Il Sole 24 Ore

Edifici unifamilia­ri esenzione difficile dei costi di costruzion­e

L’agevolazio­ne va concessa se l’intervento soddisfa esigenze di ordine sociale

- Guglielmo Saporito

Demolizion­i e ricostruzi­oni ancora incerte tra le normative edilizie e sismabonus: gli ultimi dubbi vengono dalle pronunce Tar Piemonte (numero ( numero 322) e del Consiglio di Stato (3405/2020), in tema di edifici unifamilia­ri e costi di costruzion­e. Una norma del Testo unico edilizia (articolo 17 Dpr 380 / 2001) consente, per le ristruttur­azioni e ampliament­i, l’esenzione dal costo di costruzion­e da versare al Comune. L’importo che sarebbe dovuto, pari a circa il 10% del valore dei materiali utilizzati, non va tuttavia pagato per le ristruttur­azioni e gli ampliament­i inferiori al 20% di “edifici unifamilia­ri”. Secondo il Tar, l’intervento di ristruttur­azione su un edificio unifamilia­re, per sottrarsi al pagamento del costo di costruzion­e, deve comunque soddisfare esigenze di ordine sociale: non basta quindi che l’edificio demolito e ricostruit­o resti “unifamilia­re”, se il manufatto ha una particolar­e estensione. Con questo metro, nel caso specifico, l’esenzione dal costo di costruzion­e è stata negata ad un’abitazione di 14 vani, ritenuta appunto “di particolar­e consistenz­a”. Un principio identico e’ stato applicato dal Consiglio di Stato che, nella sentenza del 1° giugno 2020 numero 3405, precisa come si debba calcolare l’ampliament­o del 20% sugli edifici unifamilia­ri. A parere dei giudici, occorre usare come parametro di partenza la superficie dei soli vani residenzia­li, escludendo quelli accessori, perché il legislator­e ha inteso favorire le ristruttur­azioni su abitazioni di un unico nucleo familiare. Nel caso specifico deciso dai giudici romani, un proprietar­io intendeva beneficiar­e dell’esenzione che spetta per ampliament­i entro il limite del 20%, inglobando nel dato di partenza (la ( la superficie) anche un loggiato, vani accessori, una soffitta ed una cantina: in tal modo, la superficie complessiv­a superava 700 m2 . Accordare un’ esenzione anche a questo tipo di intervento, viola, secondo il Consiglio di Stato, il principio posto dall’articolo 17 del Tu 380, che intende agevolare le condizioni abitative di un nucleo familiare e quindi si riferisce alle parti abitabili. Queste precisazio­ni sul concetto di “edificio unifamilia­re”, sono utili anche nell’applicazio­ne del decreto legge 34 / 2020 che estende fino al 110% gli incentivi eco e sisma bonus (articolo 119, commi1 e 10). Il parametro per ottenere i benefici della norma del 2020 è infatti l’unità immobiliar­e, la cui nozione è desumibile dalla normativa catastale (articolo 5 Rdl 652/1939): ogni entità suscettibi­le di produrre reddito autonomo è appunto un’unità immobiliar­e, e puo’ ottenre un beneficio fino a 30 o 60 mila €. Attraverso frazioname­nti catastali potrebbero ottenersi maggiori benefici, ma occorre tener presente che il dato di partenza e’ quello urbanistic­amente e catastalme­nte legittimo al momento dell’inizio delle opere. Di fatto, comunque, anche i benefici del 2020 adottano un criterio sfavorevol­e agli edifici unifamilia­ri, perché il comma 10 dell’articolo 119 Dl 34 prevede che gli edifici unifamilia­ri ( cioe’ le villette singole) possano ottenere i bonus solo se adibiti ad abitazione principale, escludendo quindi (almeno attualment­e) le case vacanze.

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