Polizze estere forfettarie solo dopo l’opzione
Quando i proventi assicurativi non scontano le imposte ordinarie
I proventi assicurativi esteri percepiti dai «neo residenti» non scontano le imposte ordinarie soltanto dopo l’opzione in dichiarazione per il regime forfettario. Alle polizze non si applica l’Irm, ma esse subiscono il prelievo ai fini dell’imposta di bollo. Sono questi i principali chiarimenti forniti dalle Entrate nella risposta ad interpello n. 178 di ieri. Il regime dei neo residenti è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2017 con l’obiettivo di attrarre in Italia persone fisiche che dispongono di ingenti patrimoni o redditi esteri e prevede la possibilità per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia, dopo essere stato residente all’estero per almeno nove degli ultimi dieci anni, di optare per un’imposta sostitutiva di 100mila euro in luogo di ogni imposta ordinariamente dovuta sui redditi oltreconfine.
L’istante è una compagnia assicurativa con sede in Lussemburgo ed opera in Italia in regime di Lps. La compagnia ha optato per l’assolvimento degli obblighi di sostituto di imposta sui redditi di capitale derivanti dalle polizze vita ( articolo 26- ter, comma 3, del Dpr 600/ 1973), nonché per il versamento dell’imposta sulle riserve matematiche (Irm) e ha ottenuto l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo virtuale sulle polizze unit- linked commercializzate in Italia.
Il primo dubbio riguarda le modalità di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalle polizze estere in caso di applicazione della tassazione forfettaria prevista per i neo residenti. L’Agenzia parte dall’assunto secondo cui il regime in questione si perfeziona solo con l’esercizio dell’opzione in dichiarazione dei redditi. Pertanto, ritiene che la compagnia possa disapplicare le imposte sostitutive ( italiane) sui redditi di fonte estera erogati al neo residente non già sulla base di una mera « dichiarazione di intenti » di quest’ultimo circa la volontà di aderire al regime all’atto del trasferimento in Italia – ancorché accompagnata dal pagamento “anticipato” dell’imposta di euro 100mila – ma solo dopo l’esercizio dell’opzione in dichiarazione e quindi nell’anno successivo al trasferimento.
Il secondo aspetto oggetto dell’interpello verte sulla possibilità di escludere la polizza sottoscritta dal neo residente dal calcolo dell’Irm ( 0,45% delle riserve matematiche relative alle polizze stipulate da residenti in Italia) durante il periodo di efficacia del regime agevolativo. Coerentemente a quanto in precedenza chiarito, l’Agenzia ritiene che l’Irm non sia dovuta a decorrere dal periodo di imposta in cui si intende perfezionata l’opzione. A partire da questo momento, infatti, ai neo residenti non si applicheranno più le imposte sostitutive sui rendimenti delle polizze, da cui l’Irm può essere scomputata, in quanto “assorbite” nell’imposta capitaria di 100mila euro.