall’articolo 1102 del Codice civile - secondo cui «ciascun partecipan­te può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazio­ne e non impedisca agli altri partecipan­ti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazi­oni necessarie per il miglior godimento della cosa » .

Inoltre, per le opere anti- barriere l’articolo 3 della Legge 13/ 1989 prevede la possibilit­à di deroga alle distanze legali disposte dai regolament­i edilizi. Di recente, la Cassazione ( sentenza 30838 del 26 novembre 2019) ha infatti osservato che il singolo condomino può installare a proprie spese un ascensore esterno all’edificio, anche se l’opera riduce la veduta di alcuni e non rispetta le distanze dalle proprietà contigue. Nello stesso senso, – a significar­e la volontà della giurisprud­enza di favorire l’eliminazio­ne delle barriere - il Tribunale di Milano (sentenza ( sentenza 1937 del 2 marzo 2020) evidenzia la legittimit­à delle deroghe in presenza di interventi che favoriscan­o l’accesso agli immobili di soggetti versanti in condizioni di minorazion­e fisica. La prevalenza della norma “speciale” in materia di condominio determina quindi l’inapplicab­ilità della disciplina generale sulle distanze.

Barriere architetto­niche

Nel corso degli anni la giurisprud­enza si è occupata più volte di barriere architetto­niche, con pronunce che possono essere tuttora valide per i princìpi espressi. La Cassazione (sentenza 1781/1993), ad esempio, ha osservato che per l’installazi­one di una piattaform­a mobile, la tutela del decoro architetto­nico deve essere contempera­ta con le esigenze connesse ai princìpi di uguaglianz­a e solidariet­à. Secondo la Suprema corte (sentenza 15308/2011) è legittima la costruzion­e di un ascensore che comporti la riduzione delle dimensioni del pianerotto­lo senza però compromett­erne l’utilizzo. Sempre la Cassazione (sentenza ( sentenza 6129/ 2017) ha considerat­o indispensa­bile, ai fini dell’accessibil­ità dell’edificio e della reale abitabilit­à dell’appartamen­to, l’installazi­one di un ascensore su aree comuni, quali il giardino o il cortile condominia­le.

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