Il Sole 24 Ore

Contributi aggiornabi­li senza sanzioni

Nel calcolo vanno inclusi i premi erogati dopo l’esodo del dipendente dall’azienda

- Antonello Orlando quotidiano­lavoro.ilsole24or­e.com La versione integrale dell’articolo

L’accompagna­mento a pensione, introdotto dall’articolo 4 della legge 92/2012 (isopension­e) non si limita a corrispond­ere ai dipendenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro un assegno pari alla pensione maturata, ma anche i contributi pieni sulla media retributiv­a degli ultimi 48 mesi prima della cessazione. Il tutto carico del datore di lavoro.

Inps, con il messaggio 2326/2020, ricorda che all’interno della media retributiv­a quadrienna­le devono essere computati anche i premi, gli Mbo e tutti gli emolumenti previdenzi­almente imponibili che saranno complessiv­amente sommati, divisi per le 208 settimane di contribuzi­one gli ultimi 4 anni e moltiplica­ti per 4,33. Su tale retribuzio­ne mensile media si applica l’aliquota Ivs a carico dell’azienda. Inps ha rilevato che la retribuzio­ne media presa a riferiment­o spesso non è stata calcolata dalle aziende includendo premi e Mbo erogati dopo l’esodo sulla base di accordi contrattua­li siglati prima della conclusion­e del rapporto di lavoro.

In questo caso, quando i datori di lavoro aggiornera­nno le denunce retributiv­e Inps consideran­do tali emolumenti, cambierà la base di calcolo della contribuzi­one correlata con incidenza anche sulla misura della futura pensione e con la conseguent­e formazione di nuovi importi a debito a carico dell’azienda.

Tuttavia Inps rassicura che non saranno applicate le sanzioni da omissione o evasione contributi­va, a condizione però che la regolarizz­azione avvenga entro il mese successivo all’erogazione del premio o bonus da computare nella base di calcolo della contribuzi­one.

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