Il Sole 24 Ore

I conti di pagamento evitano rischi tagliola per il bail-in

L’indicazion­e arriva dal Mef (sottosegre­tario Villarosa) in risposta al question time

- Gianni Trovati

I conti di pagamento sono esclusi dall’applicazio­ne del bail-in. L’indicazion­e ufficiale arriva dal ministero dell’Economia, con una risposta del sottosegre­tario Alessio Villarosa (M5S) in commission­e Finanze alla Camera. E mette nero su bianco una differenza rispetto ai conti correnti tradiziona­li, in cui la tutela integrale riguarda solo le somme fino a 100mila euro: differenza importante, che può aiutare a far crescere la fortuna di uno strumento finora piuttosto trascurato dal sistema bancario, anche perché i conti di pagamento sono meno remunerati­vi e soprattutt­o le somme costituisc­ono un patrimonio distinto da quello degli istituti.

Questa caratteris­tica comporta che le somme depositate non migliorano direttamen­te i ratios patrimonia­li della banca; ma fra le sue conseguenz­e produce anche il fatto che la tagliola del bail-in non li può coinvolger­e.

Il chiariment­o è figlio di un lungo confronto tecnico fra ministero dell’Economia e Banca d’Italia, avviato dallo stesso Villarosa per sciogliere un complicato intreccio di norme. Introdotti dalla direttiva 2007/64/CE, i conti di pagamento sono considerat­i strumenti cadetti rispetto ai conti correnti anche perché non sono strumenti di gestione del risparmio: si tratta, in pratica, di un deposito che una volta creato è aperto solo dal lato dell’uscita, che può essere appunto utilizzato per tutti i tipi di pagamento.

Il deposito è però al sicuro dai rischi correlati al default e alla liquidazio­ne coatta amministra­tiva di banche e istituti di pagamento. Lo scudo poggia sull’articolo 49, comma 1 del decreto legislativ­o che ha recepito in Italia la direttiva Brrd (Dlgs 180/2015), che ferma il bail in quando i clienti «sono protetti nelle procedure concorsual­i applicabil­i». Ed è proprio il caso dei conti di pagamento, oggetto di questo tipo di protezione in base al Testo unico bancario (articolo 114duodeci­es). Lo stesso accade per le somme legate ai servizi di pagamento dagli istituti di moneta elettronic­a.

L’incrocio delle due regole fin qui non era venuto in risalto anche perché gli standard europei di comunicazi­one si concentran­o sui costi per la clientela, e la scelta di indicare le caratteris­tiche aggiuntive spetta ai singoli istituti. Che però fin qui non hanno acceso i fari su questo strumento

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