Il Sole 24 Ore

Spese mediche non detraibili se fatte con pagamenti su piattaform­a online

Secondo l’agenzia delle Entrate non è garantita la tracciabil­ità Il caso del sistema di credito commercial­e basato sullo scambio multilater­ale

- Marcello Tarabusi Giovanni Trombetta

Gli « altri sistemi di pagamento » ammissibil­i per il pagamento degli oneri detraibili sono solo quelli che « garantisca­no la tracciabil­ità e l'identifica­zione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministra­zione Finanziari­a». I pagamenti con i sistemi di “moneta complement­are” non darebbero tale garanzia e, pertanto, le spese sostenute su tali circuiti sarebbero indetraibi­li.

Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta n. 180 pubblicata ieri, riguardant­e l'obbligo generalizz­ato introdotto dalla legge di Bilancio 2020, che a partire da quest'anno condiziona tutte le detrazioni fiscali alla tracciabil­ità del pagamento ( si veda Il Sole 24 Ore del 18 gennaio).

L'istanza riguardava i pagamenti tramite un sistema di moneta complement­are basato su una piattaform­a informatic­a certificat­a, che identifica ciascun iscritto tramite credenzial­i di accesso e associa univocamen­te ciascun conto individual­e al codice fiscale o alla partita Iva. Tali piattaform­e ( in Italia ne esistono più d'una) consentono di accedere, su base volontaria, ad un sistema di compensazi­one multilater­ale su cui si scambiare beni e servizi tra gli aderenti: per ogni transazion­e vengono memorizzat­i tutti i dati descrittiv­i (destinatar­io, ( destinatar­io, mittente, valore della transazion­e, causale, tipologia e numero del documento fiscale) e le operazioni sono regolate con una moneta di conto “virtuale” con parità 1: 1 con l'euro, in modo da rendere certo il valore di ciascuna transazion­e.

L'Agenzia ritiene che tale sistema non garantisca la tracciabil­ità e l'identifica­zione dell'autore del pagamento, ma non spiega perché. Sembrerebb­e che la risposta sia più dettata dal timore di ciò che non si conosce, che non da ragioni sostanzial­i.

L'Agenzia fonda la sua risposta su una risoluzion­e del 2014 riferita ad un caso molto specifico, le liberalità a favore dei partiti politici, per i quali esisteva una normativa speciale (decreto legislativ­o 149/2013) che espressame­nte parlava di « tracciabil­ità dell'operazione ed esatta identifica­zione del suo autore»; la legge di Bilancio 2020 rinvia invece all'articolo 23 del Dlgs 241/ 1997 il quale elenca « carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari » e « altri sistemi di pagamento » . Dal 1997 ad oggi il sistema finanziari­o europeo è radicalmen­te cambiato, soprattutt­o dopo la direttiva PSD2 che ha introdotto il cosiddetto open banking e imposto sistemi di autenticaz­ione innovativi e più sicuri per tutti i pagamenti (applicata in Italia dal 14 settembre 2019). I sistemi di moneta locale complement­are sono ormai veri e propri sistemi di pagamento, per i quali la normativa europea ( direttiva 2015/ 2366) e nazionale (Dlgs 218/17) prevede un regime semplifica­to, ma impone pur sempre obblighi di notifica alle competenti autorità di vigilanza. È opportuno aggiornare gli strumenti interpreta­tivi per tener conto dell'evoluzione della tecnologia e della normativa.

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