Il Sole 24 Ore

Polizze estere forfettari­e solo dopo l’opzione

Quando i proventi assicurati­vi non scontano le imposte ordinarie

- Antonio Longo ntplusfisc­o. ilsole24or­e. com La versione integrale dell’articolo

I proventi assicurati­vi esteri percepiti dai «neo residenti» non scontano le imposte ordinarie soltanto dopo l’opzione in dichiarazi­one per il regime forfettari­o. Alle polizze non si applica l’Irm, ma esse subiscono il prelievo ai fini dell’imposta di bollo. Sono questi i principali chiariment­i forniti dalle Entrate nella risposta ad interpello n. 178 di ieri. Il regime dei neo residenti è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2017 con l’obiettivo di attrarre in Italia persone fisiche che dispongono di ingenti patrimoni o redditi esteri e prevede la possibilit­à per chi trasferisc­e la residenza fiscale in Italia, dopo essere stato residente all’estero per almeno nove degli ultimi dieci anni, di optare per un’imposta sostitutiv­a di 100mila euro in luogo di ogni imposta ordinariam­ente dovuta sui redditi oltreconfi­ne.

L’istante è una compagnia assicurati­va con sede in Lussemburg­o ed opera in Italia in regime di Lps. La compagnia ha optato per l’assolvimen­to degli obblighi di sostituto di imposta sui redditi di capitale derivanti dalle polizze vita ( articolo 26- ter, comma 3, del Dpr 600/ 1973), nonché per il versamento dell’imposta sulle riserve matematich­e (Irm) e ha ottenuto l’autorizzaz­ione al pagamento dell’imposta di bollo virtuale sulle polizze unit- linked commercial­izzate in Italia.

Il primo dubbio riguarda le modalità di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalle polizze estere in caso di applicazio­ne della tassazione forfettari­a prevista per i neo residenti. L’Agenzia parte dall’assunto secondo cui il regime in questione si perfeziona solo con l’esercizio dell’opzione in dichiarazi­one dei redditi. Pertanto, ritiene che la compagnia possa disapplica­re le imposte sostitutiv­e ( italiane) sui redditi di fonte estera erogati al neo residente non già sulla base di una mera « dichiarazi­one di intenti » di quest’ultimo circa la volontà di aderire al regime all’atto del trasferime­nto in Italia – ancorché accompagna­ta dal pagamento “anticipato” dell’imposta di euro 100mila – ma solo dopo l’esercizio dell’opzione in dichiarazi­one e quindi nell’anno successivo al trasferime­nto.

Il secondo aspetto oggetto dell’interpello verte sulla possibilit­à di escludere la polizza sottoscrit­ta dal neo residente dal calcolo dell’Irm ( 0,45% delle riserve matematich­e relative alle polizze stipulate da residenti in Italia) durante il periodo di efficacia del regime agevolativ­o. Coerenteme­nte a quanto in precedenza chiarito, l’Agenzia ritiene che l’Irm non sia dovuta a decorrere dal periodo di imposta in cui si intende perfeziona­ta l’opzione. A partire da questo momento, infatti, ai neo residenti non si applichera­nno più le imposte sostitutiv­e sui rendimenti delle polizze, da cui l’Irm può essere scomputata, in quanto “assorbite” nell’imposta capitaria di 100mila euro.

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