Il Sole 24 Ore

Liquidità, la babele dei casi allo sportello

Le novità della legge di conversion­e del decreto inviate martedì a Bruxelles

- Laura Serafini

La notifica alla Commission­e europea delle innovazion­i introdotte dalla legge di conversion­e del decreto Liquidità è stata inviata soltanto martedì dal ministero per lo Sviluppo economico. Anche in questo frangente ha inciso la burocrazia, ma questa volta quella europea: il governo italiano aveva provveduto a fare una prenotific­a dei cambiament­i, ma un volta entrata in vigore la legge è stato necessario compilare parecchi moduli per spiegare qualcosa di abbastanza semplice: e cioè che l’importo dei prestiti garantiti dallo Stato al 100% può salire da 25 a 30 mila euro e la durata può arrivare fino a 10 anni dai 6 anni attuali. Tutte possibilit­à consentite dalla revisione temporanea della norma sugli aiuti di Stato.

La possibilit­à di ottenere le modifiche per chi avesse già richiesto i prestiti e le nuove domande restano quindi al momento bloccate. Senza l’ok di Bruxelles le norme sono in vigore ma non sono operative. Bisognerà con tutta probabilit­à attendere fino a lunedì prossimo; a quel punto il Fondo di garanzia per le Pmi fornirà alle banche, attraverso una circolare, le ultime istruzioni per avviare le pratiche dei prestiti. E comunque quello che si prospetta è un percorso molto variegato. Chi non ha ancora fatto domanda dovrà munirsi del nuovo modulo per l’autocertif­icazione rafforzata scaricabil­e dal sito del fondo. Per chi invece ha già fatto richiesta il quadro è più complesso. Va ricordato che la legge dice che le banche possono aumentare l’importo del prestito e allungare la durata, ma non sono obbligate. L’impresa che vuole allineare le condizioni alle nuove possibilit­à deve in ogni caso inoltrare una richiesta alla banca, senza però compilare nuovi moduli. Nel caso in cui il fondo abbia autorizzat­o la garanzia, la banca procederà a rivedere la tipologia e le condizioni del contratto e basterà che essa invii al fondo una richiesta di conferma della garanzia già richiesta. Se invece i fondi sono già stati erogati si prospettan­o tre possibilit­à: un nuovo finanziame­nto finalizzat­o all’estinzione del precedente oppure la stipula di un addendum al contratto.

In questo all’istituto di credito basterà inviare al fondo una richiesta di conferma della garanzia (se invece i soldi sono stati erogati ma ancora non c’era stato l’ok alla garanzia, la banca deve inviare una richiesta di ammissione allineata alle nuove condizioni).

Al cliente può essere anche proposta l’erogazione di un importo aggiuntivo con un proprio piano di ammortamen­to separato; in questo caso la banca deve mandare una nuova richiesta al fondo ( le richieste diventano due se la garanzia non era ancora stata concessa).

Poi c’è un’altra categoria di richiedent­i. Imprese o profession­isti che, in virtù della modifica dei parametri per la richiesta dei finanziame­nti, possono avere un prestito rifiutato in precedenza: in questo caso devono scaricare il nuovo modulo ( allegato 4 bis integrazio­ne).

Serve nel caso in cui un’impresa possa ottenere un importo maggiore facendo riferiment­o all’ammontare pari al doppio della spesa salariale, nuovo parametro introdotto dagli emendament­i alla legge in aggiunta al fatturato ( prima erano i ricavi, ma nella circolare il fondo dichiara di intendere equiparato il valore dei ricavi e quello del fatturato).

Forse da lunedì il Fondo di garanzia per le Pmi fornirà alle banche le ultime istruzioni per avviare le pratiche dei prestiti

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