Contributi aggiornabili senza sanzioni
Nel calcolo vanno inclusi i premi erogati dopo l’esodo del dipendente dall’azienda
L’accompagnamento a pensione, introdotto dall’articolo 4 della legge 92/2012 (isopensione) non si limita a corrispondere ai dipendenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro un assegno pari alla pensione maturata, ma anche i contributi pieni sulla media retributiva degli ultimi 48 mesi prima della cessazione. Il tutto carico del datore di lavoro.
Inps, con il messaggio 2326/2020, ricorda che all’interno della media retributiva quadriennale devono essere computati anche i premi, gli Mbo e tutti gli emolumenti previdenzialmente imponibili che saranno complessivamente sommati, divisi per le 208 settimane di contribuzione gli ultimi 4 anni e moltiplicati per 4,33. Su tale retribuzione mensile media si applica l’aliquota Ivs a carico dell’azienda. Inps ha rilevato che la retribuzione media presa a riferimento spesso non è stata calcolata dalle aziende includendo premi e Mbo erogati dopo l’esodo sulla base di accordi contrattuali siglati prima della conclusione del rapporto di lavoro.
In questo caso, quando i datori di lavoro aggiorneranno le denunce retributive Inps considerando tali emolumenti, cambierà la base di calcolo della contribuzione correlata con incidenza anche sulla misura della futura pensione e con la conseguente formazione di nuovi importi a debito a carico dell’azienda.
Tuttavia Inps rassicura che non saranno applicate le sanzioni da omissione o evasione contributiva, a condizione però che la regolarizzazione avvenga entro il mese successivo all’erogazione del premio o bonus da computare nella base di calcolo della contribuzione.