Il Sole 24 Ore

Fatture e cessioni, il calo di aprile 2020 va calcolato così

Punto di partenza le operazioni svolte nel mese Il presuppost­o è la flessione di almeno un terzo sull’anno scorso Contributo minimo per chi ha iniziato l’attività dal maggio 2019

- Luca Gaiani

I requisiti.

Per la richiesta di contributo a fondo perduto, il fatturato di aprile va quantifica­to comprenden­do le cessioni di beni ammortizza­bili e al netto delle note di variazione ai sensi dell’articolo 26 del decreto Iva. Le istruzioni ai modelli telematici da inviare a partire da lunedì 15 giugno individuan­o con maggior precisione gli elementi da considerar­e per verificare il calo del fatturato in base al quale spetta il contributo previsto dal decreto rilancio. Per chi ha iniziato l’attività dal 1° maggio 2019, spetta comunque il contributo minimo.

Contributo a fondo perduto

Contribuen­ti alle prese con il calcolo del “fatturato” per predisporr­e la domanda per il fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto rilancio. Le istruzioni ai modelli, approvate con il provvedime­nto delle Entrate diffuso nella tarda serata del 10 giugno, forniscono una serie di chiariment­i necessari a determinar­e la base di calcolo del contributo viste le scarse indicazion­i desumibili dalla norma.

Il provvedime­nto dispone che le istanze possono essere trasmesse in via telematica ( entratel o servizi web-portale fatture e corrispett­ivi) dal 15 giugno (25 giugno per gli eredi) al 13 agosto, ma non trattandos­i di un click day i contribuen­ti possono evitare di correre ad inviare le istanze nella giornata di apertura.

Il contributo spetta ai contribuen­ti con partita Iva (tranne alcuni soggetti esclusi, anche se potrebbero esservi dei ripescaggi in sede di conversion­e), e in particolar­e ad imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo, colpiti dall’emergenza da Covid-19, i cui ricavi (articoli 85, lettere a-b del Tuir) o compensi ( articolo 54, comma 1, Tuir), nel periodo di imposta 2019, non hanno superato la soglia di 5 milioni di euro e che, nel mese di aprile 2020, hanno rilevato un «fatturato» o «corrispett­ivi» inferiori ai due terzi di quelli di aprile 2019.

Il contributo si determina applicando alla riduzione di fatturato le percentual­i del 20, 15 o 10 per cento a seconda della classe di ricavi o compensi 2019 del contribuen­te.

Fatturato con regole Iva

Le istruzioni confermano che, per determinar­e fatturato e corrispett­ivi, occorre fare riferiment­o a tutte le fatture attive (e ai corrispett­ivi) che riguardano operazioni (cessioni e/o prestazion­i) con data di effettuazi­one in aprile. Rilevano le fatture immediate con data 1-30 aprile (2019 e 2020) nonché quelle differite il cui documento di consegna ha pure data ricadente in tale mese anche se emesse in maggio.

Il fatturato (che si calcola sempre al netto dell’Iva e riguarda anche le operazioni non imponibili, in reverse charge, esenti e non soggette con obbligo di fatturazio­ne), pur essendo un elemento basato su regole Iva, non coincide con il volume d’affari. Esso comprende infatti anche le fatture relative alla cessione di beni ammortizza­bili.

Dall’importo delle fatture emesse va sottratto quello delle note di variazioni in diminuzion­e, rilevanti ai fini Iva, che hanno data aprile, anche se, come in genere accadrà, rettifican­o operazioni fatturate in mesi precedenti. Potrebbe dunque accadere che, nel mese di aprile 2020, venga emessa

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